Le nuove linee guida sulla rendicontazione del 5 per mille sono state adottate dal Ministero del Lavoro con il decreto direttoriale n. 257 del 15 ottobre 2026. Per gli enti del Terzo settore beneficiari, il punto decisivo è la soglia di 20.000 euro: sotto tale importo bisogna redigere e conservare rendiconto e relazione, ma non inviarli al Ministero; per importi pari o superiori si aggiungono trasmissione e pubblicità, con modalità legate all’annualità finanziaria.
Il comunicato ufficiale del Ministero chiarisce come applicare le nuove istruzioni e sostituisce il riferimento alle linee guida del 2021 e del 2022. Non si tratta di una nuova tassa, di un termine per richiedere il 5 per mille o di un’esenzione dalla documentazione contabile: il decreto disciplina come i soggetti beneficiari rendono conto dell’impiego dei contributi ricevuti.
Rendicontazione 5 per mille 2026: le tre situazioni da distinguere
La disciplina distingue l’importo effettivamente percepito e l’anno finanziario al quale il contributo si riferisce. Per evitare errori occorre individuare entrambi i dati, che non coincidono necessariamente con l’anno solare dell’incasso. Il decreto 257/2026 introduce l’Allegato 1 con i modelli A e B e l’Allegato 2 dedicato alla piattaforma.
| Importo ricevuto | Anno finanziario | Adempimento |
|---|---|---|
| Inferiore a 20.000 euro | Qualsiasi anno interessato dalle istruzioni | Redigere e conservare, senza invio o comunicazione del link |
| 20.000 euro o più | 2020 | Redazione e trasmissione tramite PEC secondo Allegato 1; pubblicazione e comunicazione del link |
| 20.000 euro o più | Dal 2021 | Redazione e invio tramite piattaforma; pubblicazione e comunicazione del link tramite piattaforma |
20.000 euro esatti rientrano già nella fascia con obbligo di trasmissione. Le istruzioni del Ministero del Lavoro riguardano i soggetti ai quali esso eroga il contributo, secondo il DPCM 23 luglio 2020. Gli enti finanziati da altre amministrazioni, per esempio in determinati settori sportivi o della ricerca, devono verificare le regole del proprio ente erogatore, anziché applicare automaticamente queste modalità.
−6%Rockvale Panca per pesi pieghevole, 300 kg, panca da allenamento regolabile, premontata al 95%, schienale a 9 posizioni, panca compatta, pieghevole in 3 secondo per la ca
−22%AKASO EK7000 Action Cam 4K 30FPS, Fotocamera Subacquea WiFi 20MP | Con EIS, Custodia Impermeabile fino a 30 m, Telecomando, Zoom 4× e Supporto per Microfono Esterno
−40%Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona 10 in 1, 11L, 2400W | 2 Cassetti 6L & 5L, Componenti Antiaderenti Lavabili in Lavastoviglie, Connettività Wi-Fi, Compatibi
−19%TECKNET Mouse Wireless Bluetooth con Rotella di Scorrimento Orizzontale | Connessione a 3 dispositivi (BT5.3/5.0+2.4G), Ricaricabile, 800-4800DPI, per PC/Tablet/Laptop/Co
Sotto 20.000 euro: documenti obbligatori ma niente invio al Ministero
Il Ministero specifica che gli enti che hanno percepito meno di 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto né via PEC né attraverso la piattaforma. La regola vale indipendentemente dall’anno finanziario di riferimento. Non è nemmeno dovuta una comunicazione al Ministero dell’avvenuta pubblicazione su un sito web.
L’esonero dall’invio non equivale a un esonero dalla rendicontazione: l’ente deve preparare un rendiconto che dia conto dell’utilizzo delle somme e una relazione illustrativa che descriva attività e spese finanziate. Occorre utilizzare la modulistica pertinente e conservare fatture, ricevute, giustificativi e documenti a sostegno della spesa. Un controllo successivo può richiedere che i documenti siano esibiti.
Prima di compilare i modelli, è consigliabile riconciliare l’importo incassato con l’accredito, identificare l’annualità di attribuzione e separare le spese finanziate con il cinque per mille da quelle sostenute con altre entrate. La contabilità generale dell’associazione non sostituisce il rendiconto dedicato al contributo.
