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Opzione di uscita dal regime minimi e forfettario

Home > Fisco > Opzione di uscita dal regime minimi e forfettario

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  • Opzione di uscita dal regime minimi e forfettario
  • Le opzioni
  • Le opzioni per i forfettari e per i minimi
  • La durata dell’esercizio dell’opzione di uscita dai regimi dei minimi e forfettario
  • Le sanzioni per omessa comunicazione in sede dichiarativa
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Opzione di uscita dal regime minimi e forfettario

L’esercizio dell’opzione di uscita dal regime dei minimi e forfettario deve essere fatta in sede di dichiarazione dei redditi ed ha validità annuale.
Districarsi tra i diversi regimi fiscali non è mai stato semplice ed a volte la paura del contribuente è prendere decisioni in maniera non conforme ai dettami della normativa tributaria.
Cerchiamo con questo articolo di fare chiarezza.

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Le opzioni

Le comunicazioni per i diversi regimi fiscali si effettuano esercitando in sede di dichiarazione dei redditi le opzioni.
Il D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ha disciplinato opzioni e relative revoche.
Quando il contribuente effettua delle modifiche di regime fiscale deve sapere innanzitutto che vige un principio generale di favore per lo stesso:
la validità del comportamento concludente è a prescindere dalla formalità dell’esercizio dell’opzione.

In altre parole l’opzione o la revoca della stessa si desumono da comportamento concreto tenuto inequivocabilmente dal contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, di fatto, ha esercitato la scelta di un determinato regime diverso da quello naturale.

Tralasciando la validità del comportamento concludente l’esercizio delle opzioni sono disciplinate dall’art. 2, D.P.R. 442/1997 il quale dispone che il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata con l’apposito quadro VO.

Le opzioni per i forfettari e per i minimi

Vediamo adesso come possono effettuare le opzioni i soggetti che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.
I casi più importanti riguardano i contribuenti che adottano il regime dei minimi ed il regime forfettario.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.P.R. 404/2001, che ha sostituito l’art. 2, comma 2, D.P.R. 442/1997, i contribuenti esonerati o non tenuti all’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva devono comunicare l’opzione (o la revoca) con le stesse modalità e nei termini previsti per la presentazione dell a dichiarazione dei redditi, anziché della dichiarazione annuale Iva.

Per tale comunicazione va utilizzata la dichiarazione annuale Iva, e non i modelli di variazione di cui all’art. 35, D.P.R. 633/1972.
Le istruzioni alla dichiarazione annuale Iva prevedono che il quadro VOz vada allegato alla dichiarazione dei redditi.

La durata dell’esercizio dell’opzione di uscita dai regimi dei minimi e forfettario

Quale regola generale l’opzione vincola il contribuente alla sua applicazione almeno per un triennio nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell’imposta un anno nel caso di regimi contabili.
Scaduto il termine minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (senza necessità di barrare di nuovo la corrispondente casella del quadro VO).
In applicazione della regola generale l’esercizio dell’opzione per uscire volontariamente dai regime dei minimi e/o dal regime forfettario avrà durata annuale.

Le sanzioni per omessa comunicazione in sede dichiarativa

Come abbiamo premesso l’omessa comunicazione dell’esercizio di un opzione non ne determina gli effetti sostanziali in virtù del principio di validità per comportamento concludente del contribuente.
L’omissione dell’opzione rappresenta dunque una violazione esclusivamente di tipo formale.
L’omissione dell’esercizio dell’opzione è sanzionata da 258,00 a 2.065,00 €.

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