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Regime forfettario con lavoro dipendente

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario con lavoro dipendente

Hai un lavoro dipendente e vuoi sapere se puoi aderire al regime forfettario? Hai sentito parlare del forfettario e delle agevolazioni che presenta a chi lo applica?
Oggi ci occupiamo degli aspetti più rilevanti del regime forfettario con lavoro dipendente.
Come sai dal primo gennaio il regime forfettario ha subito una serie di modifiche con la Legge di Stabilità.
Il limite del fatturato è di 85.000 € e l’aliquota dell’imposta varia dal 15% al 5% a seconda dei casi.

Molte semplificazioni ed agevolazioni sono previste ma, se hai un lavoro dipendente è stata introdotta una causa ostativa.
Per il 2026, la causa ostativa opera se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano 35.000 €, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Ma adesso, approfondiamo tutti gli aspetti, mettiti comodo ed in pochi minuti vediamo tutto quello che c’è da sapere sul regime forfettario con lavoro dipendente.

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Argomenti del post

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  • Regime forfettario con lavoro dipendente
  • Limitazioni sul datore di lavoro
  • Cosa fare se si superano 35.000 euro
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Regime forfettario con lavoro dipendente

Il regime forfettario, può essere applicato da tutte le partite IVA professionisti e ditte individuali.
Non si può applicare alle attività svolte in forma societaria.
Il requisito fondamentale è non superare la soglia di ricavi o compensi fissata in 85.000 euro.

Se svolgi più attività con la stessa partita IVA, il limite è riferito alla somma dei ricavi che derivano da tutte le attività esercitate.
Ma è possibile applicare il regime forfettario in caso di lavoro dipendente?
Certamente, se sei un lavoratore dipendente puoi aprire una partita Iva e adottare il regime forfettario con alcune limitazioni.

La lettera d-bis) del comma 57, dispone che:

non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Dal primo gennaio 2020 è stato però introdotto anche un altro limite molto importante.
Se nell’anno precedente a quello in cui hai aperto la partita Iva hai percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che superano 30.000 euro non puoi adottare il regime forfettario ma devi adottare il regime semplificato.

Limitazioni sul datore di lavoro

Vediamo in dettaglio cosa vuol dire quanto detto sopra, ossia riguardo all’attività esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o con datori di lavori avuto nei due precedenti periodi d’imposta.

Per quanto riguarda il periodo temporale dei due precedenti periodi d’imposta, vediamo di capire bene cosa significa.
Ipotizziamo che apri la tua attività ed adotti il regime forfettario nel corso del 2020.
Fatturi prevalentemente o esclusivamente nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto è cessato anteriormente al 1° gennaio 2018.
Questo scenario, non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfettario.

I parametri di riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro.
La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il requisito della prevalenza deve essere inteso in senso assoluto.
Ossia i soggetti riconducibili al datore di lavoro siano in ogni caso superiori al 50%.

I datori o gli ex-datori di lavoro a cui non è possibile fatturare con prevalenza, sono da intendersi:

tutti coloro nei confronti dei quali il soggetto ha percepito reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con alcune precisazioni.

In particolare la causa ostativa non si applicherà per tutti i pensionati se hanno subito il pensionamento come obbligatorio ai termini di legge.
La causa ostativa si applicherà invece nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, ad esempio licenziamenti o dimissioni.
Oppure in caso di prosecuzione con l’ex datori di lavoro cioè con soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dell’esercizio prevalente dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, usufruendo del regime forfettario.

Cosa fare se si superano 35.000 euro

Come abbiamo visto, se nell’anno precedente a quello in cui apri la partita Iva hai avuto un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 € non puoi adottare il regime forfettario.
Per continuare ad esercitare la tua attività, se incorri in questa causa ostativa, l’unica possibilità è applicare il regime semplificato.
Se non sai di cosa si tratta puoi leggere la nostra guida al regime semplificato per capirne i punti fondamentali.

Adottare il semplificato significa avere degli obblighi contabili e amministrativi più fastidiosi e rispetto a quelli previsti del regime forfettario.
La differenza principale, risiede proprio nella gestione amministrativa dell’Iva e non ultimo l’obbligatorietà della fatturazione elettronica.

Tutto questo non deve però scoraggiarti, sia se sei un libero professionista o se hai una ditta individuale o società.
Per agevolare i dipendenti che vogliono aprire la partita Iva o che hanno già un attività ma superano la soglia dei 30000 € abbiamo il pacchetto Pro semplificato.
Il pacchetto Pro semplificato, comprende tutto il necessario per la gestione e l’assistenza fiscale per il regime semplificato.

La nostra esperienza pluriennale nella gestione e l’assistenza in remoto per i clienti con regime forfettario è oggi a disposizione per tutti.
Grazie alla tecnologia oggi puoi risparmiare tempo e soldi, anche per la gestione di una partita Iva in regime semplificato.
Se hai dei dubbi contattaci per informazioni e prenota una call-video con i nostri operatori.

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Descrivici brevemente la tua situazione. Un nostro esperto potrà valutare la richiesta e indicarti come procedere.






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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. TIZIANA CANGINI dice

      6 Giugno 2019 alle 17:03

      Salve, chiedo un chiarimento in merito alla possibilità di aprire una p. iva dei minimi 5% pur avendo avuto una asd e percepito compensi sportivi come insegnante di yoga: è considerata prosecuzione di attività pur non essendo il compenso sportivo considerato lavoro oppure è una start – up e posso aprire con il regime forfettario di start-up al 5% per 5 anni? grazie in anticipo della rsposta

      • Staff dice

        7 Giugno 2019 alle 19:29

        Buonasera Tiziana,
        a nostro avviso non si tratta di prosecuzione dell’attività, in quanto la carica di presidente di una asd non può essere equiparata al lavoro da dipendente.
        Cordiali saluti

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