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Regime impatriati e flat tax pensionati

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per accedere ai regimi fiscali agevolati, come il regime impatriati e la flat tax per pensionati. Questi chiarimenti riguardano in particolare il requisito della residenza all’estero, necessario per ottenere le agevolazioni.

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  • Regime impatriati: nuove indicazioni per la residenza all’estero
  • Flat tax per neo residenti e pensionati: requisiti e condizioni

Regime impatriati: nuove indicazioni per la residenza all’estero

Il regime impatriati consente una riduzione significativa della base imponibile, fino al 90%, per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia. Il requisito chiave è aver risieduto all’estero per almeno tre dei cinque periodi d’imposta precedenti al rientro.

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 209/2023 hanno modificato l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), aggiornando i criteri per stabilire la residenza fiscale in Italia. Dal 2024, si considereranno residenti le persone che trascorrono la maggior parte del periodo d’imposta in Italia, includendo anche frazioni di giorno. Per domicilio, si intende il luogo dove si sviluppano le principali relazioni personali e familiari. La presunzione di residenza si applica anche a chi è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, salvo prova contraria.

Flat tax per neo residenti e pensionati: requisiti e condizioni

La riforma coinvolge anche altre agevolazioni fiscali, come la flat tax per neo residenti e pensionati. Entrambi i regimi richiedono un periodo minimo di residenza all’estero:

  • nella flat tax per neo residenti è necessaria la residenza all’estero per almeno nove periodi d’imposta. Questa misura permette di applicare un’imposta sostitutiva di 100.000 euro sui redditi esteri, raddoppiata a 200.000 euro per i trasferimenti successivi al 10 agosto.
  • nela flat tax per pensionati, i pensionati che trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 7%, a condizione di aver risieduto all’estero per almeno cinque periodi d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per dimostrare la residenza all’estero ai fini del regime impatriati, è possibile provare di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei periodi monitorati, esibendo documenti che attestino la residenza in un altro Stato secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

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