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Proroga 2017 per il regime dei minimi

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Proroga 2017 per il regime dei minimi

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno e molto probabilmente ti starai chiedendo cosa è previsto per il nuovo anno.
Cominciamo con analizzare una serie di aspetti che riguardano la fiscalità a seconda del regime contributivo in cui ti trovi.
Spesso ci arrivano email dove ci viene chiesto delucidazioni sulla proroga 2017 per il regime dei minimi per il nuovo anno.
Vediamo insieme cosa ci riserva il nuovo anno in materia di imposte e proroghe per i vari regimi fiscali.

Argomenti del post

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  • Il divieto di nuove adesioni
  • I contribuenti nel regime dei minimi dal 2015 applicano l’aliquota al 5%
  • La proroga 2017 per il regime dei minimi
  • Le imposte che pagano i contribuenti minimi 2017
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Il divieto di nuove adesioni

Vediamo in dettaglio cosa è previsto per il regime dei minimi riguardo ad una eventuale proroga per il 2017.
Le Partite Iva con avvio attività nel 2017 non potranno applicare il regime dei minimi, verificandosi in tal modo il divieto di nuove adesioni.
Anche per il periodo d’imposta 2017, l’unico regime fiscale agevolato naturale sarà il regime forfettario.
Nel 2017 si conferma il quadro normativo del 2016.
Dunque le vecchie partita Iva nel regime dei minimi potranno continuare l’adozione di questo vecchio regime agevolativo.

I contribuenti nel regime dei minimi dal 2015 applicano l’aliquota al 5%

Le Partita Iva con avvio attività nel 2015 hanno avuto, per l’ultima volta, la possibilità di scegliere il vecchio regime dei minimi al 5% riservato all’imprenditoria giovanile ed ai lavoratori in mobilità. (articolo 10, comma 12-undecies, del decreto 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2015)

La proroga 2017 per il regime dei minimi

Fino al 31 dicembre 2015 il “regime dei nuovi minimi” era applicabile, per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi.
Era limitato esclusivamente:

  1. alle persone fisiche che intraprendevano una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  2. oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al compimento del 35° anno di età.

Nel 2017 potrà ancora essere applicato da tutti coloro che avevano aderito al regime dei minimi.
Dovranno però essere rispettate queste condizioni:

  • sono nei quattro esercizi successivi al primo;
  • sono in qualsiasi esercizio successivo al primo ma non hanno compiuto il 35° anno di età.

I soggetti sopra indicati per continuare ad aderire al regime dei minimi nel 2017 devono aver posseduto i seguenti requisiti nel periodo d’imposta 2016:

  • ricavi o compensi non superiori a e 30.000,00 €.
  • non abbiano effettuato cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, ai servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali e ai trattati e accordi internazionali. (sono comprese le operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino);
  • non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche assunti a progetto, programma di lavoro o fase di esso e non abbiano erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati. di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), Tuir;
  • nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a 15.000,00 €.

Le imposte che pagano i contribuenti minimi 2017

Vediamo adesso com’è determinato il reddito di impresa o di lavoro autonomo.
L’importo è calcolato dalla differenza algebrica tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione.
Il tutto adottando il principio di cassa.

Sul reddito conseguito dai contribuenti minimi si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5% . (anziché del 20% come previsto per il vecchio regime dei minimi in vigore fino al 31.12.2011)
Si ricorda che i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
I contribuenti sono tenuti a rilasciare o riportare direttamente in fattura un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.


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