Oggi trattiamo un argomento molto di attualità fra i contribuenti del regime forfettario.
In effetti questo tema come altri che riguardano il nuovo regime forfettario a volte è oggetto di dubbi o perplessità per il contribuente.
Vediamo quindi di capire cosa lega il regime forfettario e la ritenuta e soprattutto come e se questa deve essere applicata.
Per scendere in dettaglio analizziamo perciò il rapporto che intercorre tra i soggetti dei regimi agevolativi e l’applicazione della ritenuta.
Prima però dobbiamo per forza di cose chiarire il significato di sostituto d’imposta.
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Cosa è il sostituto d’imposta?
Innanzitutto elenchiamo chi è tenuto a dover effettuare, all’atto di pagamento di determinati compensi una ritenuta:
- le società e gli enti soggetti ad IRES;
- le società di persone;
- le associazioni;
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
Specifichiamo inoltre che una ritenuta che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.
Una ritenuta a titolo di acconto prevede che il sostituito che subisce la ritenuta, dovrà tenerne conto nella sua dichiarazione fiscale.
La ritenuta subita è infatti già assolta alla fonte e quindi da scomputare dal debito liquidato in dichiarazione.
I contribuenti in regime forfettario non sono sostituti d’imposta
Il contribuente che si avvale del nuovo regime forfettario, previsto dalla legge 190/2014, non assume la qualifica di sostituto d’imposta.
Di conseguenza non è obbligato a operare le relative ritenute di acconto, ad esempio nei confronti di altri professionisti.
Si pensi al caso più frequente della fattura del commercialista.
Se un contribuente, ad esempio il commercialista, emette una fattura nei confronti di tale soggetto, non deve preoccuparsi della circostanza che non sia operata alcuna ritenuta.
Infatti, la responsabilità dell’omessa applicazione e versamento della ritenuta ricade esclusivamente sul committente (il soggetto che si avvale del regime forfettario) e non sul prestatore.
D’altra parte, nessuna specifica disposizione e neppure l’articolo 21 del Dpr 633/1972, prevede l’obbligo di evidenziare la ritenuta da applicare nella fattura.
Inoltre nei righi RS 371, 372 e 373 dovranno essere riportati i dati relativi ai redditi erogati per i quali all’atto del pagamento non sia stata operata la ritenuta d’acconto.
Questo proprio perché il forfettario non è sostituto d’imposta.
I contribuenti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d’acconto
I forfettari non solo non operano la ritenuta d’acconto ai fornitori ma non la subiscono sulle proprie fatture.
I ricavi o compensi relativi al reddito soggetto in regime forfettario non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto.
A tal fine l’imprenditore o professionista forfettario dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.
Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura:
“Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.
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