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Rientro nel regime forfettario: quando si può tornare dopo l’ordinario

Aggiornato il 20 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Rientro nel regime forfettario: quando si può tornare dopo l’ordinario

Si può rientrare nel regime forfettario dopo essere passati all’ordinario, ma non sempre dall’anno immediatamente successivo. La risposta dipende dal motivo per cui sei uscito: superamento delle soglie, presenza di una causa ostativa oppure scelta volontaria del regime ordinario.

Il punto da controllare è sempre lo stesso: all’inizio dell’anno in cui vuoi rientrare devi avere tutti i requisiti del forfettario e non deve esistere una causa di esclusione. Se l’ordinario era stato scelto volontariamente, bisogna inoltre verificare gli effetti dell’opzione e l’eventuale vincolo temporale.

Rientro nel forfettario: la regola in breve

  • se sei uscito perché hai superato 85.000 euro ma non 100.000 euro, resti fuori dall’anno successivo e potrai rivalutare il rientro negli anni seguenti;
  • se hai superato 100.000 euro, il forfettario cessa nello stesso anno e il rientro non è possibile già dall’anno immediatamente successivo se il periodo precedente resta sopra la soglia di accesso;
  • se sei uscito per una causa ostativa, devi prima rimuoverla nei tempi previsti;
  • se hai scelto volontariamente l’ordinario, l’opzione è in via generale vincolante per almeno un triennio;
  • esistono però eccezioni al vincolo quando intervengono modifiche normative rilevanti oppure quando il passaggio riguarda regimi naturali dei contribuenti minori.

Il forfettario è un regime naturale

Per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione e rispettano i requisiti di legge, il regime forfettario è un regime naturale. Significa che non serve una nuova Partita IVA per applicarlo: se all’inizio dell’anno possiedi i requisiti e non hai cause ostative, puoi applicarlo secondo le regole previste dalla Legge 190/2014.

Questa caratteristica è importante perché il rientro non coincide con una nuova apertura dell’attività. Cambia il regime fiscale, non il numero di Partita IVA.

Rientrare dopo il superamento di 85.000 euro

Se in un anno superi 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti ma non superi 100.000 euro, il forfettario cessa dall’anno successivo. L’anno del superamento resta quindi ancora forfettario, mentre dal 1° gennaio seguente si passa alle regole ordinarie.

Il rientro non è però vietato per sempre. Se nell’anno trascorso fuori dal forfettario torni entro la soglia prevista e rispetti tutti gli altri requisiti, puoi rivalutare l’accesso dal periodo d’imposta successivo.

Esempio: 90.000 euro, poi 70.000 euro

Immagina un professionista che nel 2026 incassa 90.000 euro. Il 2026 resta forfettario, ma dal 1° gennaio 2027 deve applicare il regime ordinario.

Se nel 2027 incassa 70.000 euro e non presenta cause ostative, nel 2028 può tornare a verificare l’accesso al regime forfettario. Il passaggio non avviene “automaticamente” in senso operativo: prima di emettere le prime fatture dell’anno bisogna controllare requisiti, situazione IVA e corretto comportamento fiscale.

Cosa succede se superi 100.000 euro

Il superamento di 100.000 euro produce un effetto diverso: il regime forfettario cessa nello stesso anno. La Legge 190/2014 prevede che, per l’IVA, l’imposta diventi dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento; per le imposte dirette l’anno viene gestito secondo le regole ordinarie.

In questo caso non puoi normalmente rientrare già dal 1° gennaio immediatamente successivo se l’anno precedente resta sopra la soglia di accesso. Devi prima avere un periodo utile in cui ricavi o compensi e altri requisiti tornino compatibili con il forfettario.

Rientrare dopo una causa ostativa

Non si esce dal forfettario soltanto per le soglie. Possono impedire l’applicazione del regime anche partecipazioni societarie incompatibili, regimi IVA speciali, rapporti prevalenti con determinati datori o ex datori di lavoro e le altre cause indicate dal comma 57 della Legge 190/2014.

