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Regime forfettario operatore olistico 2026: ATECO, INPS e limiti professionali

Aggiornato il 21 Settembre 2026

Il regime forfettario per operatore olistico nel 2026 può essere applicato se sono rispettati i requisiti fiscali, ma prima bisogna classificare correttamente l’attività svolta. ATECO 2025 distingue infatti le tecniche di trattamento del corpo, come shiatsu e massaggio thailandese, dalle medicine complementari e alternative, come naturopatia, aromaterapia e fiori di Bach.

Per molte attività professionali riconducibili ai codici 86.99.01 e 86.96.09 il coefficiente di redditività è normalmente del 78%. Il libero professionista senza Cassa autonoma può inoltre rientrare nella Gestione Separata INPS, con aliquota 2026 del 26,07% o del 24% nei casi previsti.

La domanda originale di Fabio

Buongiorno, sono un pranoterapeuta e vorrei collaborare con diversi centri olistici, palestre, spa e centri estetici. Con la mia Partita IVA in regime forfettario, come posso inserirmi in ogni sede? Come socio, associato o lavoratore autonomo? Come posso presentarmi per iniziare una collaborazione verso più aziende?

Fabio – Venezia

Risposta aggiornata al 2026

Se Fabio svolge personalmente la propria attività per più centri, può collaborare come libero professionista con Partita IVA senza diventare socio di ciascuna struttura. Il contratto con ogni centro dovrebbe chiarire servizio, compenso, autonomia, utilizzo degli spazi, gestione degli appuntamenti e responsabilità.

Il punto fiscale da aggiornare rispetto alle vecchie risposte è il codice ATECO: oggi non va più scelto automaticamente il vecchio 96.09.09. La classificazione ATECO 2025 offre voci più specifiche per molte attività olistiche.

86.99.01 per tecniche di trattamento del corpo

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel codice 86.99.01 – Tecniche di trattamento del corpo shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong. Quando l’operatore svolge principalmente una di queste tecniche, questo è il primo codice da valutare.

86.96.09 per discipline complementari e alternative

ATECO 2025 utilizza il codice 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. per diverse pratiche, tra cui aromaterapia, terapia di Bach e altre terapie floreali, medicina ayurvedica, fitoterapia, naturopatia, cristalloterapia e altre attività indicate nelle note ISTAT.

La classificazione economica non attribuisce però automaticamente una qualifica sanitaria e non autorizza lo svolgimento di attività riservate.

Il vecchio 96.09.09: perché compare ancora nelle ricerche

Molte guide pubblicate prima di ATECO 2025 associavano l’operatore olistico al codice 96.09.09. Per questo la query continua a comparire in Google e può ancora portare traffico a pagine storiche.

Oggi però non è corretto riproporlo automaticamente come codice attuale dell’operatore olistico. La scelta deve partire dalla classificazione ATECO 2025 e dal servizio realmente svolto. Chi ha già una posizione aperta non dovrebbe cambiare codice alla cieca: va verificata la riclassificazione corrente e la coerenza con l’attività effettiva.

Pranoterapia: non scegliere il codice per analogia

Per una figura come quella descritta da Fabio, la pranoterapia va classificata partendo dal servizio concreto. Non è prudente associare meccanicamente ogni attività olistica al 86.99.01. Se la pratica non è espressamente nominata nelle note ISTAT, bisogna valutarne natura, attività incluse ed escluse e, se necessario, richiedere un chiarimento classificatorio.

Legge 4/2013: cosa significa davvero

Il MIMIT chiarisce che la legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi nei limiti del proprio ambito. Non costituisce un’autorizzazione sanitaria e non permette di svolgere attività riservate a professioni regolamentate.

Anche eventuali attestazioni rilasciate da associazioni professionali non equivalgono a un’abilitazione pubblica e non sono un requisito necessario per esercitare la professione quando la legge non lo prevede.

Limiti del regime forfettario nel 2026

Nel 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta 85.000 euro di ricavi o compensi. Se si superano 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo; oltre 100.000 euro la fuoriuscita opera immediatamente secondo le regole vigenti.

Se la stessa Partita IVA comprende più attività, i compensi vanno considerati complessivamente per verificare le soglie.

Lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026

Per il 2026 è stata prorogata a 35.000 euro la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che, nei casi previsti, può precludere l’accesso al forfettario. La verifica riguarda il reddito dell’anno precedente e va letta insieme alle eccezioni previste, tra cui il caso di cessazione del rapporto.

Coefficiente di redditività del 78%

Per le attività professionali dei codici 86.99.01 e 86.96.09 il coefficiente di redditività di riferimento è normalmente del 78%. Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.

Il restante 22% rappresenta costi presunti dal sistema e non la deduzione delle spese realmente sostenute. Affitto di una stanza, percentuali ai centri, assicurazione, formazione, materiali, software, pubblicità e trasferte non vengono sottratti analiticamente.

Gestione Separata INPS 2026

Per il libero professionista senza una Cassa previdenziale autonoma, la circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.

Il minimale di reddito 2026 è pari a 18.808 euro. Non è un contributo minimo fisso: serve per determinare l’accredito contributivo dell’intero anno. Al 26,07% l’importo corrispondente all’accredito pieno è 4.903,25 euro; al 24% è 4.513,92 euro.

Contributi maturati e contributi versati: la differenza decisiva

Per stimare il costo previdenziale si può applicare l’aliquota INPS al reddito forfettario. Ma questo produce una stima dei contributi teoricamente maturati, non l’importo da sottrarre automaticamente per calcolare l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni del quadro LM, fa riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno. Per il calcolo fiscale vanno quindi considerati i contributi obbligatori effettivamente pagati e deducibili.

