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Regime forfettario muratore: ATECO, INPS e costi

Aggiornato il 24 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario muratore: ATECO, INPS e costi

Il regime forfettario per un muratore può essere utilizzato quando sono rispettati i requisiti fiscali previsti e l’attività è correttamente inquadrata come impresa artigiana. Nel 2026 il punto di partenza è verificare ricavi, codice ATECO, Gestione Artigiani INPS, obblighi INAIL e convenienza reale rispetto ai costi tipici dell’edilizia.

Per le opere murarie vere e proprie ATECO 2025 prevede il codice 43.91.00 – Lavori di muratura. Nel forfettario, per il tipico inquadramento nel settore delle costruzioni, il coefficiente di redditività di riferimento è pari all’86%.

Quando un muratore può usare il regime forfettario

Nel 2026 il limite ordinario di accesso e permanenza nel regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi. Il superamento di 100.000 euro produce invece gli effetti immediati di uscita previsti dalla normativa.

Il fatturato non è però l’unico controllo. Devono essere verificate anche le altre cause di esclusione, comprese quelle relative a partecipazioni societarie, rapporti con datori o ex datori nei casi previsti dalla legge, spese per personale e, quando applicabile, la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati pari a 35.000 euro nel 2026.

Chi deve ancora iniziare l’attività trova i passaggi amministrativi nella guida su come aprire la Partita IVA da muratore.

Codice ATECO muratore: 43.91.00

Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT classificano nel codice 43.91.00 i lavori di muratura, la posa di blocchi e pietre e le altre opere murarie.

Il codice deve descrivere l’attività realmente svolta. Demolizione, preparazione del cantiere, intonacatura, posa di rivestimenti e altre lavorazioni specialistiche dell’edilizia possono avere classificazioni differenti. Se l’impresa svolge stabilmente più attività è quindi necessario verificare l’eventuale presenza di codici secondari.

La classificazione ATECO 2025 è utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. Nel 2026 ISTAT ha aggiornato gli strumenti di raccordo e riclassificazione rispetto alla versione precedente; per i dettagli sui codici alternativi puoi consultare la guida dedicata al codice ATECO del muratore.

Coefficiente di redditività dell’86%

Nel regime forfettario il reddito non viene determinato sottraendo uno per uno i costi effettivi. Per il tipico muratore si applica ai ricavi incassati il coefficiente di redditività dell’86%.

Con 40.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito forfettario lordo è pari a 34.400 euro. La differenza, 5.600 euro, rappresenta la quota di costi presunti dal sistema. Dal reddito così determinato si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori ammessi e sul risultato viene calcolata l’imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva del 15% o del 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Il 5% non scatta automaticamente con l’apertura della Partita IVA. Va verificata, tra le altre condizioni, l’eventuale prosecuzione di attività già svolte e la situazione concreta del contribuente.

INPS Artigiani 2026

Il muratore titolare di ditta individuale viene normalmente iscritto alla Gestione Artigiani INPS. Per il 2026 l’INPS indica un’aliquota pensionistica ordinaria del 24% per gli artigiani.

Il reddito minimale previdenziale 2026 è pari a 18.808 euro e il contributo minimo ordinario annuo del titolare è pari a 4.521,36 euro. Sulla parte di reddito eccedente il minimale si applica il 24% fino alla prima fascia di reddito pensionabile pari a 56.224 euro; sulla quota superiore l’aliquota sale al 25%, entro i massimali previsti.

Questo calcolo è distinto dall’imposta sostitutiva. Per simulazioni dettagliate su ricavi, contributi e imposta puoi usare la guida sul calcolo delle tasse per muratori in forfettario.

Riduzione INPS del 35%

Gli artigiani che applicano il regime forfettario possono accedere, quando ne ricorrono i requisiti e viene correttamente gestita l’opzione, al regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% dei contributi dovuti.

La riduzione previdenziale non coincide con l’imposta al 5% e va valutata separatamente. Contributi più bassi riducono l’esborso immediato, ma incidono anche sulla deduzione fiscale e possono avere effetti sull’accredito contributivo.

Materiali e costi reali: il punto critico per un muratore

Il coefficiente dell’86% presuppone costi pari al 14% dei ricavi. Per un muratore questa quota può essere distante dalla realtà quando l’impresa sostiene direttamente acquisti elevati di materiali, attrezzature, carburante, mezzi, ponteggi, DPI, assicurazioni e lavorazioni esterne.

Con 50.000 euro di ricavi, il sistema presume costi per 7.000 euro. Se i costi effettivi sono, per esempio, 15.000 o 20.000 euro, il reddito fiscale forfettario può risultare sensibilmente superiore al margine economico reale. Questo non rende automaticamente sconveniente il regime, ma rende indispensabile un confronto con numeri effettivi.

Quando i materiali vengono acquistati dal cliente

La convenienza può cambiare molto a seconda di chi sostiene il costo dei materiali. Un muratore che fattura soprattutto manodopera ha una struttura di costi diversa da chi acquista direttamente laterizi, malte, isolanti o altri materiali da incorporare nei lavori.

Per questo due imprese con lo stesso fatturato possono avere margini molto differenti pur applicando lo stesso coefficiente fiscale. Prima di scegliere il forfettario è utile stimare separatamente ricavi, costo dei materiali, mezzi, personale e subappalti.

Demolizioni, intonaci e altre attività da distinguere

ATECO 2025 separa i lavori di muratura da altre attività edilizie. La demolizione di edifici e strutture, ad esempio, è classificata nel codice 43.11.00; intonacatura, rivestimenti e altre lavorazioni specialistiche hanno proprie classificazioni.