Per rientrare devi prima eliminare la causa ostativa nei tempi previsti dalla disciplina specifica. Non tutte le cause si verificano nello stesso momento: per questo non è corretto dire genericamente “tolgo la causa e torno subito nel forfettario”.

Rientro dopo scelta volontaria del regime ordinario

Il caso più delicato è quello di chi avrebbe potuto applicare il forfettario ma ha scelto volontariamente IVA e imposte secondo le regole ordinarie.

Il comma 70 della Legge 190/2014 stabilisce che questa opzione è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo, continua di anno in anno finché il contribuente mantiene concretamente quella scelta.

La scelta per l’ordinario si manifesta attraverso il comportamento concludente ed è poi comunicata nella dichiarazione IVA, secondo le regole del DPR 442/1997.

Il vincolo dei tre anni non è sempre assoluto

Il vincolo triennale è la regola generale, ma esistono eccezioni. Il DPR 442/1997 consente di modificare un’opzione quando il sistema cambia a causa di nuove disposizioni normative.

È successo, per esempio, con le modifiche al regime forfettario entrate in vigore dal 2023: la Circolare 32/E del 5 dicembre 2023 ha chiarito che alcuni contribuenti che avevano scelto l’ordinario potevano passare al forfettario senza attendere la fine del triennio, proprio perché il quadro normativo era stato modificato in modo sostanziale.

Questa eccezione non significa però che ogni anno si possa ignorare liberamente il vincolo. Va verificato se esiste realmente una modifica normativa che consente la revoca anticipata.

Contabilità semplificata e ordinaria non vanno confuse

Un’altra distinzione importante riguarda la contabilità semplificata. La Circolare 32/E/2023 ricorda che, quando il contribuente è nel regime di contabilità semplificata naturale dei contribuenti minori, il passaggio al forfettario può avvenire senza attendere un triennio.

Questo non equivale a dire che chiunque sia “fuori dal forfettario” possa rientrare subito: bisogna capire se si tratta di semplice applicazione del regime naturale semplificato oppure di una vera opzione per il regime ordinario.

Serve chiudere e riaprire la Partita IVA?

No. Il rientro nel forfettario non richiede, in via generale, la chiusura della Partita IVA e una nuova apertura. Il numero può restare lo stesso.

Chiudere e riaprire artificialmente l’attività non serve a cancellare cause ostative, vincoli di opzione o precedenti fiscali. Conta la situazione sostanziale del contribuente e dell’attività.

Da quando decorre il rientro

Il rientro volontario nel forfettario avviene normalmente dall’inizio del periodo d’imposta, quindi dal 1° gennaio per i contribuenti solari.

Prima dell’inizio dell’anno è opportuno verificare:

  • ricavi o compensi dell’anno precedente;
  • spese per personale e collaboratori;
  • eventuali partecipazioni societarie;
  • redditi di lavoro dipendente o assimilati quando rilevanti;
  • rapporti con datori ed ex datori di lavoro;
  • eventuali regimi IVA speciali;
  • effetti di precedenti opzioni fiscali.

Rientro e fatture: attenzione all’IVA

Passare dall’ordinario al forfettario cambia radicalmente il trattamento IVA. Nel forfettario, in linea generale, non addebiti IVA nelle operazioni interne ordinarie e non detrai l’IVA sugli acquisti.

Il passaggio può quindi richiedere controlli sulla rettifica della detrazione IVA e sugli acquisti effettuati negli anni precedenti. Questo tema è già trattato nella guida generale su come cambiare regime fiscale.

Rientro e fatture a cavallo dell’anno

Una fattura emessa in ordinario non diventa retroattivamente forfettaria solo perché viene incassata quando sei già rientrato nel regime agevolato. Allo stesso modo, acconti, note di credito e operazioni iniziate nel vecchio regime devono essere gestiti verificando il momento fiscalmente rilevante e le regole IVA applicabili.

Per questo il rientro va pianificato prima del primo documento emesso nel nuovo anno.

Si torna automaticamente al 5%?

No. Rientrare nel regime forfettario non significa automaticamente poter applicare l’imposta sostitutiva al 5%.

