Un architetto può usare il regime forfettario se esercita come persona fisica, rispetta i requisiti della legge 190/2014 e non ricade in una causa ostativa. Per valutare davvero il regime bisogna però coordinare compensi, coefficiente di redditività del 78%, posizione previdenziale, costi reali dello studio e presenza di eventuale lavoro dipendente o altre attività.
Il forfettario può essere conveniente per uno studio professionale leggero e con costi contenuti, ma non è automaticamente la scelta migliore per ogni architetto. La presenza di Inarcassa, Gestione Separata INPS, software costosi, collaborazioni, investimenti o una seconda attività può cambiare molto il risultato finale.
Requisiti del regime forfettario per architetti
La disciplina di riferimento è l’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. Il regime riguarda le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e rispettano contemporaneamente le condizioni previste dalla norma.
Se la posizione fiscale non è ancora aperta, i passaggi operativi su Albo, AA9/12, ATECO e previdenza sono raccolti nella guida su come aprire la Partita IVA da architetto.
- compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
- spese per lavoro dipendente e collaborazioni nei limiti previsti dalla legge;
- assenza delle cause ostative;
- rispetto della soglia applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assenza di partecipazioni o situazioni societarie incompatibili nei casi previsti;
- assenza di rapporti prevalenti con datori o ex datori di lavoro nei casi vietati.
Limite di 85.000 euro e uscita oltre 100.000 euro
Il limite ordinario per applicare il regime è 85.000 euro di compensi. Se al termine dell’anno si supera questa soglia senza oltrepassare 100.000 euro, il regime cessa normalmente dall’anno successivo.
Quando invece i compensi percepiti superano 100.000 euro durante l’anno, il regime cessa nello stesso anno e l’IVA si applica a partire dall’operazione che determina il superamento. La distinzione tra 85.000 e 100.000 euro è prevista dal comma 71 della legge 190/2014.
Principio di cassa: contano gli incassi
Per il professionista il reddito viene determinato secondo il principio di cassa. Conta quindi il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non soltanto quando la fattura viene emessa.
Un architetto che si avvicina alle soglie del forfettario deve monitorare gli incassi reali durante l’anno. Una fattura emessa a dicembre ma pagata a gennaio può rilevare nel periodo successivo, mentre un acconto incassato entra nell’anno in cui viene percepito.
Codice ATECO architetto e coefficiente 78%
Per la tipica attività professionale di architettura il codice ATECO corrente è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.. La classificazione e le differenze con 71.11.01 e il vecchio 71.11.00 sono approfondite nella pagina sul codice ATECO dell’architetto.
Nel regime forfettario il coefficiente di redditività utilizzato per la tipica attività professionale dell’architetto è 78%. Con 40.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Il passaggio ad ATECO 2025 non ha modificato automaticamente i coefficienti fiscali. Il D.Lgs. 81/2025 mantiene i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione.
Imposta sostitutiva del 15% e aliquota del 5%
L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15% del reddito imponibile. L’aliquota ridotta del 5% può essere applicata per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività.
Aprire una nuova Partita IVA non basta da solo per ottenere il 5%. Bisogna verificare l’eventuale esercizio di attività precedenti, la mera prosecuzione di un precedente lavoro e le altre condizioni stabilite dalla norma.
Architetto con lavoro dipendente: soglia di 35.000 euro
Per gli anni 2025 e 2026 la soglia della causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è elevata a 35.000 euro. La disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 12, della legge 207/2024.
La verifica fiscale è distinta da quella previdenziale. Un architetto può avere un lavoro dipendente e una Partita IVA, ma la presenza di altra previdenza obbligatoria incide sulla possibilità di iscrizione a Inarcassa.
Inarcassa: quando si applica
L’iscrizione a Inarcassa non dipende dal solo codice ATECO. I requisiti devono essere presenti contemporaneamente: iscrizione all’Albo, possesso di Partita IVA e assenza di altra previdenza obbligatoria derivante da lavoro dipendente o altra attività.
La documentazione ufficiale Inarcassa sui requisiti di iscrizione chiarisce proprio questa combinazione.
