Il regime forfettario per formatori nel 2026 può essere adatto a chi svolge corsi, formazione aziendale o aggiornamento professionale in modo autonomo, ma la convenienza dipende da attività reale, codice ATECO, previdenza e costi effettivi. Per molti formatori professionali il riferimento ATECO 2025 è 85.59.20 e il coefficiente di redditività normalmente applicabile è 78%.
Il formatore freelance senza altra previdenza obbligatoria ricade normalmente nella Gestione Separata INPS, con aliquota complessiva del 26,07% nel 2026; per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria l’aliquota è normalmente del 24%. Il forfettario va quindi valutato considerando insieme imposta sostitutiva, contributi, soglie e costi reali.
Requisiti del regime forfettario nel 2026
Nel 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Va inoltre rispettato il limite di 20.000 euro lordi per determinate spese relative a lavoro dipendente e collaborazioni rilevanti.
Se durante l’anno i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste dalla normativa vigente. Per chi lavora con grandi committenti o concentra molti corsi in pochi mesi è quindi utile monitorare gli incassi progressivamente.
Lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026
Per il 2026 la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente utilizza la soglia di 35.000 euro, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Questo controllo è importante per docenti, dipendenti aziendali o professionisti che svolgono formazione come seconda attività. La presenza di un lavoro dipendente non impedisce automaticamente il forfettario, ma la soglia va verificata correttamente.
Codice ATECO 85.59.20
Per corsi di formazione e aggiornamento professionale, ATECO 2025 individua il codice 85.59.20. La scelta va comunque effettuata sulla base dell’attività concreta, perché corsi di lingua, formazione culturale, sportiva, tutoraggio e consulenza possono richiedere codici diversi.
La guida sul codice ATECO formatore approfondisce le alternative e i casi in cui può essere necessario utilizzare più codici.
Coefficiente di redditività 78%
Per il tipico inquadramento professionale della formazione, il coefficiente di redditività normalmente utilizzato è 78%. Ciò significa che il sistema presume costi pari al 22% dei compensi.
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro; con 50.000 euro è 39.000 euro. Le spese reali non vengono dedotte analiticamente una per una.
ATECO 2025 e coefficiente fiscale nel 2026
Nel 2026 il codice economico viene scelto utilizzando ATECO 2025, mentre i coefficienti del regime forfettario continuano a essere applicati secondo la disciplina di raccordo vigente finché non vengono adottati nuovi coefficienti costruiti direttamente sulla classificazione ATECO 2025.
Per questo la scelta del codice deve partire dall’attività reale, non dal coefficiente fiscale desiderato.
Imposta sostitutiva al 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Si applica sulla base imponibile risultante dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili.
Il 15% non va quindi applicato direttamente al fatturato o ai compensi incassati.
Quando può spettare il 5%
Il 5% può essere applicato nel periodo agevolato previsto per le nuove attività soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni richieste dalla normativa.
Non basta aprire una nuova Partita IVA: vanno verificati eventuali attività precedenti, prosecuzioni sostanziali e gli altri requisiti previsti dalla legge.
Gestione Separata INPS 2026
Per il formatore freelance senza altra previdenza obbligatoria, la Gestione Separata INPS applica nel 2026 l’aliquota complessiva del 26,07%.
Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria, l’aliquota è normalmente del 24%. La posizione previdenziale va quindi verificata prima di effettuare qualsiasi simulazione.
Il minimale 18.808 euro non è un contributo fisso
Nel 2026 il minimale di reddito della Gestione Separata è pari a 18.808 euro, ma non rappresenta un contributo minimo fisso come accade per Artigiani e Commercianti.
Serve per determinare l’accredito contributivo dell’intero anno. Se il reddito è inferiore, i contributi restano proporzionali alla base imponibile effettiva, ma l’accredito previdenziale può coprire un periodo inferiore.
Contributi versati e deduzione fiscale
Nel calcolo dell’imposta sostitutiva rilevano i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo. I contributi teoricamente maturati sul reddito dell’anno possono non coincidere con quelli deducibili nella stessa dichiarazione.
Questa differenza è particolarmente importante dal secondo anno, quando saldo e acconti possono sovrapporsi.
Esempio rapido con 30.000 euro di compensi
- compensi: 30.000 €;
- coefficiente: 78%;
- reddito forfettario lordo: 23.400 €;
- contributi teorici 26,07%: circa 6.100,38 €;
- base fiscale ipotetica: circa 17.299,62 €;
- imposta al 15%: circa 2.594,94 €;
- imposta al 5%: circa 864,98 €.
Esempio rapido con 50.000 euro di compensi
- compensi: 50.000 €;
- reddito forfettario lordo: 39.000 €;
- contributi teorici 26,07%: circa 10.167,30 €;
- base fiscale ipotetica: circa 28.832,70 €;
- imposta al 15%: circa 4.324,91 €;
- imposta al 5%: circa 1.441,64 €.
Perché gli esempi non coincidono sempre con l’F24 reale
Gli esempi mostrano una stima economica costruita sul reddito dell’anno. Nel pagamento effettivo, contributi, saldo e acconti seguono scadenze e meccanismi che possono produrre importi diversi nello stesso periodo di cassa.
Per la dichiarazione reale bisogna utilizzare i contributi effettivamente versati e deducibili, non quelli semplicemente stimati.
Formazione e consulenza insieme
Molti formatori svolgono anche consulenza. Se le due attività sono autonome, può essere necessario utilizzare più codici ATECO e applicare coefficienti differenti ai relativi compensi.
Non è corretto utilizzare automaticamente il 78% su tutto il fatturato solo perché una parte dell’attività consiste in formazione.
