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Recesso dal CCNL: la Cassazione nega la possibilità al datore di lavoro

Con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato che il recesso unilaterale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da parte del datore di lavoro non è consentito, nemmeno nel periodo di ultrattività, che decorre dopo la scadenza del contratto. La decisione sottolinea come tale prerogativa sia riservata alle associazioni sindacali e datoriali che hanno sottoscritto il contratto, proteggendo così la continuità dei diritti dei lavoratori. La Cassazione ha inoltre ribadito che il recesso unilaterale non può essere giustificato nemmeno in caso di difficoltà economiche o eccessiva onerosità del contratto.

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  • Il caso: il recesso unilaterale dal CCNL e la controversia giudiziaria
  • Sentenze di merito e decisione finale della Cassazione

Il caso: il recesso unilaterale dal CCNL e la controversia giudiziaria

Il caso ha coinvolto un gruppo di lavoratori del settore socio-sanitario che si sono opposti al tentativo del datore di lavoro di cambiare unilateralmente il CCNL applicato, passando dal CCNL della sanità privata a quello per le residenze sanitarie assistenziali (CDR). Il datore di lavoro giustificava la sua scelta con le difficoltà economiche e la scadenza del contratto di sanità privata. Tuttavia, i lavoratori hanno contestato questa decisione come illegittima e hanno intrapreso un’azione legale per ottenere il mantenimento del precedente CCNL e le differenze retributive spettanti.

Sentenze di merito e decisione finale della Cassazione

In primo grado, il Tribunale ha stabilito che il CCNL della sanità privata, sebbene formalmente scaduto nel 2005, restava valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo nel 2020. Pertanto, il tentativo del datore di lavoro di passare al CCNL CDR è stato giudicato illegittimo. La Corte d’Appello ha confermato questa sentenza, precisando che la clausola di ultrattività impone al datore di lavoro di rispettare il CCNL fino al rinnovo. Inoltre, ha ribadito che l’eccessiva onerosità del contratto non giustifica il recesso unilaterale, facoltà riservata esclusivamente alle parti stipulanti.

Con la Sentenza n. 26927, la Corte di Cassazione ha confermato il verdetto della Corte d’Appello, sancendo che il recesso unilaterale dal CCNL non è legittimo e ribadendo il principio della continuità dei diritti dei lavoratori fino al rinnovo del contratto.

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