Se queste lavorazioni sono una parte stabile dell’attività, non bisogna scegliere il codice in funzione del coefficiente forfettario. Prima viene l’attività economica reale; solo dopo si determina il trattamento fiscale collegato.

INAIL e rischio dell’attività edile

La scelta del regime forfettario non elimina gli obblighi assicurativi. L’INAIL prevede specifici adempimenti anche per l’impresa artigiana senza dipendenti e richiede che l’attività e le lavorazioni svolte siano correttamente dichiarate.

L’inquadramento assicurativo va quindi verificato insieme a quello fiscale e previdenziale, soprattutto quando cambiano le lavorazioni, vengono inseriti dipendenti o l’impresa inizia a operare stabilmente in cantieri con rischi differenti.

DURC e Casse Edili

Per chi opera nell’edilizia può assumere particolare importanza il DURC online. Il documento attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edile, anche delle Casse Edili.

Il DURC può essere richiesto in lavori privati dell’edilizia, appalti e altri procedimenti nei quali è necessaria la verifica della regolarità contributiva. Essere in regime forfettario non esonera da questi obblighi.

Appalti, subappalti e regolarità contributiva

Molti muratori lavorano come esecutori per imprese edili, general contractor, condomìni o altri artigiani. In questi rapporti il regime forfettario non sostituisce gli obblighi legati alla regolarità contributiva, alla corretta qualificazione dell’impresa e alla documentazione richiesta dal committente.

Prima di accettare un appalto o un subappalto è quindi utile verificare che posizione INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile siano coerenti con l’attività. Un’irregolarità può creare problemi nei rapporti con il committente anche se, dal punto di vista fiscale, la Partita IVA è correttamente in regime forfettario.

Accantonare liquidità per imposte e contributi

Il forfettario semplifica il calcolo fiscale ma non elimina il problema della liquidità. Per un’impresa edile, dove gli incassi possono essere irregolari e i materiali devono spesso essere pagati prima di ricevere il saldo del cliente, è prudente separare fin dall’inizio una quota degli incassi destinata a INPS e imposta sostitutiva.

L’accantonamento va aggiornato durante l’anno in base ai ricavi effettivi, ai contributi già versati e agli acconti fiscali. In questo modo le scadenze non si sommano improvvisamente ai costi correnti del cantiere e diventa più semplice valutare se la marginalità reale dell’attività resta compatibile con il regime scelto.

Fatturazione elettronica e bollo

Il muratore forfettario deve gestire la fatturazione elettronica, descrivere correttamente le prestazioni e applicare l’imposta di bollo quando ricorrono le condizioni previste. La descrizione dei lavori fatturati dovrebbe essere coerente con l’attività dichiarata e con le lavorazioni realmente eseguite.

È utile controllare periodicamente gli incassi perché sono questi, nel regime forfettario, a incidere sul monitoraggio delle soglie e sulla previsione di imposta e contributi.

Dipendenti, collaboratori e familiari

Un’impresa edile può crescere rapidamente. L’ingresso di dipendenti, collaboratori o familiari coadiuvanti modifica gli adempimenti previdenziali, assicurativi e del lavoro e può incidere sulla permanenza nel regime forfettario.

Quando la struttura cambia, il controllo non deve limitarsi alla soglia di fatturato: vanno rivalutati anche costi reali, organizzazione del lavoro e convenienza complessiva del regime.

Quando il forfettario può essere meno conveniente

  • materiali acquistati direttamente dall’impresa con incidenza elevata;
  • mezzi, carburante e manutenzioni rilevanti;
  • attrezzature e dispositivi di sicurezza costosi;
  • personale o collaborazioni frequenti;
  • subappalti e lavorazioni affidate a terzi;
  • investimenti con IVA significativa sugli acquisti.

In questi casi è opportuno confrontare il risultato del forfettario con un regime che consenta la deduzione analitica dei costi e la detrazione dell’IVA. Per una verifica continuativa puoi consultare anche la guida sul commercialista per muratori.

Controlli da fare durante l’anno

  • ricavi incassati e distanza dalle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
  • coerenza tra lavorazioni effettive e codice ATECO;
  • contributi INPS già versati e prossime scadenze;
  • regolarità INAIL e, quando richiesta, DURC/Cassa Edile;
  • costi reali di materiali, mezzi e personale;
  • eventuali nuove attività o lavorazioni specialistiche;
  • convenienza del coefficiente 86% rispetto al margine effettivo.

Domande frequenti sul forfettario per muratori

Qual è il codice ATECO tipico del muratore?

Per i lavori di muratura veri e propri il riferimento ATECO 2025 è 43.91.00. Se l’impresa svolge stabilmente demolizioni, intonaci, rivestimenti o altre lavorazioni specialistiche va verificato l’eventuale codice specifico.

Qual è il coefficiente di redditività?

Nel tipico inquadramento dell’attività edile considerata in questa guida il coefficiente di riferimento è pari all’86%. Il codice deve comunque essere scelto in base all’attività reale.

Un muratore forfettario paga comunque l’INPS?

Sì. Il titolare di impresa artigiana deve normalmente considerare la Gestione Artigiani INPS, con minimale e contribuzione eccedente secondo le regole annuali.

Il forfettario esonera da INAIL e DURC?

No. Il regime forfettario riguarda la fiscalità e non elimina gli obblighi assicurativi o di regolarità contributiva collegati all’attività edile.

Il forfettario conviene se compro molti materiali?

Non necessariamente. Con coefficiente 86% i costi presunti sono il 14% dei ricavi. Se i costi reali sono stabilmente più alti, è opportuno confrontare il forfettario con un regime analitico.

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