Il regime forfettario 2026 è il regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano i requisiti previsti dalla legge. Il limite principale resta fissato a 85.000 euro di ricavi o compensi; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% per i primi cinque anni quando ricorrono le condizioni per le nuove attività.
In questa guida trovi le regole aggiornate al 2026: requisiti di accesso e permanenza, cause di esclusione, soglia di 100.000 euro, limite di 35.000 euro per i redditi di lavoro dipendente, coefficienti di redditività, imposta sostitutiva, contributi INPS, fatturazione elettronica, costi deducibili e casi in cui il forfettario può essere conveniente oppure no.
Regime forfettario 2026 in sintesi
| Regola | Valore 2026 |
|---|---|
| Limite ricavi o compensi | 85.000 € |
| Uscita immediata nello stesso anno | oltre 100.000 € |
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% |
| Imposta sostitutiva nuove attività | 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi, se spettante |
| Redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente | massimo 35.000 €, salvo le eccezioni previste dalla norma |
| Spese per dipendenti e collaboratori | massimo 20.000 € lordi |
| IVA sulle fatture | in generale non viene addebitata in rivalsa |
| Fatturazione elettronica | obbligatoria anche per i forfettari, salvo specifiche eccezioni previste dalla disciplina |
Attenzione: il limite di 85.000 euro non è l’unica condizione da verificare. Il regime può essere precluso anche dalla presenza di particolari partecipazioni societarie, dall’applicazione di regimi IVA speciali, da rapporti prevalenti con determinati datori di lavoro o da altre cause ostative previste dalla legge.
Che cos’è il regime forfettario e come funziona
Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014. È pensato per semplificare la fiscalità delle persone fisiche titolari di partita IVA che restano entro determinati limiti e non ricadono nelle cause di esclusione.
La differenza più importante rispetto ai regimi ordinari riguarda il modo in cui si determina il reddito imponibile. Nel forfettario non si sottraggono analiticamente dai ricavi tutti i costi sostenuti. Ai ricavi o compensi incassati viene applicato un coefficiente di redditività collegato all’attività svolta. Il risultato rappresenta il reddito forfettario sul quale, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi, si calcola l’imposta sostitutiva.
- non si applicano le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito dell’attività forfettaria;
- si applica un’imposta sostitutiva del 15% o, quando spettante, del 5%;
- il reddito viene determinato con un coefficiente e non con la deduzione analitica dei costi;
- in generale non si addebita l’IVA in rivalsa e non si detrae l’IVA sugli acquisti;
- restano gli obblighi previdenziali INPS o della Cassa professionale competente;
- la fatturazione elettronica è oggi obbligatoria anche per i contribuenti forfettari, fatti salvi i casi particolari previsti dalla normativa.
Requisiti del regime forfettario 2026
Per applicare il regime forfettario nel 2026 occorre verificare sia i requisiti quantitativi sia l’assenza delle cause ostative. I controlli vanno effettuati con riferimento all’anno precedente, salvo le regole specifiche previste per chi inizia una nuova attività.
Limite di ricavi e compensi: 85.000 euro
Il requisito principale è aver conseguito ricavi o percepito compensi, nell’anno precedente, non superiori a 85.000 euro. Se vengono esercitate contemporaneamente più attività con codici ATECO diversi, per verificare il limite occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività.
Per i contribuenti che iniziano l’attività in corso d’anno, le regole di accesso richiedono particolare attenzione perché i ricavi o compensi rilevanti ai fini del limite ordinario devono essere valutati secondo la disciplina prevista per il primo periodo d’imposta.
Spese per dipendenti e collaboratori: massimo 20.000 euro
Un altro requisito riguarda le spese sostenute per personale. Nell’anno precedente non devono essere state sostenute spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni espressamente considerate dalla norma.
Redditi da lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026
Per il 2026 è confermata a 35.000 euro la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Se tali redditi superano il limite, il regime forfettario non è normalmente applicabile. La legge prevede però specifiche eccezioni, tra cui il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato: per situazioni concrete è opportuno verificare la causa ostativa sulla posizione personale.
85.000 e 100.000 euro: cosa succede se superi i limiti
Le due soglie non producono lo stesso effetto. È una delle regole più importanti da conoscere quando ci si avvicina al limite del regime.
| Ricavi o compensi dell’anno | Conseguenza |
|---|---|
| fino a 85.000 € | si può permanere nel regime, se restano soddisfatti gli altri requisiti |
| oltre 85.000 € e fino a 100.000 € | il regime continua per l’anno in corso, ma si esce dall’anno successivo |
| oltre 100.000 € | il regime cessa nello stesso anno; l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento |
La soglia dei 100.000 euro è quindi particolarmente delicata. Non va confusa con il limite ordinario di 85.000 euro: il superamento di 85.000 euro comporta normalmente l’uscita dall’anno successivo, mentre oltre 100.000 euro la cessazione del forfettario avviene immediatamente nello stesso periodo d’imposta.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Rispettare i limiti economici non è sufficiente. La Legge 190/2014 individua diverse situazioni incompatibili con il regime forfettario. Tra le principali:
- utilizzo di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
- mancanza dei requisiti territoriali previsti dalla normativa per i soggetti non residenti;
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente nei casi previsti, di particolari operazioni come cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazioni in società di persone o associazioni professionali incompatibili con il regime;
- controllo diretto o indiretto di una Srl che svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata individualmente;
- attività svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d’imposta, o di soggetti a essi riconducibili, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- superamento della soglia prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- mancato rispetto degli altri requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente.
