La nostra lettrice Elisa di Prato ci chiede un chiarimento su rimanenze nella contabilità semplificata.
Il quesito di Elisa
Sono la contabile di alcune aziende tessili. Quando nel 2017 la contabilità semplificata è passata al nuovo criterio di cassa mi sono chiesta che fine facessero le rimanenze finali del 31 dicembre 2016. Come funziona oggi e cosa succede quando si passa dall’ordinaria alla semplificata?
Elisa – Prato
La nostra risposta a Elisa
Ciao Elisa, grazie per averci scritto.
Elisa, il tuo quesito nasceva dalla particolare transizione del 2017. In quell’occasione la legge introdusse una regola specifica per evitare che le rimanenze già tassate secondo il precedente criterio di competenza producessero una duplicazione fiscale.
La regola transitoria applicata dal 2017
Nel primo periodo di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, le rimanenze finali che avevano concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza furono portate interamente in deduzione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il funzionamento di questa disciplina nella circolare 11/E del 13 aprile 2017.
La stessa logica nel passaggio dall’ordinaria alla semplificata
Il chiarimento dell’Agenzia ha esteso la regola anche alle ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata.
L’obiettivo è evitare che componenti già fiscalmente considerati nel precedente regime vengano tassati o dedotti una seconda volta per effetto del cambio del criterio di determinazione del reddito.
Oggi non si applica ogni anno una nuova deduzione delle rimanenze
La deduzione integrale delle rimanenze 2016 era collegata alla specifica transizione verso il nuovo regime di cassa e non rappresenta una deduzione annuale ripetibile.
Per un’impresa già stabilmente in contabilità semplificata bisogna applicare le normali regole vigenti per la determinazione del reddito delle imprese minori.
La semplificata non è cassa pura per ogni componente
Il regime delle imprese minori è improntato al criterio di cassa per ricavi e spese, ma conserva specifiche componenti che seguono criteri differenti.
Ammortamenti, canoni di leasing e altri elementi disciplinati espressamente dal TUIR non devono quindi essere trattati automaticamente come semplici entrate o uscite di cassa.
Perché il passaggio di regime va controllato con attenzione
Quando un’impresa passa da un regime contabile all’altro è necessario ricostruire crediti, debiti, rimanenze e componenti già tassati o dedotti.
Il principio generale è evitare salti o duplicazioni d’imposta dovuti esclusivamente al cambiamento del criterio contabile.
In sintesi
Elisa, le rimanenze del 31 dicembre 2016 furono oggetto di una specifica regola transitoria con deduzione nel primo anno del nuovo regime. Oggi quella regola storica va distinta dalla gestione ordinaria e dalle regole applicabili a un eventuale passaggio da contabilità ordinaria a semplificata.
Approfondimenti utili
Fonti ufficiali
Agenzia delle Entrate – Circolare 11/E del 13 aprile 2017: consulta la fonte ufficiale.
Normattiva – DPR 600/1973, articolo 18: consulta la fonte ufficiale.
Cordiali saluti
Lo Staff di regimeminimi.com
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