La nostra risposta a Vincenzo
Ciao Vincenzo, grazie per la tua domanda sulla Partita IVA per uno YouTuber professionista.
Il punto fondamentale è distinguere un’attività svolta per hobby da un’attività esercitata in modo abituale e professionale. Non esiste una soglia minima di guadagno che, da sola, stabilisca quando devi aprire la Partita IVA: conta soprattutto come viene svolta concretamente l’attività.
Quando uno YouTuber deve aprire la Partita IVA?
Se pubblichi video saltuariamente, senza organizzazione e senza svolgere l’attività con carattere abituale, la situazione è diversa da quella di chi produce contenuti con continuità, monetizza il canale, stipula accordi commerciali o organizza stabilmente il proprio lavoro per ottenere ricavi.
Quando l’attività diventa abituale e professionale, la Partita IVA è normalmente necessaria. Il semplice fatto di avere incassato una determinata cifra non costituisce invece una soglia automatica sotto la quale la Partita IVA non serve.
Per approfondire questo passaggio puoi leggere la guida su come aprire la Partita IVA come YouTuber.
Uno YouTuber può utilizzare il regime forfettario?
Sì, se possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa. Oggi il limite ordinario dei ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario è di 85.000 euro, non più 50.000 euro come indicato nella precedente versione di questa risposta.
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. L’aliquota ridotta del 5% può essere applicata per il periodo previsto dalla legge soltanto quando ricorrono gli specifici requisiti per una nuova attività: non è quindi automatica per chiunque apra una nuova Partita IVA.
La scelta del corretto codice ATECO per YouTuber deve essere fatta sulla base dell’attività realmente svolta, perché produzione di contenuti, attività pubblicitaria e influencer marketing non sono necessariamente la stessa cosa.
AdSense significa automaticamente Gestione Commercianti?
No. Questo è il punto più importante da correggere rispetto alla vecchia risposta.
La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha chiarito che per YouTuber e content creator l’inquadramento previdenziale dipende dalle caratteristiche concrete dell’attività.
Se prevale il lavoro personale e intellettuale e l’attività è esercitata come libera professione, al di fuori di un’organizzazione d’impresa, può essere dovuta la Gestione Separata INPS.
Quando invece prevalgono gli elementi organizzativi e l’attività assume natura d’impresa – l’INPS cita espressamente anche la vendita di video e la gestione di banner pubblicitari – può sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Quindi la presenza di ricavi da Google AdSense non deve essere utilizzata da sola per concludere automaticamente che ogni YouTuber sia un commerciante.
E il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo?
Per alcune prestazioni può entrare in gioco anche il FPLS, ex ENPALS. È il caso, per esempio, di determinate attività artistiche o pubblicitarie svolte per un brand o un’agenzia quando la prestazione concreta rientra nelle categorie assicurate al Fondo.
Non tutte le sponsorizzazioni comportano però l’iscrizione al FPLS. L’INPS distingue le vere prestazioni artistiche o pubblicitarie dalle semplici inserzioni, dall’endorsement e da altre attività che non rientrano nelle categorie dello spettacolo.
Abbiamo spiegato nel dettaglio le differenze nella guida ai contributi INPS per YouTuber e content creator.
Cosa bisogna verificare nel tuo caso?
Per regolarizzare correttamente l’attività bisogna quindi valutare insieme:
- se l’attività è ormai abituale e professionale;
- come vengono prodotti i ricavi;
- se prevale il lavoro personale oppure un’organizzazione d’impresa;
- il codice ATECO più coerente con l’attività effettiva;
- l’eventuale presenza di AdSense, sponsorizzazioni, affiliazioni o altre entrate;
- la gestione previdenziale realmente applicabile;
- i requisiti per utilizzare il regime forfettario.
Per una panoramica completa puoi consultare anche la nostra guida al regime forfettario per YouTuber.
Fonti ufficiali
- INPS, Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 – Attività dei content creator e profili previdenziali.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – regime forfettario.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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