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Regime forfettario antennista 2026: ATECO 43.21.02, 86% e DM 37/2008

Aggiornato il 4 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario antennista 2026: ATECO 43.21.02, 86% e DM 37/2008

Il regime forfettario per antennista nel 2026 può essere applicato, se sono rispettati i requisiti fiscali previsti, usando come riferimento il codice ATECO 43.21.02 – Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti. Il coefficiente di redditività è 86%. Per lavorare sugli impianti negli edifici, però, non basta la Partita IVA: antenne e impianti radiotelevisivi rientrano anche nel D.M. 37/2008.

Argomenti del post

Toggle
  • ATECO 43.21.02: il codice dell’antennista
  • Perché 43.21.01 è diverso
  • D.M. 37/2008: abilitazione lettera B
  • Responsabile tecnico e SCIA
  • Quando serve anche la lettera A
  • Dichiarazione di conformità
  • Fibra, reti dati e sistemi di allarme
  • Coefficiente di redditività 86%
  • Materiali e attrezzature: attenzione al 14%
  • INPS Artigiani 2026
  • Il minimale si supera a circa 21.870 euro di ricavi
  • Lavoro su tetti e sicurezza
  • Vendita di componenti e attività commerciale
  • Imposta al 5% o al 15%
  • Condomini, amministratori e documentazione tecnica
  • Guide collegate
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

ATECO 43.21.02: il codice dell’antennista

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 43.21.02 cablaggi per telecomunicazioni, reti e sistemi televisivi via cavo, fibra ottica, parabole satellitari, sistemi di allarme antifurto e relativa manutenzione. Il codice è quindi il riferimento specifico da verificare per l’antennista che installa e mantiene impianti di ricezione e distribuzione del segnale.

Perché 43.21.01 è diverso

Il 43.21.01 riguarda invece impianti elettrici, illuminazione, rilevatori di incendio, fotovoltaico e sistemi di accumulo. Non va scelto solo perché l’antenna è un impianto installato nell’edificio. Se l’attività comprende anche veri lavori elettrici, occorre verificare un eventuale secondo inquadramento.

D.M. 37/2008: abilitazione lettera B

Il D.M. 37/2008 vigente colloca nella lettera B gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici destinati alla gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati. L’impresa deve quindi possedere l’abilitazione coerente con gli impianti che installa.

Responsabile tecnico e SCIA

Per esercitare l’attività impiantistica serve un soggetto con i requisiti tecnico-professionali dell’art. 4 del D.M. 37/2008: può essere il titolare o un responsabile tecnico correttamente legato all’impresa. La Camera di Commercio ricorda inoltre che l’avvio dell’attività regolamentata avviene con SCIA al Registro delle Imprese.

Quando serve anche la lettera A

La lettera B copre gli impianti elettronici nel proprio perimetro. Se l’antennista interviene sui circuiti di alimentazione elettrica o su componenti che ricadono nell’impianto elettrico, può essere necessaria anche l’abilitazione della lettera A. È un punto da verificare prima di offrire lavori che vanno oltre antenna, distribuzione del segnale e cablaggio elettronico.

Dichiarazione di conformità

Per gli interventi soggetti al D.M. 37/2008 l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa. Il documento attesta la corretta realizzazione dell’impianto e non va confuso con fattura o documentazione fiscale.

Fibra, reti dati e sistemi di allarme

ATECO 43.21.02 comprende anche fibra ottica, reti di elaboratori e sistemi di allarme antifurto. Il monitoraggio remoto dei dispositivi di sicurezza è invece escluso dalle note ISTAT e rinviato al 80.09.00. Se questa attività diventa autonoma, va classificata separatamente.

Coefficiente di redditività 86%

Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 25.800 euro. Solo il 14% è riconosciuto come quota forfettaria di costi. Dal reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi e sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.

Materiali e attrezzature: attenzione al 14%

Misuratore di campo, scale, DPI, furgone, carburante, antenne, parabole, cavi, connettori e amplificatori possono generare costi reali superiori al 14% dei ricavi. Nel forfettario non si deducono analiticamente e, nei casi ordinari, l’IVA sugli acquisti non viene recuperata: la convenienza va quindi verificata sul margine reale.

INPS Artigiani 2026

Per l’antennista organizzato come impresa artigiana il riferimento è normalmente la Gestione Artigiani. La circolare INPS n. 14/2026 fissa il minimale di reddito a 18.808 euro, il contributo minimo ordinario annuo a 4.521,36 euro e l’aliquota del 24% nella prima fascia.

Il minimale si supera a circa 21.870 euro di ricavi

Con coefficiente 86%, il reddito forfettario raggiunge 18.808 euro già a circa 21.870 euro di ricavi. Sopra questo livello, nell’ipotesi ordinaria di iscrizione per l’intero anno, si aggiunge la contribuzione sulla quota eccedente. È disponibile, su domanda e se spettante, anche la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Lavoro su tetti e sicurezza

Gli interventi su tetti e coperture comportano rischi di lavoro in quota. Gli obblighi dipendono dal contesto concreto e dall’organizzazione dell’impresa. La patente a crediti non riguarda automaticamente ogni manutenzione domestica: va verificata quando il lavoro rientra in un cantiere temporaneo o mobile soggetto alla relativa disciplina.

Vendita di componenti e attività commerciale

La fornitura di antenna, parabola, cavi e amplificatori incorporati nel lavoro non trasforma automaticamente l’antennista in commerciante. Se però l’impresa vende stabilmente decoder, televisori o componenti anche senza installazione, occorre verificare un’attività commerciale autonoma e il relativo codice ATECO.

Imposta al 5% o al 15%

L’aliquota ordinaria del forfettario è il 15%. Il 5% è riservato alle nuove attività che rispettano le condizioni previste dalla legge. Chi apre dopo aver già lavorato come installatore o antennista deve verificare se la nuova impresa costituisce una prosecuzione sostanziale dell’attività precedente.

Condomini, amministratori e documentazione tecnica

Negli impianti centralizzati condominiali il lavoro non finisce con la fattura. Preventivo, descrizione dell’intervento, componenti installati, eventuale dichiarazione di conformità e documentazione consegnata all’amministratore devono essere coerenti. Una gestione ordinata aiuta anche a distinguere manutenzione, ampliamento e trasformazione dell’impianto.

Guide collegate

Per completare l’inquadramento consulta come aprire la Partita IVA da antennista, il codice ATECO, il calcolo di tasse e contributi e la pagina sul commercialista per antennisti.

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