Questa guida raccoglie gli aspetti fiscali essenziali per chi lavora come personal trainer e vuole valutare il regime forfettario. L’obiettivo è collegare correttamente attività svolta, Partita IVA, codice ATECO, previdenza e imposta, senza trattare la professione come una semplice etichetta.
Nel 2026 il regime forfettario mantiene la soglia ordinaria di 85.000 euro di ricavi o compensi. La soglia non è però l’unico requisito: prima di applicare il regime occorre verificare anche le cause di esclusione e le condizioni soggettive previste dalla normativa.
Come inquadrare l’attività di personal trainer
Il personal trainer vende una prestazione di formazione e allenamento; l’accesso o la gestione di una palestra costituiscono invece un’attività economica distinta.
Per impostare correttamente l’avvio occorre distinguere l’attività personale di allenamento dalla gestione di una struttura, aprire la Partita IVA con il codice coerente e verificare previdenza e disciplina sportiva applicabile.
Codice ATECO 2025
ATECO 2025 include l’attività di personal trainer nel codice 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a. La gestione di un centro fitness è invece un’attività distinta.
ATECO 2025 è la classificazione utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. L’aggiornamento 2026 ha riguardato le relazioni di corrispondenza con la precedente classificazione e non ha modificato struttura e descrizioni dei codici ATECO 2025.
Coefficiente di redditività
Per il tipico inquadramento descritto in questa guida il coefficiente di redditività di riferimento è 78%. Se la stessa professione può essere svolta con attività ATECO differenti, il coefficiente va confermato sul codice effettivamente utilizzato.
Nel regime forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. Si applica ai ricavi o compensi incassati il coefficiente di redditività previsto per l’attività; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni per la nuova attività.
Previdenza
Per il personal trainer che lavora come professionista indipendente senza una Cassa specifica va normalmente verificata la Gestione Separata INPS. La gestione organizzata di una palestra o centro fitness può comportare un diverso inquadramento.
Le guide del cluster
Abbiamo separato gli argomenti principali per evitare pagine che ripetono le stesse informazioni. Da questo HUB puoi passare direttamente agli approfondimenti operativi.
- regime forfettario per personal trainer
- aprire Partita IVA per personal trainer
- codice ATECO per personal trainer
- calcolo tasse per personal trainer
- commercialista per personal trainer
Controlli prima di scegliere il forfettario
- attività reale e codice ATECO coerente;
- requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario;
- corretto inquadramento previdenziale;
- eventuali requisiti professionali, camerali, sanitari o autorizzativi;
- convenienza economica considerando contributi e costi realmente sostenuti.
In sintesi
Per personal trainer il regime forfettario può semplificare la gestione, ma il calcolo corretto parte sempre dall’inquadramento. Prima si definiscono attività, ATECO e previdenza; solo dopo si stimano reddito imponibile e imposta.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
Se la prestazione rientra nel lavoro sportivo dilettantistico
L’inquadramento cambia se la prestazione è qualificata giuridicamente come lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Per i professionisti sportivi senza altra previdenza obbligatoria, nel 2026 la Gestione Separata prevede l’obbligo contributivo sulla parte di compenso che supera 5.000 euro annui: fino al 31 dicembre 2027 la quota IVS del 25% è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% è calcolata sull’intero compenso oltre la franchigia. In presenza di altra previdenza obbligatoria o pensione diretta si applicano le specifiche regole INPS previste per tali soggetti. Questa disciplina speciale non va applicata automaticamente a ogni insegnante o personal trainer: prima bisogna verificare se il rapporto rientra effettivamente nel lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021.
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