La Risposta 226/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi inizia una nuova attività in regime ordinario e passa solo successivamente al forfettario non può utilizzare il 5% per gli anni residui del quinquennio: l’aliquota agevolata è pensata per chi applica il forfettario fin dall’origine dell’attività.

Se invece l’attività era partita in forfettario e successivamente c’è stata un’interruzione del regime, non è prudente applicare automaticamente il 5% residuo senza verificare il caso concreto e la continuità dei requisiti.

Rientro dopo un anno in ordinario: quando è possibile

Un solo anno fuori dal forfettario può essere sufficiente in alcune situazioni, ma non in tutte.

È possibile, per esempio, quando l’uscita deriva da requisiti che nell’anno successivo tornano rispettati e non esiste un’opzione triennale ancora vincolante. Se invece l’ordinario è stato scelto volontariamente con una vera opzione soggetta al vincolo, un solo anno potrebbe non bastare.

Esempio: uscita obbligatoria e successivo rientro

Una professionista applica il forfettario nel 2026 e incassa 92.000 euro. Nel 2027 applica l’ordinario perché nell’anno precedente ha superato 85.000 euro.

Nel 2027 incassa 68.000 euro, non ha dipendenti oltre i limiti previsti, non possiede partecipazioni incompatibili e non presenta altre cause ostative. Dal 2028 potrà verificare il rientro nel forfettario.

Esempio: uscita volontaria per investimenti

Un professionista che potrebbe restare forfettario sceglie il regime ordinario perché deve sostenere investimenti importanti e vuole gestire IVA e costi in modo analitico.

Dopo un anno vuole tornare al forfettario. In questo caso non basta verificare la soglia di ricavi: deve anche controllare il vincolo dell’opzione esercitata e verificare se esista una specifica eccezione che consenta la revoca anticipata.

Come capire se puoi rientrare: checklist

  1. Ricostruisci perché sei uscito dal forfettario.
  2. Verifica se l’uscita era obbligatoria o volontaria.
  3. Controlla i ricavi o compensi dell’anno precedente.
  4. Verifica tutte le cause ostative attuali.
  5. Controlla se hai esercitato un’opzione per l’ordinario ancora vincolante.
  6. Verifica eventuali modifiche normative che possono incidere sull’opzione.
  7. Controlla gli effetti IVA del passaggio.
  8. Non presumere che torni automaticamente l’aliquota del 5%.
  9. Applica il nuovo regime in modo coerente fin dal 1° gennaio.

Rientro nel forfettario o permanenza nell’ordinario?

Essere nuovamente ammessi al forfettario non significa automaticamente che convenga tornarci. Il confronto dipende da costi reali, IVA sugli acquisti, detrazioni personali, contributi e redditività effettiva.

Per la valutazione economica trovi il confronto separato tra forfettario e ordinario: quando conviene.

Fonti ufficiali

  • Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 — regime forfettario
  • Agenzia delle Entrate — Circolare 32/E del 5 dicembre 2023, ingresso, permanenza e fuoriuscita
  • DPR 442/1997 — opzioni e revoche dei regimi fiscali

Domande frequenti

Posso rientrare nel forfettario dopo essere passato all’ordinario?

Sì, se nell’anno di rientro possiedi tutti i requisiti, non hai cause ostative e non esiste un vincolo di opzione che impedisca il passaggio.

Dopo aver superato 85.000 euro devo restare fuori per tre anni?

No. Il vincolo triennale riguarda la scelta volontaria dell’ordinario, non l’uscita obbligatoria per superamento della soglia.

Se sono stato un anno in ordinario posso tornare al forfettario?

Dipende dal motivo dell’uscita. Può essere possibile dopo un anno se torni nei requisiti e non hai un’opzione vincolante; non è una regola automatica valida per tutti.

Devo comunicare il rientro con una nuova Partita IVA?

No. In generale la Partita IVA resta la stessa; il regime applicato si desume dal comportamento fiscale e dagli adempimenti previsti.

Quando rientro posso applicare il 5%?

Non automaticamente. In particolare, chi ha iniziato l’attività in ordinario e passa successivamente al forfettario non può usare il 5% secondo la Risposta 226/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

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