Un contribuente in regime forfettario che riceve un bonifico parlante può trovarsi accreditato un importo ridotto per effetto della ritenuta dell’11%. Se la ritenuta è stata effettivamente subita, la somma non è persa: può essere recuperata in dichiarazione dei redditi oppure, nei casi previsti, chiesta a rimborso.
Il punto importante è distinguere la normale regola del regime forfettario, che esclude l’assoggettamento dei ricavi e compensi alle ordinarie ritenute d’acconto, dal particolare meccanismo previsto per i bonifici relativi a lavori che danno diritto a detrazioni fiscali. Per questi pagamenti l’articolo 25 del D.L. 78/2010 prevede una ritenuta operata dall’intermediario finanziario all’atto dell’accredito.
Quanto è la ritenuta sui bonifici parlanti nel 2026?
La ritenuta è pari all’11%. La misura è stata elevata dall’8% all’11% con decorrenza dal 1° marzo 2024, per effetto della legge di bilancio 2024. Per questo molte pagine e guide che parlano ancora dell’8% risultano oggi superate per i bonifici effettuati dopo tale data.
La ritenuta riguarda i bonifici disposti dai contribuenti per spese che consentono di beneficiare di determinate detrazioni o deduzioni, come accade tipicamente per alcuni interventi di recupero edilizio o riqualificazione energetica.
Il forfettario non dovrebbe subire le normali ritenute d’acconto
La disciplina del regime forfettario prevede che i ricavi e i compensi percepiti dal contribuente non siano normalmente assoggettati a ritenuta d’acconto. Questo principio, però, non impedisce che nella pratica possano risultare ritenute operate in occasione di particolari accrediti, tra cui proprio quelli collegati ai bonifici per interventi edilizi agevolati.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto espressamente come gestire in dichiarazione queste ritenute quando sono state effettivamente subite dal contribuente forfettario.
La ritenuta dell’11% fa perdere il regime forfettario?
No. La presenza di una ritenuta sull’accredito non modifica da sola il regime fiscale adottato. Il contribuente resta forfettario se continua a possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
La ritenuta rappresenta invece un importo già versato all’Erario a titolo di acconto e deve essere correttamente recuperato per evitare che il contribuente subisca una tassazione superiore a quella effettivamente dovuta.
Come si recupera la ritenuta nel modello Redditi?
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche 2026 dedicano un prospetto specifico alle ritenute del regime di vantaggio e del regime forfettario – casi particolari. Tra gli esempi indicati espressamente compaiono proprio le ritenute subite all’atto dell’accredito dei bonifici relativi a interventi di recupero edilizio o riqualificazione energetica.
L’importo totale delle ritenute va indicato nel rigo RS40. Ai fini dello scomputo, l’importo viene poi riportato nel rigo LM41 quando viene utilizzato contro l’imposta sostitutiva del regime forfettario e/o nel rigo RN33, colonna 4 quando lo scomputo riguarda l’IRPEF ordinaria dovuta su altri redditi.
RS40 e LM41: esempio semplice
Supponiamo che un artigiano forfettario abbia subito nel corso dell’anno 1.100 euro di ritenute su bonifici parlanti. Se ricorrono tutte le condizioni per il recupero in dichiarazione, l’importo complessivo viene indicato nel prospetto RS40 e utilizzato per ridurre l’imposta dovuta secondo le regole del modello.
Se l’imposta sostitutiva calcolata nel quadro LM è superiore alla ritenuta recuperabile, la ritenuta riduce il saldo da versare. Se invece la ritenuta genera un’eccedenza rispetto all’imposta dovuta, il risultato va gestito secondo le regole ordinarie del credito risultante dalla dichiarazione.
Attenzione all’anno della dichiarazione
Il nome del modello può creare confusione. Redditi PF 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. Quindi una ritenuta subita durante il 2025 viene gestita nella dichiarazione presentata nel 2026.
