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Home > Esperto risponde > Notifica cartella esattoriale

Notifica cartella esattoriale

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostro lettore Stefano di Reggio Emilia ci chiede maggiori informazioni in merito a notifica cartella esattoriale.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Notifica cartella esattoriale

Buongiorno carissimo staff. Ieri ho ricevuto sulla pec della mia azienda una cartella di pagamento da parte di Equitalia.
Sono rimasto perplesso dalla modalità di notifica e mi chiedo se sia corretta o meno?
Il file contiene un allegato in pdf e non capisco se tale forma possa ritenersi corretta.

Voi cosa ne pensate? Se la notifica non fosse regolare avete professionisti che potrebbero tutelare la mia posizione presso la Commissione Tributaria?

Stefano – Reggio Emilia

La nostra risposta a Stefano

Ciao Stefano , grazie per la tua domanda relativa a notifica cartella esattoriale.
Le modalità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario postale di atti tributari è stato oggetto negli ultimi decenni di contenzioso.

Negli ultimi anni il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha introdotto la possibilità delle cartelle via PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi, ma anche tale novella non ha chiarito tutti gli aspetti inerenti la notificazione.

Le novità

La notifica degli atti tributari con pec è stata contemporanea alle seguenti novità:

  • la facoltatività, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta di eseguire la notifica a mezzo PEC;
  • l’obbligatorietà, per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di eseguire la notifica in argomento esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo nonché quando la casella di posta elettronica risulti satura, si dovrà, tuttavia, procedere:

  1. alla notificazione mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio;
  2. alla pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa Camera di Commercio dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Il suddetto quadro normativo è in procinto di un ulteriore modifica; dal 1° luglio 2017 l’indirizzo PEC comunicato potrà essere utilizzato dai componenti uffici dell’Agenzia per notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

L’AdE ha precisato che il modello potrà essere utilizzato anche da coloro che non sono obbligati per legge ad avere un indirizzo PEC inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) – quali persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche come condomini, associazioni o fondazioni – e che, con la presentazione del modello, manifestano la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti presso l’indirizzo PEC di cui sono intestatari loro stessi o uno dei soggetti incarichi di ricevere la notifica per conto degli interessati.

Per quanto attiene la correttezza della notifica effettivamente la cartella dovrebbe essere esaminata attentamente anche alla luce della sentenza CTP Milano del 3 febbraio 2017 laddove ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento nell’errato formato digitale pdf anzichè in quello corretto .p7m rende illegittima l’intera cartella di pagamento.

Regimemimini.com si avvale di un ottimo staff di collaboratori iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che possono difendere i contribuenti presso la CTP ed le CTR.
Se vuoi un esame preliminare e gratuito sulla percorribilità ad una tutela giudiziale non esitare a contattarci.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com


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