Esempio corretto con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Al 26,07% i contributi teorici sono circa 6.100,38 euro: questo dato serve per stimare il costo previdenziale.

Se nell’anno sono stati effettivamente versati e risultano deducibili 5.000 euro di contributi, la base dell’imposta diventa 18.400 euro. L’imposta sostitutiva è quindi 2.760 euro al 15% oppure 920 euro al 5%, se l’aliquota ridotta è realmente spettante.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è il 15%. Può scendere al 5% nell’anno di avvio e nei quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Il 5% non è quindi automatico per chi apre una nuova Partita IVA e va verificato tenendo conto dell’attività svolta in precedenza e delle altre condizioni previste dalla normativa.

Collaborare con spa, palestre e centri olistici

Il professionista può avere più committenti e lavorare presso sedi diverse. Il contratto dovrebbe chiarire chi incassa dal cliente finale, chi gestisce prenotazioni e cancellazioni, eventuale percentuale trattenuta dalla struttura, disponibilità degli spazi e responsabilità.

Avere più committenti non richiede di diventare socio dei singoli centri. Se il centro incassa dal cliente e remunera l’operatore, quest’ultimo emette normalmente fattura alla struttura per il servizio professionale reso.

Autonomia reale della collaborazione

La Partita IVA deve corrispondere a un’attività realmente autonoma. Se un unico centro stabilisce integralmente orari, prezzi, modalità operative e organizzazione e il rapporto presenta caratteristiche sostanzialmente diverse dal lavoro autonomo, la forma contrattuale va verificata.

Costi reali e convenienza del forfettario

Con coefficiente 78% il sistema presume costi pari al 22% dei compensi. Un operatore che lavora presso strutture terze con spese contenute può trovarsi bene nel forfettario; chi sostiene affitti, percentuali elevate ai centri, formazione frequente e molte altre spese potrebbe invece avere costi reali superiori alla quota presunta.

La convenienza va quindi valutata confrontando reddito fiscale, contributi, imposta sostitutiva e costi reali, non guardando soltanto al 5% o al 15%.

Fatture, rivalsa del 4% e bollo

Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare al cliente una rivalsa facoltativa del 4%. La rivalsa entra nei compensi e non sostituisce i contributi personali dovuti all’INPS. È quindi utile decidere in anticipo se il prezzo comunicato al cliente la comprende oppure se viene aggiunta in fattura.

Anche il bollo eventualmente addebitato al cliente va gestito correttamente ai fini del reddito forfettario. Preventivi, listino e fatture dovrebbero essere coerenti per evitare che il prezzo effettivo risulti diverso da quello comunicato.

Saldo e acconti: perché il secondo anno pesa di più sulla liquidità

Nel primo anno di attività il professionista incassa e sostiene costi, ma una parte delle imposte e dei contributi viene versata successivamente. Dal secondo ciclo dichiarativo possono sovrapporsi il saldo dell’anno precedente e gli acconti dell’anno corrente.

Per questo il denaro presente sul conto non coincide con il netto realmente disponibile. È prudente accantonare periodicamente una quota degli incassi destinata a imposta sostitutiva, contributi e futuri F24.

Più attività con la stessa Partita IVA

Se l’operatore svolge più attività, ad esempio trattamenti individuali e formazione strutturata, può essere necessario utilizzare più codici ATECO. Il regime fiscale però si applica alla Partita IVA nel suo complesso: non è possibile mantenere una delle attività in forfettario e un’altra in ordinario sulla stessa posizione.

I compensi delle diverse attività concorrono inoltre insieme alla verifica delle soglie del forfettario. Quando i coefficienti di redditività sono diversi, gli incassi vanno attribuiti correttamente ai rispettivi codici.

Domande frequenti

Un operatore olistico può usare il regime forfettario?

Sì, se rispetta i requisiti del regime e non ricade nelle cause ostative. Prima va però classificata correttamente l’attività.

Il codice 96.09.09 è ancora quello corretto?

Non va più utilizzato automaticamente come riferimento generale. Con ATECO 2025 molte attività olistiche trovano classificazioni più specifiche, come 86.99.01 e 86.96.09.

Qual è il coefficiente di redditività?

Per le attività professionali riconducibili a 86.99.01 e 86.96.09 il coefficiente è normalmente del 78%.

I contributi INPS teorici si sottraggono subito dalle tasse?

No. Per il calcolo fiscale nel quadro LM rilevano i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo.

Si può lavorare per più centri con la stessa Partita IVA?

Sì. È possibile collaborare con più strutture mantenendo la propria Partita IVA, purché il rapporto sia realmente autonomo e correttamente documentato.

Approfondisci come aprire la Partita IVA da operatore olistico, il codice ATECO, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per operatori olistici.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Francesco dice

    20 Aprile 2018 alle 17:13

    Salve, ho letto su un blog relativo al regime forfettario che per un libero professionista il calcolo sul reddito massimo di 30.000,00 euro è del 78% anziché del 67%, come da voi riportato. E’ corretto il 78% oppure no? Grazie.

    Francesco

    • Staff dice

      23 Aprile 2018 alle 17:56

      Buonasera Francesco, il coefficiente di redditività varia a seconda del codice Ateco utilizzato. Il codice ateco 96.09.09 rientra nel settore delle “Altre attività economiche” ed il suo coefficiente è del 67%.
      Cordiali saluti

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