Per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti arrivano nuove sanzioni dal 14 novembre 2026, con multe fino a 72.000 euro per chi produce o immette sul mercato materiali ottenuti da processi di riciclaggio non autorizzati. Il decreto legislativo 199/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre, adegua le regole italiane al regolamento UE 2022/1616 e introduce anche una banca dati nazionale per gli stabilimenti interessati. Ecco quali aziende devono controllare autorizzazioni, tracciabilità e documentazione.
Cosa cambia dal 14 novembre 2026 per gli imballaggi alimentari
Il nuovo decreto riguarda i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti, spesso indicati come MOCA. Per esempio, possono rientrare nel perimetro imballaggi, contenitori e componenti alimentari realizzati utilizzando plastiche riciclate, quando ricorrono i requisiti del regolamento europeo.
L’obiettivo non è vietare in generale l’uso di plastica riciclata negli alimenti: la disciplina stabilisce condizioni, processi, controlli e responsabilità per il suo utilizzo in sicurezza. Produttori, riciclatori, trasformatori, distributori e operatori alimentari possono essere coinvolti in obblighi differenti in funzione dell’attività effettivamente svolta.
La data di entrata in vigore è il 14 novembre 2026. È importante non confonderla con il 30 ottobre, che è la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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Sanzioni da 7.200 a 72.000 euro: quali violazioni sono punite
Le fasce più rilevanti sono contenute nel nuovo articolo 9 del decreto legislativo 29/2017, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 199/2026. Gli importi non sono uguali per tutti: dipendono dall’azione contestata e, in alcuni casi, dalle dimensioni dell’impresa.
| Violazione | Sanzione amministrativa |
|---|---|
| Produzione o immissione sul mercato di MOCA con plastica riciclata da processo non autorizzato, sospeso o revocato | Da 7.200 a 72.000 €; prevista anche sospensione dell’attività |
| Utilizzo di quei materiali non autorizzati per contatto alimentare | Da 6.000 a 60.000 €; per piccole imprese e microimprese da 4.000 a 40.000 € |
| Violazioni delle regole su documentazione, istruzioni ed etichettatura previste dall’art. 5 del regolamento UE | Da 3.000 a 18.000 € |
| Mancato rispetto, da parte di trasformatori, operatori alimentari o rivenditori, delle prescrizioni dell’art. 8 del regolamento UE | Da 3.000 a 18.000 €; per piccoli e micro operatori alimentari da 2.000 a 12.000 € |
Per la prima fattispecie è prevista anche la sospensione dell’attività da uno a sei mesi o fino alla regolarizzazione, se precedente. Nei casi particolarmente gravi o ripetuti la durata può essere da tre a dodici mesi. Per l’impiego di materiali da processi non autorizzati possono inoltre essere disposti richiamo, ritiro, rimozione e distruzione delle merci. La disciplina distingue sempre l’illecito amministrativo dall’eventuale reato.
Piccole imprese e ristoranti: le multe sono sempre ridotte?
No. Il decreto introduce importi ridotti solo per determinate violazioni, non un’esenzione generale riservata alle piccole imprese. Per l’utilizzo di materiali ottenuti da processi non autorizzati, la fascia passa a 4.000–40.000 euro se l’operatore è una piccola o microimpresa. Un’altra riduzione a 2.000–12.000 euro riguarda specifici operatori alimentari piccoli o micro che violano le prescrizioni dell’articolo 8.
Non si può quindi applicare la fascia ridotta alla produzione o all’immissione sul mercato da processi non autorizzati per il solo fatto di essere un’attività di dimensioni ridotte. Una valutazione concreta richiede di individuare l’attività svolta, la disposizione violata e le condizioni previste dal regolamento UE.
Ristoranti, laboratori e aziende che usano packaging alimentare devono distinguere la normale verifica dei materiali acquistati dalle responsabilità tipiche di chi ricicla, produce o trasforma la plastica. Il semplice utilizzo di imballaggi conformi non fa scattare le sanzioni illustrate.
Banca dati nazionale MOCA: quali imprese saranno coinvolte
L’articolo 2 del decreto istituisce presso il Ministero della Salute una banca dati nazionale dedicata agli stabilimenti MOCA e agli impianti di riciclaggio. Il sistema raccoglierà comunicazioni, notifiche, risultati dei controlli delle autorità sanitarie e informazioni sulla classificazione del rischio degli stabilimenti.
Le informazioni saranno alimentate dalle Regioni, Province autonome e ASL competenti. Il decreto prevede però un ulteriore decreto ministeriale entro dodici mesi per definire realizzazione, funzionamento e modalità tecniche di alimentazione e interoperabilità: non significa che, dal 14 novembre, tutti gli operatori debbano già accedere a un nuovo portale operativo.
Restano rilevanti le comunicazioni relative agli stabilimenti previste dalla disciplina MOCA. Il testo esclude da uno specifico obbligo di comunicazione gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente la distribuzione al consumatore finale: questa eccezione non elimina gli altri doveri di conformità dei materiali.
Controlli ASL: cosa verificare prima dell’entrata in vigore
Le imprese della filiera dovrebbero controllare se i processi di riciclaggio dai quali provengono i materiali siano autorizzati e rispettino le eventuali condizioni dell’autorizzazione, nonché verificare istruzioni, etichettatura e dichiarazioni di conformità previste. Per riciclatori e trasformatori contano anche le registrazioni dei lotti e la disponibilità della documentazione richiesta dalle autorità.
Chi acquista MOCA per utilizzarli nelle proprie attività alimentari può chiedere ai fornitori le informazioni necessarie a individuare correttamente materiale, destinazione d’uso e conformità normativa. È utile conservare i documenti pertinenti per le ispezioni, senza equiparare un controllo documentale al certificato automatico di sicurezza di qualsiasi prodotto.
Per un quadro più generale delle verifiche è disponibile la nostra guida sui controlli ASL sugli alimenti. Le novità del D.Lgs. 199/2026 riguardano invece in modo specifico la plastica riciclata per contatto alimentare e gli operatori della relativa filiera.
Quando entreranno in funzione le nuove procedure
Il decreto entra in vigore il 14 novembre 2026, ma alcune modalità applicative, in particolare quelle della banca dati nazionale, saranno specificate successivamente. È quindi necessario distinguere gli obblighi già fissati dalla norma dai dettagli operativi che dipenderanno dai provvedimenti attuativi.
Per verificare i requisiti della propria attività, la fonte principale rimane il testo integrale del D.Lgs. 199/2026 in Gazzetta Ufficiale, da leggere insieme al regolamento (UE) 2022/1616. In caso di dubbi su un materiale specifico contano autorizzazione del processo, scheda del prodotto e ruolo dell’operatore nella filiera.
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Caterina
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