• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Partite IVA inattive: nuove regole per chiusura e riattivazione

Aggiornato il 12 Ottobre 2026

Home > News > Partite IVA inattive: nuove regole per chiusura e riattivazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per la chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive. Il provvedimento firmato il 12 ottobre 2026 modifica la procedura del 2019: i controlli potranno considerare anche i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti spontanei; le comunicazioni preventive saranno rese disponibili attraverso canali digitali e il contribuente avrà 60 giorni per fornire chiarimenti prima della cessazione. La novità più rilevante è la possibilità di chiedere la riattivazione anche dopo che la chiusura è stata eseguita, con eventuale effetto dalla data originaria di apertura, ma soltanto dopo la valutazione dell’ufficio.

La disciplina riguarda le posizioni che, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria, risultano inattive da tre annualità precedenti. Non significa che ogni Partita IVA senza fatture venga chiusa automaticamente: la cessazione deriva da una procedura dell’Agenzia e va distinta dalla scelta del titolare di chiudere volontariamente l’attività.

Quali Partite IVA possono essere chiuse d’ufficio

Il riferimento normativo è l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972. La disposizione consente all’Agenzia delle Entrate di chiudere d’ufficio le Partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi disponibili, risultano non aver esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti. Restano fermi i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione.

Il provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna i criteri operativi stabiliti il 3 dicembre 2019. L’individuazione delle posizioni non si basa più soltanto sulle informazioni dichiarative presenti nell’Anagrafe tributaria: nei controlli automatizzati potranno rientrare anche elementi relativi a:

  • fatture elettroniche emesse o ricevute;
  • corrispettivi telematici trasmessi;
  • versamenti spontanei effettuati dal contribuente attraverso i canali di riscossione;
  • altre informazioni già disponibili all’Agenzia nell’Anagrafe tributaria e nei propri sistemi.

Il quadro complessivo dei dati serve a individuare posizioni che potrebbero non esercitare più attività. L’assenza di una singola fattura o di un incasso in un determinato periodo non equivale, da sola, alla prova che l’attività sia cessata: la procedura riguarda la mancata attività nel periodo previsto dalla norma e si basa sulle informazioni valutate dall’Amministrazione.

Come arriva la comunicazione e quando scatta la chiusura

Una modifica importante riguarda le modalità con cui il titolare viene informato. La comunicazione preventiva viene inviata al domicilio digitale del contribuente. Se il destinatario è un soggetto diverso da una persona fisica e non dispone di un proprio domicilio digitale, l’avviso può essere indirizzato al domicilio digitale del rappresentante. Se non risulta disponibile un domicilio digitale utilizzabile, resta la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria.

La comunicazione è inoltre resa consultabile nell’area riservata del contribuente, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento viene segnalata nell’area riservata dell’Agenzia e, per le persone fisiche, anche tramite un messaggio sull’App IO. Per questo è opportuno controllare non soltanto la posta cartacea, ma anche il domicilio digitale e le comunicazioni presenti nei servizi online.

Selezione utile per il tuo lavoro 3M Adjustable Footrest FR330

Poggiapiedi professionale con base in acciaio, piattaforma antiscivolo sagomata e regolazione di altezza e inclinazione comandabile con i piedi.

Vedi su Amazon →

La cessazione non coincide con il momento in cui l’Agenzia individua una posizione potenzialmente inattiva. In base alle nuove regole, la chiusura diventa effettiva dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva; se la consegna non è possibile, il termine decorre dal sessantesimo giorno dalla messa a disposizione della comunicazione nell’area riservata. La decorrenza va quindi verificata usando la data indicata nei canali ufficiali, non calcolata soltanto dalla data del provvedimento generale.

Cosa fare entro 60 giorni per evitare una cessazione non corretta

Chi riceve la comunicazione e ritiene di svolgere ancora regolarmente un’attività d’impresa, artistica o professionale può presentare chiarimenti e documentazione. La richiesta va indirizzata a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro il termine indicato nella comunicazione. L’obiettivo è permettere all’ufficio di valutare gli elementi che dimostrano perché la Partita IVA non dovrebbe essere chiusa.

In concreto, prima di rispondere è utile ricostruire la situazione della propria attività e raccogliere documenti coerenti con il caso: fatture emesse o ricevute, corrispettivi trasmessi, contratti, ordini, pagamenti, spese professionali o aziendali, dichiarazioni presentate e ogni altro elemento che documenti l’effettivo esercizio dell’attività nel periodo considerato. L’elenco è indicativo: non esiste un unico fascicolo valido per ogni contribuente e la documentazione da allegare dipende dalla situazione specifica e dalle contestazioni contenute nell’avviso.

Per società e altri soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione può riguardare anche l’eventuale estinzione del codice fiscale collegata alla procedura. Anche in questi casi è importante rispettare il termine indicato e coinvolgere il rappresentante o il professionista incaricato della posizione fiscale.

Non ignorare l’avviso in attesa che arrivino altre comunicazioni. La scadenza decorre dalla ricezione o, nei casi previsti, dalla messa a disposizione nell’area riservata. È quindi consigliabile annotare la data, conservarne prova e chiedere assistenza tempestiva se non è chiaro quali elementi trasmettere o a quale ufficio rivolgersi.

Partita IVA già chiusa: come chiedere la riattivazione

Il provvedimento del 12 ottobre introduce una procedura espressa anche per chi si accorge del problema quando la cessazione d’ufficio è già stata eseguita. Trascorsi i 60 giorni e avvenuta la chiusura, il contribuente che ritiene ingiustificata la cessazione può presentare a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia una richiesta motivata di riattivazione, illustrando le ragioni e allegando la documentazione utile.

L’ufficio esamina le argomentazioni e gli eventuali documenti e può disporre la riattivazione. Se accolta, la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della Partita IVA, senza interruzione temporale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la procedura può comprendere anche l’eventuale codice fiscale estinto.

La riattivazione, tuttavia, non è automatica e la presentazione dell’istanza non garantisce da sola un esito favorevole. Occorre dimostrare le ragioni per cui la cessazione non era corretta; sarà l’ufficio a valutarle. Il nuovo meccanismo offre quindi una possibilità di correzione anche dopo la chiusura, ma non sostituisce l’opportunità di rispondere alla comunicazione preventiva entro i 60 giorni.

Va distinta questa procedura dalla chiusura volontaria di una Partita IVA quando l’attività viene realmente cessata. Per la procedura ordinaria di chiusura e i relativi adempimenti consulta la guida RM su come chiudere una Partita IVA. Per capire gli effetti di una posizione che non produce più ricavi, leggi anche l’approfondimento su Partita IVA inattiva: cosa succede e quando conviene chiuderla.

Fonti ufficiali e cosa verificare

Le nuove modalità derivano dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710/2026, che aggiorna il provvedimento del 3 dicembre 2019 relativo alla chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive. Il riferimento normativo di base resta l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972.

  • FiscoOggi – Chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive: riattivazioni più semplici, notizia del 12 ottobre 2026.
  • Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 12 ottobre 2026.
  • Normattiva – DPR 633/1972, articolo 35.

In sintesi: il periodo di inattività considerato dalla norma resta di tre annualità, ma cambiano i dati utilizzati nei controlli e si ampliano i canali di comunicazione. Ricevuto un avviso, la finestra decisiva è quella dei 60 giorni. Se la Partita IVA è già stata chiusa, è possibile chiedere una riattivazione motivata, ma la decisione spetta all’Agenzia delle Entrate.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.

RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.