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Regime forfettario podologo 2026: requisiti, INPS e convenienza

Aggiornato il 20 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario podologo 2026: requisiti, INPS e convenienza

Il regime forfettario per podologo nel 2026 può essere applicato se sono rispettati i requisiti generali del regime e non ricorrono cause ostative. Per il podologo vanno però coordinati anche coefficiente di redditività del 78%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria e costi reali di studio, strumenti, sterilizzazione e materiali.

Il limite ordinario resta 85.000 euro di compensi; oltre 100.000 euro percepiti nello stesso anno la fuoriuscita dal forfettario è immediata. Nel 2026 resta inoltre rilevante la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, nei casi in cui la verifica sia dovuta.

Regime forfettario podologo 2026: requisiti principali

Il podologo può utilizzare il forfettario se esercita l’attività come persona fisica e rispetta le condizioni previste dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014.

  • compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
  • spese per dipendenti e collaboratori entro il limite previsto dalla disciplina vigente;
  • assenza delle cause ostative societarie previste dalla legge;
  • rispetto della soglia sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • assenza delle condizioni ostative relative ai rapporti prevalenti con datore o ex datore di lavoro nei casi previsti.

La disciplina generale è contenuta nella legge 190/2014.

Limite 85.000 euro e superamento dei 100.000 euro

Per restare nel regime nel 2026 si guarda, in via ordinaria, ai compensi percepiti nell’anno precedente. Se non superano 85.000 euro, il requisito quantitativo è rispettato, fermo restando il controllo delle altre condizioni.

Se durante il 2026 i compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il contribuente esce dal forfettario dall’anno successivo. Se invece i compensi percepiti superano 100.000 euro nello stesso anno, la cessazione è immediata e l’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento.

Per chi lavora con studio proprio, poliambulatori e più strutture è quindi importante monitorare gli incassi complessivi durante l’anno.

Lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026

La legge di Bilancio 2026 ha esteso anche al 2026 l’innalzamento a 35.000 euro della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente rilevante per la causa ostativa del forfettario.

La proroga deriva dal comma 27 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che estende agli anni 2025 e 2026 il limite già elevato dalla legge di Bilancio 2025.

In pratica, per il 2026 si controllano i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025, salvo i casi in cui la verifica non opera secondo quanto previsto dalla norma.

ATECO 86.99.09 e coefficiente di redditività del 78%

Per la tipica attività sanitaria autonoma del podologo il riferimento ATECO 2025 è 86.99.09. Nel regime forfettario, per questo profilo professionale, il coefficiente di redditività è 78%.

Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo presunto.

Il dettaglio su podologia, pedicure estetico, vendita prodotti e secondo codice resta nella guida sul codice ATECO del podologo, così questa pagina mantiene un intento distinto.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15%. Può scendere al 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Il 5% non spetta automaticamente solo perché la Partita IVA è appena stata aperta. Va verificato, tra l’altro, che l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività precedente nei casi esclusi dalla legge.

L’imposta si applica sulla base imponibile determinata secondo le regole del forfettario, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili e versati nel periodo.

Gestione Separata INPS 2026: 26,07% o 24%

Il podologo libero professionista non dispone di una cassa previdenziale autonoma e rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.

La Circolare INPS n. 8/2026 indica:

  • 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria;
  • 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria.

La corretta aliquota dipende dalla posizione previdenziale concreta e non può essere scelta liberamente.

Il minimale INPS 2026 non è un contributo fisso

Per il 2026 INPS indica un reddito minimale di 18.808 euro ai fini dell’accredito contributivo dell’intero anno. Questo importo non va confuso con un contributo minimo fisso da pagare comunque.

La Gestione Separata non funziona come le gestioni Artigiani e Commercianti: i contributi del professionista dipendono dal reddito imponibile. Con un reddito inferiore al minimale, l’effetto riguarda soprattutto l’accredito pensionistico dei mesi utili.

Contributi INPS e imposta: perché non si sommano le aliquote

Dire che il podologo paga semplicemente “26,07% + 15%” è fuorviante. Le due percentuali non si applicano nello stesso modo né necessariamente sulla stessa base.

Prima si determina il reddito forfettario applicando il 78% ai compensi; poi si calcolano i contributi secondo le regole previdenziali; infine, ai fini dell’imposta sostitutiva, rilevano i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo.

Gli esempi numerici e la differenza tra contributi maturati e versati sono trattati nella guida sul calcolo tasse del podologo.

Studio proprio: perché i costi reali contano molto

Per il podologo il 22% di costi presunti può essere più o meno realistico a seconda del modello di lavoro. Uno studio proprio può comportare canone, utenze, assicurazione, software, manutenzione degli strumenti, materiali, sterilizzazione, gestione rifiuti, formazione ed ECM.

Nel forfettario queste spese non si deducono analiticamente: la convenienza va quindi valutata confrontando il 22% presunto con i costi effettivi sostenuti durante l’anno.

Poliambulatorio o percentuale alla struttura

Chi lavora presso centri o poliambulatori può sostenere un canone fisso, una quota per servizi oppure riconoscere alla struttura una percentuale sui compensi. Fiscalmente il forfettario non deduce analiticamente queste uscite.

Una percentuale elevata riconosciuta alla struttura può quindi rendere il margine economico molto diverso dal reddito fiscale calcolato con il 78%.

