Questa guida raccoglie gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come muratore artigiano e vuole valutare il regime forfettario. L’obiettivo è collegare correttamente attività svolta, Partita IVA, codice ATECO, previdenza e imposta, senza trattare la professione come una semplice etichetta.
Nel 2026 il regime forfettario mantiene la soglia ordinaria di 85.000 euro di ricavi o compensi. La soglia non è però l’unico requisito: prima di applicare il regime occorre verificare anche le cause di esclusione e le condizioni soggettive previste dalla normativa.
Come inquadrare l’attività di muratori
Costruire muri, intonacare, demolire e realizzare getti in calcestruzzo sono fasi diverse del lavoro edile. Se vengono svolte stabilmente più attività possono servire codici secondari.
Per impostare correttamente l’avvio occorre definire con precisione le lavorazioni edili svolte, aprire la Partita IVA, iscrivere l’impresa artigiana con il codice corretto e completare gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
Codice ATECO 2025
Per le opere murarie vere e proprie ATECO 2025 prevede il codice 43.91.00 – Attività di lavori di muratura. Demolizioni, intonacatura, posa di rivestimenti, lavori in calcestruzzo e altre lavorazioni edili hanno invece codici differenti.
ATECO 2025 è la classificazione utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. L’aggiornamento 2026 ha riguardato le relazioni di corrispondenza con la precedente classificazione e non ha modificato struttura e descrizioni dei codici ATECO 2025.
Coefficiente di redditività
Per il tipico inquadramento descritto in questa guida il coefficiente di redditività di riferimento è 86%. Se la stessa professione può essere svolta con attività ATECO differenti, il coefficiente va confermato sul codice effettivamente utilizzato.
Nel regime forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. Si applica ai ricavi o compensi incassati il coefficiente di redditività previsto per l’attività; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni per la nuova attività.
Previdenza
Il muratore che lavora come impresa individuale è normalmente inquadrato come artigiano e deve verificare Gestione Artigiani INPS, Registro Imprese e gli eventuali obblighi INAIL legati all’attività.
Le guide del cluster
Abbiamo separato gli argomenti principali per evitare pagine che ripetono le stesse informazioni. Da questo HUB puoi passare direttamente agli approfondimenti operativi.
- regime forfettario per muratori
- aprire Partita IVA per muratori
- codice ATECO per muratori
- calcolo tasse per muratori
- commercialista per muratori
Controlli prima di scegliere il forfettario
- attività reale e codice ATECO coerente;
- requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario;
- corretto inquadramento previdenziale;
- eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o autorizzativi;
- convenienza economica considerando contributi e costi realmente sostenuti.
In sintesi
Per muratori il regime forfettario può semplificare la gestione, ma il calcolo corretto parte sempre dall’inquadramento. Prima si definiscono attività, ATECO e previdenza; solo dopo si stimano reddito imponibile e imposta.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
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