Quando l’architetto è iscritto a Inarcassa, il contributo soggettivo ordinario è calcolato sul reddito professionale secondo le regole della Cassa; il riferimento ordinario è il 14,5%. Il contributo integrativo è invece collegato al volume d’affari professionale ed è pari al 4% nelle regole vigenti consultate.
Architetto dipendente e Gestione Separata INPS
Se l’architetto svolge lavoro dipendente ed è già assoggettato a un’altra previdenza obbligatoria, non ricorrono normalmente i requisiti per l’iscrizione a Inarcassa. In questi casi la libera professione richiede una verifica previdenziale diversa e può coinvolgere la Gestione Separata INPS.
Questo è uno dei motivi per cui non è corretto calcolare automaticamente i contributi di ogni architetto come se tutti fossero iscritti a Inarcassa.
Contributi previdenziali e imposta: come si coordinano
Nel forfettario il reddito fiscale viene determinato applicando il coefficiente del 78% ai compensi. I contributi previdenziali obbligatori deducibili vengono poi considerati prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Per questo il carico complessivo non può essere stimato applicando semplicemente il 15% al fatturato. La pagina sul calcolo tasse dell’architetto forfettario sviluppa esempi numerici separando compensi, reddito forfettario, previdenza e imposta.
Fattura dell’architetto forfettario
L’architetto in regime forfettario non applica l’IVA ordinaria sulle prestazioni rientranti nel regime e non subisce normalmente la ritenuta d’acconto. Deve però emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
La fattura deve inoltre gestire correttamente il contributo integrativo previdenziale applicabile e l’imposta di bollo da 2 euro quando ricorrono i presupposti sulle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro.
Spese reali dello studio: perché contano anche nel forfettario
Nel regime forfettario le normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente. Software BIM e CAD, hardware, polizza professionale, formazione, affitto dello studio, collaborazioni, rilievi, trasferte e altri costi sono rappresentati in modo forfettario dalla quota implicita nel coefficiente di redditività.
Questo non significa che le spese reali siano irrilevanti. Se sono elevate o richiedono investimenti importanti, il confronto con il regime ordinario diventa essenziale.
Quando il forfettario può essere conveniente
- studio professionale con costi contenuti;
- compensi stabilmente sotto le soglie;
- assenza di cause ostative;
- limitati investimenti con IVA da recuperare;
- struttura individuale semplice;
- previdenza correttamente inquadrata e sostenibile.
La convenienza tende ad aumentare quando la struttura è leggera e la quota di costi reali è inferiore a quella riconosciuta implicitamente dal coefficiente.
Quando confrontare il regime ordinario
Il confronto con l’ordinario diventa importante quando lo studio sostiene molte spese documentabili, investe in attrezzature e software costosi, lavora con collaboratori, sostiene costi di sede rilevanti o prevede di superare stabilmente le soglie del regime.
Nel regime ordinario le spese inerenti possono essere dedotte secondo le regole applicabili e l’IVA sugli acquisti può essere detratta quando spettante. La decisione deve quindi essere presa confrontando il costo complessivo dei due sistemi e non soltanto le aliquote nominali.
Partecipazioni societarie e cause ostative
Il regime forfettario può essere incompatibile con determinate partecipazioni societarie. Occorre verificare in particolare partecipazioni in società di persone o associazioni e situazioni di controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività riconducibili a quella svolta individualmente.
Non basta quindi guardare alla percentuale posseduta: vanno verificati tipo di società, controllo e relazione tra attività personale e attività societaria.
Rapporti con datore o ex datore di lavoro
Tra le cause ostative va verificata anche l’attività svolta prevalentemente verso un datore di lavoro attuale, un datore con cui sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti o soggetti a esso riconducibili, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il controllo è importante soprattutto quando l’architetto passa dal lavoro dipendente alla collaborazione autonoma con lo stesso studio o la stessa società.
Architetto con più attività
Un architetto può svolgere anche attività tecniche, di design o d’impresa. Prima di aggiungere un secondo codice ATECO va verificato se l’attività è realmente distinta e quale effetto produce su regime fiscale e previdenza.