Se invece il bonifico parlante viene accreditato e la ritenuta viene subita nel corso del 2026, il recupero dichiarativo avverrà normalmente nel modello relativo al periodo d’imposta 2026, presentato nell’anno successivo. È quindi fondamentale associare la ritenuta all’anno in cui è stata effettivamente operata.
Quali documenti servono per recuperare la ritenuta?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 consente lo scomputo delle ritenute a condizione che siano state regolarmente certificate e che non ne sia stato contemporaneamente richiesto il rimborso all’Agenzia.
- documentazione bancaria dell’accredito;
- evidenza della ritenuta operata;
- certificazione della ritenuta quando prevista;
- fattura collegata al pagamento;
- documentazione utile a ricostruire l’operazione agevolata.
Prima di utilizzare la ritenuta in dichiarazione è opportuno verificare che i dati siano coerenti con quelli trasmessi dal soggetto che ha operato e certificato la trattenuta.
Rimborso oppure scomputo in dichiarazione?
L’Agenzia delle Entrate riconosce due strade: richiedere il rimborso secondo la procedura prevista oppure scomputare la ritenuta nella dichiarazione dei redditi. Le due modalità non possono essere utilizzate contemporaneamente sulla stessa somma.
Lo scomputo in dichiarazione è spesso la soluzione operativamente più lineare quando la ritenuta è documentata e il contribuente ha un’imposta contro cui utilizzarla. La scelta concreta dipende però dall’importo, dalla posizione fiscale complessiva e dalla possibilità effettiva di utilizzare il credito.
Il cliente deve trattenere l’11% dalla fattura?
No: la ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.L. 78/2010 è collegata al meccanismo del bonifico agevolato ed è operata dall’intermediario finanziario all’atto dell’accredito. Non va confusa con le ordinarie ritenute d’acconto applicate direttamente dal committente a determinati compensi.
Bonifico parlante e ricavi del forfettario
Il fatto che il contribuente riceva materialmente sul conto un importo netto della ritenuta non significa che il ricavo o compenso fiscalmente rilevante coincida automaticamente con il solo netto accreditato. Il trattamento del ricavo va ricostruito in base alla fattura, al pagamento e alla ritenuta subita, evitando di ridurre impropriamente i compensi dichiarati.
Per il funzionamento generale del regime puoi consultare la guida al regime forfettario 2026.
Errori da evitare
- considerare l’11% come un costo deducibile;
- dichiarare soltanto il netto accreditato senza ricostruire il compenso corretto;
- chiedere il rimborso e contemporaneamente scomputare la stessa ritenuta;
- utilizzare una ritenuta non documentata o non certificata quando la certificazione è richiesta;
- confondere Redditi PF 2026 con le ritenute subite nel corso del 2026;
- applicare ancora la vecchia aliquota dell’8% ai bonifici successivi al 29 febbraio 2024.
Domande frequenti
Un forfettario può recuperare la ritenuta dell’11%?
Sì, se la ritenuta è stata effettivamente subita e sono rispettate le condizioni previste. Le istruzioni dichiarative indicano il rigo RS40 e il successivo scomputo nel quadro LM e/o RN.
La ritenuta dell’11% è ancora dell’8% per i forfettari?
No. L’aliquota prevista per i bonifici agevolati è stata portata all’11% dal 1° marzo 2024.
Dove si indica la ritenuta nel modello Redditi?
Le istruzioni 2026 indicano il rigo RS40; lo scomputo confluisce poi nel rigo LM41 e/o nel rigo RN33, colonna 4, secondo la situazione del contribuente.
Posso chiedere il rimborso e usare anche RS40?
No. La stessa ritenuta non può essere contemporaneamente chiesta a rimborso e utilizzata in dichiarazione.
In sintesi
Se un contribuente forfettario subisce la ritenuta dell’11% su un bonifico parlante, la somma può essere recuperata. La dichiarazione deve però essere compilata correttamente: RS40 per l’esposizione delle ritenute e LM41 e/o RN33 per lo scomputo, con documentazione coerente e senza duplicare un’eventuale richiesta di rimborso.
La regola è confermata dalle istruzioni Redditi PF 2026 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
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