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Regime fiscale sbagliato

Home > Esperto risponde > Regime fiscale sbagliato

Un nostro lettore Alfredo di Taranto ci chiede maggiori informazioni in merito a regime fiscale sbagliato.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Regime fiscale sbagliato

Buongiorno, ho aperto partita iva il 04/03/2017.
Ad oggi non ho ancora fatturato perché vorrei modificare regime visto che purtroppo, non so perché, in fase di richiesta della partita iva non è stato applicato il regime agevolato.
Vorrei sapere se è possibile modificare il regime fiscale, se si come devo fare?
Grazie mille per la consulenza.

Alfredo – Taranto

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La nostra risposta ad Alfredo

Ciao Alfredo, vediamo di aiutarti per questo problema del regime fiscale sbagliato.
La mancata indicazione del regime agevolato al momento dell’apertura partita iva, non preclude l’applicazione del regime forfettario.
Se la volontà è comunque quella di applicare il regime forfettario basterà emettere le fatture nelle modalità previste dal regime stesso e presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO) secondo le regole dei contribuenti forfettari.

Per la presentazione delle fatture è sufficiente non applicare l’IVA e inserire sul documento la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell’art.1 comma 59, Legge di Stabilità 2015 e senza applicazione della ritenuta d’acconto in quanto rientrante nel regime fiscale di cui all’art. 1, commi 54-88 della legge 190/2014, così come modificato dalla legge n. 208/2015, art. 1 commi 111 a 113.”

ATTENZIONE, il riferimento alla ritenuta d’acconto deve essere inserito solo se viene svolta attività da libero professionista.

Ti ricordiamo inoltre che nelle fatture del regime forfettario di importo superiore ai 77.47€ deve essere applicata una marca da bollo di 2€.

Per quanto riguarda invece la presentazione del Modello Unico sarà necessario compilare il quadro LM, ovvero quello relativo ai redditi percepiti nei regime agevolati.
In sostanza ai fini della correzione dell’errore effettuato in sede di apertura partita Iva, ha valenza il cosiddetto comportamento concludente del contribuente e di conseguenza non sarà necessario chiudere la partita Iva o presentare ulteriori comunicazioni all’agenzia delle entrate.

Un saluto

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