Se le diverse attività hanno coefficienti di redditività differenti, i compensi devono essere attribuiti correttamente. Se invece una seconda attività assume natura imprenditoriale, possono cambiare anche Camera di Commercio, INPS e altri adempimenti.
Architetto imprenditore edile
La progettazione professionale e l’attività di costruzione non devono essere confuse. L’architetto che svolge direttamente attività d’impresa nel settore edilizio può avere un inquadramento molto diverso rispetto al professionista puro.
Per evitare sovrapposizioni questa pagina resta centrata sul regime fiscale della libera professione; il caso dell’impresa edilizia va analizzato separatamente.
Saldo, acconti e pianificazione della liquidità
Il regime forfettario non elimina il problema della liquidità fiscale. In dichiarazione possono sommarsi saldo dell’anno precedente e acconti dell’anno in corso, mentre la previdenza segue le scadenze della gestione applicabile.
Per un architetto che cresce rapidamente è quindi utile aggiornare durante l’anno una previsione separata di imposta e contributi, evitando di considerare disponibile tutta la liquidità incassata.
Errori frequenti dell’architetto in forfettario
- usare il vecchio codice ATECO 71.11.00 senza verificare ATECO 2025;
- considerare Inarcassa automatica per ogni architetto con Partita IVA;
- guardare soltanto al limite di 85.000 euro;
- considerare automatico il 5% per ogni nuova attività;
- applicare il 15% direttamente al fatturato;
- ignorare i costi reali dello studio;
- non verificare redditi da lavoro dipendente e partecipazioni societarie;
- dimenticare fatturazione elettronica, contributo integrativo e bollo;
- non monitorare saldo e acconti.
Checklist annuale per restare nel regime
- controllare i compensi effettivamente incassati;
- monitorare le soglie di 85.000 e 100.000 euro;
- verificare eventuali redditi da lavoro dipendente;
- ricontrollare partecipazioni e rapporti societari;
- verificare rapporti con datori o ex datori di lavoro;
- aggiornare eventuali attività secondarie;
- riconciliare previdenza e imposte;
- stimare saldo e acconti;
- rivalutare la convenienza rispetto all’ordinario se i costi aumentano.
Per la gestione continuativa, comprese previdenza, scadenze e cambio di regime, puoi approfondire la pagina sul commercialista per architetti.
Domande frequenti
Un architetto può aderire al regime forfettario?
Sì, se esercita come persona fisica, rispetta i requisiti previsti dalla legge e non ricade in una causa ostativa.
Qual è il limite di compensi?
Il limite ordinario è 85.000 euro. Oltre 100.000 euro percepiti il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge.
Qual è il coefficiente di redditività dell’architetto?
Per la tipica attività professionale dell’architetto il coefficiente utilizzato è il 78% secondo il raccordo fiscale vigente.
L’architetto deve sempre iscriversi a Inarcassa?
No. Devono ricorrere contemporaneamente iscrizione all’Albo, Partita IVA e assenza di altra previdenza obbligatoria.
Quanto può guadagnare un architetto dipendente e restare nel forfettario?
Per gli anni 2025 e 2026 la soglia della causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro, salvo i casi particolari previsti dalla normativa.
Le spese dello studio si deducono nel forfettario?
Le normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente: il reddito è determinato tramite il coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori seguono invece la disciplina specifica prevista.
In sintesi
Il regime forfettario per architetti può essere utilizzato quando sono rispettati requisiti e cause ostative. Il codice ATECO 71.11.09 conduce a un coefficiente del 78%, mentre la previdenza dipende dalla posizione concreta e non può essere attribuita automaticamente a Inarcassa.
La scelta va rivalutata ogni anno: compensi, lavoro dipendente, partecipazioni, previdenza, costi dello studio e prospettive di crescita possono cambiare la convenienza o la possibilità di restare nel regime.
Per minimi, dichiarazione e conguaglio consulta anche le scadenze Inarcassa 2026.
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