Da 20.000 euro: piattaforma o PEC secondo l’anno finanziario
Per importi pari o superiori a 20.000 euro, il rendiconto e la relazione vanno anche trasmessi. Se il contributo riguarda l’anno finanziario 2020, restano previste trasmissione via PEC e comunicazione del link di pubblicazione secondo l’Allegato 1. Se riguarda il 2021 o annualità successive, è obbligatorio usare la piattaforma informatica dei servizi del Ministero, regolata dall’Allegato 2.
Per questi ultimi contributi la PEC e la raccomandata non sostituiscono la trasmissione online: le linee guida chiariscono che i rendiconti inviati al di fuori della piattaforma non vengono presi in considerazione. La piattaforma contiene anche la funzione per comunicare o modificare il collegamento alla pagina pubblica dove l’ente ha reso disponibili il rendiconto e la relazione. Il Ministero mette a disposizione modelli e manuale utente, nonché canali di assistenza per problemi tecnici e quesiti amministrativi.
Le spese devono risultare tracciabili e coerenti con le attività finanziate. I singoli giustificativi non vanno di norma allegati alla trasmissione del rendiconto, ma devono essere conservati in originale e disponibili in caso di richiesta dell’amministrazione.
Scadenze 5 per mille: 12 mesi, 30 giorni, 60 giorni e comunicazione del link
La scadenza generale per tutti gli enti beneficiari è la redazione del rendiconto e della relazione entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Il termine non decorre dalla data del decreto direttoriale né dalla pubblicazione della notizia. Un ente che riceve l’accredito in una certa data deve quindi calcolare la propria scadenza partendo da quell’incasso, anche se l’anno finanziario al quale il contributo si riferisce è precedente.
Per gli enti con contributi di almeno 20.000 euro gli obblighi ulteriori si articolano in questo modo:
- Entro 30 giorni dal termine ultimo per la redazione: trasmettere rendiconto e relazione all’amministrazione secondo il canale previsto.
- Entro 60 giorni dal termine ultimo per la redazione: pubblicare sul sito accessibile al pubblico rendiconto, relazione e importo percepito.
- Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione: comunicare all’amministrazione il collegamento alla pagina pubblica, via PEC per i casi 2020 previsti o via piattaforma dal 2021.
Un ente soggetto all’obbligo non può evitarlo perché non dispone ancora di un proprio sito: le linee guida ammettono in determinate condizioni la pubblicazione su un portale equivalente o sul sito della rete associativa di adesione. La documentazione con i giustificativi va conservata per 10 anni dalla data di redazione del rendiconto.
Quali verifiche fare prima della rendicontazione
Prima di inviare o archiviare i documenti, controllare la corretta annualità finanziaria, l’importo del contributo, la data di accredito, le spese ammissibili e il collegamento con l’attività istituzionale. Le linee guida disciplinano anche l’eventuale accantonamento di somme non utilizzate e le modalità per documentarlo: il modello da utilizzare dipende dal caso concreto, e non ogni spesa sostenuta dall’ente è automaticamente imputabile al 5 per mille.
Gli enti iscritti al RUNTS devono tenere distinti gli adempimenti ordinari da quelli specifici relativi al cinque per mille. Per una panoramica dei controlli amministrativi e della documentazione richiesta si può consultare la guida RM sui controlli degli ETS e del RUNTS. In caso di dubbio sulla spesa o sul termine, il Ministero indica il proprio servizio URP Online per i quesiti amministrativi sulla rendicontazione.
FAQ sulla rendicontazione del cinque per mille
Se il contributo è inferiore a 20.000 euro devo inviare una PEC?
No. Le nuove indicazioni ministeriali escludono espressamente l’obbligo di invio e di comunicazione del link, senza eliminare gli obblighi di redazione e conservazione dei documenti.
Con 20.000 euro esatti devo trasmettere il rendiconto?
Sì. La soglia è pari o superiore a 20.000 euro. Il canale è PEC per il contributo dell’anno finanziario 2020, piattaforma informatica per quelli dal 2021.
Quando si calcolano i 12 mesi per rendicontare?
Dal giorno della percezione del contributo, non dalla data del decreto 257/2026 e non dall’anno fiscale che identifica l’assegnazione.
Per quanto tempo devo conservare le fatture e i giustificativi?
La conservazione prevista dalle linee guida dura 10 anni dalla redazione del rendiconto, anche quando non è richiesto l’invio periodico.
Fonti: comunicato ufficiale del Ministero del Lavoro del 15 ottobre 2026; Allegato 1, modelli A e B; Allegato 2, piattaforma informatica; modulistica e istruzioni ministeriali.
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