Strumenti, sterilizzazione e materiali: quando il 22% può essere stretto

L’attività podologica può richiedere strumenti professionali, ricambi, manutenzione, materiali monouso e procedure di sterilizzazione. Questi costi non riducono uno per uno il reddito forfettario.

Se l’incidenza reale delle spese supera stabilmente il 22% dei compensi, il vantaggio fiscale nominale del forfettario può ridursi. È uno dei casi in cui il confronto con il regime ordinario diventa particolarmente utile.

Vendita di prodotti: attenzione alle attività miste

Se il podologo affianca alla prestazione sanitaria una vendita abituale di prodotti o dispositivi come linea autonoma, può essere necessario un secondo codice ATECO.

Nel forfettario, se le attività rientrano in gruppi con coefficienti differenti, i compensi o ricavi devono essere separati per applicare il coefficiente corretto. Il limite degli 85.000 euro resta invece complessivo.

Sistema Tessera Sanitaria

Il regime forfettario non elimina gli obblighi collegati alla professione sanitaria. Il podologo deve quindi gestire correttamente, nei casi previsti, la trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.

Documento fiscale, codice fiscale dell’assistito, pagamento, eventuali rimborsi e opposizione devono essere organizzati in modo coerente con il flusso TS.

Fatture sanitarie verso persone fisiche: niente SdI

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non va utilizzato il Sistema di Interscambio per trasmettere la fattura sanitaria. Questo vale anche quando il professionista opera in regime forfettario.

Le eventuali attività non sanitarie, formative o commerciali devono invece essere qualificate separatamente.

Prestazioni sanitarie e IVA: distinzione dal forfettario

Nel forfettario l’IVA non viene applicata per effetto del regime fiscale. Questo è diverso dall’esenzione sanitaria prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972 per le prestazioni sanitarie alla persona quando ricorrono i relativi presupposti.

La distinzione diventa importante soprattutto in caso di uscita dal forfettario o quando il podologo svolge anche vendita, formazione o altre attività non sanitarie.

Quando il forfettario può essere meno conveniente

Il regime può essere meno conveniente quando i costi reali sono elevati, sono previsti investimenti importanti oppure l’attività richiede una struttura operativa costosa.

Per il podologo sono particolarmente rilevanti affitto dello studio, strumenti, sterilizzazione, materiali, smaltimento dei rifiuti, assicurazione e costi riconosciuti alle strutture. Anche una rapida crescita dei compensi verso le soglie di uscita può rendere utile una simulazione comparativa.

Esempio rapido con 40.000 euro di compensi

Con 40.000 euro di compensi riferibili all’attività con coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Su questo reddito si determina la contribuzione previdenziale secondo l’aliquota Gestione Separata applicabile.

La base dell’imposta sostitutiva non si ottiene però sottraendo automaticamente il contributo teoricamente maturato: ai fini fiscali contano i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili nel periodo.

Checklist per capire se il forfettario è adatto

  • compensi dell’anno precedente entro 85.000 euro;
  • nessuna causa ostativa societaria o con datore/ex datore;
  • redditi da lavoro dipendente 2025 entro 35.000 euro, quando la verifica è dovuta;
  • ATECO e attività secondarie correttamente classificati;
  • aliquota Gestione Separata corretta: 26,07% o 24%;
  • costi reali confrontati con il 22% presunto;
  • peso di affitto, sterilizzazione, materiali e strumenti;
  • Sistema TS e fatture sanitarie configurati correttamente;
  • monitoraggio degli incassi rispetto a 85.000 e 100.000 euro.

Per l’avvio operativo consulta anche come aprire la Partita IVA da podologo, il codice ATECO 86.99.09 e la pagina sul commercialista per podologo.

Domande frequenti

Qual è il limite del regime forfettario per un podologo nel 2026?

Il limite ordinario è 85.000 euro di compensi dell’anno precedente. Se durante l’anno i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente.

Un podologo dipendente può essere anche forfettario?

Sì, se non esistono incompatibilità e sono rispettati i requisiti fiscali. Nel 2026 la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è 35.000 euro nei casi in cui la verifica è dovuta.

Quanto paga di INPS un podologo forfettario?

Nel 2026 la Gestione Separata applica il 26,07% ai professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per chi è già assicurato altrove o pensionato.

Il podologo ha contributi minimi fissi?

Non come Artigiani e Commercianti. Il minimale della Gestione Separata rileva per l’accredito contributivo dell’intero anno, ma i contributi dipendono dal reddito imponibile.

Per un podologo con studio proprio il forfettario è sempre conveniente?

No. Se affitto, strumenti, sterilizzazione, materiali e altri costi reali superano in modo significativo il 22% presunto, è utile confrontare il risultato economico con il regime ordinario.

In sintesi

Il regime forfettario può essere adatto al podologo nel 2026 quando compensi, lavoro dipendente, cause ostative e struttura dei costi rientrano nei limiti previsti. Il quadro va letto insieme alla Gestione Separata INPS e agli adempimenti sanitari.

Per il podologo la valutazione della convenienza deve considerare in modo particolare studio, strumenti, sterilizzazione, materiali e costi delle strutture, perché il forfettario riconosce una quota presunta di costi pari al 22%.

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