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Novità jobs act lavoratori autonomi

Home > Fisco > Novità jobs act lavoratori autonomi

Nell’articolo di oggi andiamo ad analizzare le novità jobs act lavoratori autonomi perchè nella prima decade di maggio è entrata in vigore la nuova legge.
Se avessi qualche domanda da rivolgere ai nostri esperti su questo argomento ti invitiamo a lasciare il tuo commento alla fine di questa pagina oppure di scrivere la tua domanda nella rubrica l’esperto risponde. Ti ricordiamo che il servizio l’esperto risponde è completamente gratuito.

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Il 10 maggio 2017 è entrato in vigore il Jobs Act lavoratori autonomi e sicuramente questa legge farà molto parlare il mondo delle professioni legale alla gestione separata Inps.
La nuova norma si pone l’obiettivo di riequilibrare il potere contrattuale tra committenti e professionisti.

Vediamo in estrema sintesi le caratteristiche principali.
Innanzitutto la norma sancisce un divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, un divieto di recesso senza, un divieto di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni nonché un obbligo di forma scritta del contratto se il professionista la richiede.

La norma richiama espressamente le tutele già disciplinate per la subfornitura con la legge 192/98.
Ma le novità non si esauriscono alla disciplina dei rapporti tra la parte committente ed il prestatore di servizi ma coinvolgono anche tutele di quest’ultimo nei confronti del sistema previdenziale ed assistenziale.

Una delle novità di maggiore rilievo riguarda le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps le quali potranno avere l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se non si astengono dal lavoro.

Nei fatti si assiste ad una equiparazione tra professioniste iscritte alla gestione separata e professioniste iscritte ad Albi.

A ben vedere la novità per le madri in gestione separata si ripropongono le disposizioni del d.lgs. 276/2003 che disciplinavano il lavoro a progetto abrogate dal d.lgs. 81/2015.
Pertanto per questi soggetti la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente .

Altre disposizioni di favore per i lavoratori in gestione separata sono relative al versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di sospensione per malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
Altra ancora riguarda la possibilità della lavoratrice in maternità, se il committente è d’accordo, di farsi sostituire da persona di sua fiducia.

Veniamo al piatto forme della riforma ossia al congedo parentale indennizzato. Dal 1° gennaio 2017 il periodo di congedo parentale indennizzato spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.

Condizione per usufruire del diritto è l’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata, in misura pari al 30% del reddito di lavoro su cui la contribuzione è stata versata.

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