Se l’azienda fallisce, oggi tecnicamente entra in liquidazione giudiziale, il lavoratore può avere diritto alla NASpI se il rapporto di lavoro cessa e ricorrono gli altri requisiti previsti per l’indennità di disoccupazione. L’apertura della liquidazione giudiziale, però, non equivale da sola a un licenziamento: il rapporto può restare sospeso finché il curatore decide se subentrare o recedere.
La domanda NASpI va presentata normalmente entro 68 giorni. Nei casi di liquidazione giudiziale il termine decorre dalla data delle dimissioni del lavoratore, dal recesso comunicato dal curatore oppure dalla risoluzione di diritto del rapporto. Presentarla presto è importante anche perché, se la domanda viene inviata entro gli otto giorni previsti, la prestazione può decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se viene inviata dopo, decorre in generale dal giorno successivo alla domanda.
Se l’azienda fallisce ho diritto alla disoccupazione?
Sì, la NASpI può spettare, ma il presupposto è la cessazione del rapporto di lavoro e lo stato di disoccupazione involontaria. Il solo fatto che l’impresa entri in liquidazione giudiziale non determina automaticamente la fine del contratto.
Il Codice della crisi d’impresa prevede infatti che i rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di apertura della liquidazione giudiziale restino sospesi finché il curatore comunica se intende subentrare nei rapporti oppure recedere. Se non viene disposto il subentro e ricorrono le condizioni previste dalla legge, il rapporto può cessare.
Anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale possono dare accesso alla NASpI nei casi riconosciuti dalla disciplina speciale, perché vengono trattate come perdita involontaria dell’occupazione ai fini della prestazione.
Quando termina il rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale
Il curatore può comunicare il recesso dal rapporto di lavoro oppure il subentro. Quando non viene comunicato il subentro e non intervengono altre determinazioni, il Codice della crisi prevede, salvo le eventuali proroghe consentite, la risoluzione di diritto dei rapporti dopo quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Questo passaggio è importante perché il lavoratore non deve confondere la data della sentenza che apre la liquidazione con la data utile per calcolare automaticamente i 68 giorni della NASpI. L’INPS individua il momento iniziale in modo specifico a seconda di come termina il rapporto.
Se oltre alla disoccupazione ci sono problemi sul pagamento del trattamento di fine rapporto, RM ha una guida separata su quando viene pagato il TFR e sul Fondo di garanzia INPS.
NASpI e liquidazione giudiziale: da quando partono i 68 giorni
Secondo le regole INPS, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni che, nel caso della liquidazione giudiziale, decorrono:
- dalla data delle dimissioni, quando il lavoratore si dimette durante la procedura nei casi ammessi;
- dalla data in cui il lavoratore riceve la comunicazione di recesso del curatore;
- dalla data della risoluzione di diritto del rapporto, quando questa interviene secondo il Codice della crisi.
Non conviene quindi attendere il sessantottesimo giorno. La domanda può essere trasmessa solo dopo la cessazione del rapporto e, se viene presentata entro gli otto giorni dalla cessazione, la NASpI decorre in generale dall’ottavo giorno successivo. Se viene presentata successivamente ma entro il termine di decadenza, la prestazione decorre normalmente dal giorno successivo all’invio.
Come presentare la domanda e quali documenti conservare
La domanda NASpI va presentata all’INPS in modalità telematica attraverso il servizio dedicato oppure con l’assistenza di un patronato. Nei casi collegati alla liquidazione giudiziale è particolarmente importante conservare la documentazione che identifica la causa e la data di cessazione del rapporto.
Tra i documenti utili rientrano la comunicazione di recesso o licenziamento, l’eventuale lettera di dimissioni e le comunicazioni ricevute dal curatore. L’INPS può verificare negli archivi del Registro delle imprese lo stato di liquidazione giudiziale dell’azienda.
Dopo il riconoscimento della NASpI, chi vuole avviare un’attività autonoma può valutare, se ne ricorrono le condizioni, anche la NASpI anticipata 2026; è però una procedura distinta rispetto alla domanda ordinaria di disoccupazione trattata in questa pagina.
Fonti ufficiali
- INPS — NASpI: indennità mensile di disoccupazione
- INPS — Imprese in crisi e cessazione dei rapporti di lavoro
- Normattiva — Codice della crisi d’impresa, articolo 189
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Caterina
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