Corsi online in diretta
Un corso online in videoconferenza può restare una normale prestazione formativa. La modalità digitale non modifica automaticamente il codice ATECO o il coefficiente.
Conta la natura economica della prestazione: docenza, percorso formativo, esercitazioni e supporto ai partecipanti.
Corsi registrati e piattaforme automatiche
La vendita automatizzata di corsi registrati richiede una verifica più attenta. In presenza di un modello digitale automatizzato possono emergere profili IVA e territoriali differenti rispetto alla formazione tradizionale.
Il formatore deve quindi distinguere il servizio formativo dall’eventuale vendita organizzata di contenuti digitali.
Clienti esteri
Quando i corsi sono fatturati a clienti esteri bisogna verificare territorialità IVA, natura B2B o B2C del rapporto, sede del cliente e modalità di fatturazione.
Le regole possono cambiare tra impresa UE, impresa extra-UE e consumatore finale, soprattutto per servizi online.
Spese professionali del formatore
Computer, software, piattaforme, pubblicità, affitto di sale, trasferte, formazione personale e collaboratori possono rappresentare costi rilevanti.
Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente: sono considerate in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. Se i costi reali superano stabilmente il 22%, la convenienza va verificata con attenzione.
Quando il forfettario tende a essere conveniente
- costi reali contenuti;
- assenza di una struttura organizzativa complessa;
- compensi sotto le soglie;
- pochi investimenti con IVA rilevante;
- attività prevalentemente professionale;
- corretto inquadramento ATECO e previdenziale.
Quando confrontarlo con il regime ordinario
- spese pubblicitarie elevate;
- affitto frequente di sale o strutture;
- molti collaboratori;
- investimenti tecnologici importanti;
- attività miste con coefficienti differenti;
- compensi vicini a 85.000/100.000 euro;
- necessità di recuperare IVA su costi e investimenti.
Fatturazione elettronica e corrispettivi
Il formatore professionista deve gestire correttamente la fatturazione elettronica e descrivere in modo coerente le prestazioni. Quando formazione e consulenza convivono è utile distinguere chiaramente le voci in fattura.
L’assenza di contabilità ordinaria non significa assenza di organizzazione documentale: fatture, incassi e pagamenti devono restare facilmente riconciliabili.
Controlli trimestrali consigliati
- compensi incassati e distanza da 85.000/100.000 euro;
- eventuali redditi da lavoro dipendente;
- contributi Gestione Separata versati e prossime scadenze;
- attività secondarie e corretta attribuzione dei compensi;
- costi reali rispetto al 22% presunto;
- clienti esteri e corretta fatturazione;
- liquidità accantonata per imposte, contributi e acconti.
Errori frequenti
- applicare il 15% direttamente ai compensi;
- considerare il minimale INPS come contributo fisso;
- ignorare la differenza tra aliquota 26,07% e 24%;
- applicare automaticamente il 78% anche alla consulenza;
- dedurre contributi teorici non ancora versati;
- considerare sempre identici corsi live e corsi registrati;
- ignorare le soglie 85.000/100.000 euro;
- valutare il regime senza confrontarlo con i costi reali.
Saldo e acconti: pianificare la liquidità
Dal secondo anno possono sovrapporsi saldo dell’imposta sostitutiva, acconti fiscali e contributi della Gestione Separata. Per questo il netto disponibile non coincide con il saldo del conto corrente: una parte degli incassi deve essere accantonata per versamenti futuri.
Un controllo trimestrale permette di aggiornare la stima in base ai compensi effettivamente incassati e riduce il rischio di arrivare alle scadenze con liquidità insufficiente.
Rimborsi, trasferte e materiali didattici
Trasferte, vitto, alloggio, materiali e costi anticipati per conto del cliente vanno gestiti correttamente anche nel forfettario. Non tutti i rimborsi sono automaticamente irrilevanti ai fini dei compensi: la natura della spesa e la documentazione utilizzata possono produrre effetti differenti.
Più attività e più coefficienti
Se il formatore svolge in modo abituale anche consulenza o un’altra attività con diverso coefficiente di redditività, i compensi devono essere attribuiti correttamente alle rispettive attività. La soglia del forfettario si verifica invece sul totale dei ricavi e compensi rilevanti.
Controllo di fine anno
A fine esercizio è utile riconciliare compensi incassati, contributi Gestione Separata effettivamente versati, eventuali attività secondarie, costi reali e redditi da lavoro dipendente. Questo controllo consente di verificare permanenza nel regime, corretta deduzione previdenziale e stima di saldo e acconti dell’anno successivo.
È anche il momento giusto per valutare se il 78% continua a rappresentare in modo conveniente l’attività o se crescita dei costi, consulenza parallela o investimenti importanti rendono opportuno un confronto con il regime ordinario.
Domande frequenti
Qual è il coefficiente del formatore in forfettario?
Per il tipico inquadramento professionale della formazione il coefficiente normalmente utilizzato è 78%.
Quanto paga di INPS un formatore nel 2026?
Senza altra previdenza obbligatoria, la Gestione Separata applica il 26,07%; con altra previdenza o pensione, normalmente il 24%.
Il formatore può applicare il 5%?
Sì, soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività.
Posso fare formazione e consulenza nello stesso forfettario?
Sì, ma può essere necessario utilizzare più codici ATECO e applicare coefficienti differenti ai diversi compensi.
Il lavoro dipendente impedisce il forfettario?
Non automaticamente. Nel 2026 va verificata la soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati, oltre alle altre cause ostative.
Approfondisci anche come aprire la Partita IVA da formatore, il codice ATECO 85.59.20, il calcolo tasse formatore e la pagina sul commercialista per formatori.
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