Le cause ostative sulle partecipazioni societarie e sui rapporti con ex datori di lavoro richiedono spesso un’analisi caso per caso: non basta verificare il possesso formale di una quota, ma possono rilevare controllo, attività effettivamente svolta e riconducibilità economica.
Regime forfettario e Srl
La partecipazione in una Srl non comporta automaticamente l’esclusione. La causa ostativa opera quando ricorrono insieme il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento, da parte della Srl, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente forfettario. La valutazione deve essere effettuata sulla situazione concreta.
Forfettario ed ex datore di lavoro
Esiste inoltre una specifica causa ostativa quando l’attività con partita IVA viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di un datore di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti a essi riconducibili. La prevalenza viene verificata secondo i criteri indicati dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta sostitutiva: 15% o 5%
Nel linguaggio comune l’imposta sostitutiva del regime forfettario viene spesso definita flat tax. Tecnicamente si tratta di un’imposta sostitutiva applicata al reddito determinato con il coefficiente di redditività, al netto dei contributi previdenziali deducibili secondo le regole previste.
Il reddito prodotto nel regime forfettario non viene tassato con le ordinarie aliquote IRPEF dell’attività. Si applica invece un’imposta sostitutiva pari, nella generalità dei casi, al 15%.
Per chi avvia una nuova attività e possiede tutti i requisiti previsti dal comma 65 della Legge 190/2014, l’aliquota può essere ridotta al 5% per il periodo d’imposta in cui l’attività inizia e per i quattro successivi.
Quando spetta l’aliquota del 5%
- nei tre anni precedenti non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria prevista per l’esercizio di arti o professioni;
- se prosegui un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi dell’attività precedente devono rispettare il limite previsto dalla norma.
Il 5% quindi non è automatico solo perché si apre una nuova partita IVA. Prima di applicarlo bisogna verificare tutte le condizioni.
Come si calcola il reddito nel regime forfettario
Il calcolo parte dai ricavi o compensi rilevanti secondo il principio applicabile al regime. A questi importi si applica il coefficiente di redditività collegato all’attività. Il risultato è il reddito forfettario.
Da questo reddito possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori nei limiti e secondo le regole fiscali applicabili. Sulla base imponibile così determinata si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Schema di calcolo:
Ricavi o compensi × coefficiente di redditività = reddito forfettario
Reddito forfettario − contributi previdenziali deducibili = base imponibile
Base imponibile × 15% oppure 5% = imposta sostitutiva
Coefficienti di redditività
Il coefficiente di redditività stabilisce quale percentuale dei ricavi o compensi viene considerata reddito ai fini fiscali. Non dipende dai costi effettivamente sostenuti, ma dal gruppo di attività individuato dalla normativa e dal codice ATECO.
| Gruppo di attività | Coefficiente |
|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
| Commercio ambulante di alimentari e bevande | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
| Intermediari del commercio | 62% |
| Alloggio e ristorazione | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 78% |
| Altre attività economiche | 67% |
Per individuare il coefficiente corretto non è sufficiente scegliere una percentuale in base alla descrizione generica dell’attività: occorre partire dal codice ATECO effettivamente attribuito alla partita IVA.
Regime forfettario per professioni e attività
Le regole del forfettario non producono lo stesso risultato per tutte le attività. Codice ATECO, coefficiente di redditività e previdenza possono cambiare in base alla professione o all’attività esercitata.
Abbiamo organizzato percorsi specifici per professionisti, artigiani, commercianti e altre attività, con guide dedicate ad apertura della Partita IVA, ATECO, tasse, contributi e gestione fiscale.
Calcolo tasse regime forfettario: esempio 2026
Immaginiamo un professionista con 30.000 euro di compensi annui e coefficiente di redditività del 78%. Il reddito forfettario prima dei contributi è pari a 23.400 euro. L’imposta non va però calcolata sempre e semplicemente su questo importo: occorre considerare i contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili secondo le regole applicabili al periodo d’imposta.
Per questo motivo un calcolo realistico deve tenere separati almeno quattro elementi: ricavi, reddito forfettario, contributi previdenziali e imposta sostitutiva.
Calcola tasse e contributi con i tuoi numeri
Abbiamo creato un simulatore aggiornato al 2026 che distingue reddito forfettario, contributi stimati, contributi versati e deducibili, imposta sostitutiva e risultato disponibile.
Contributi INPS nel regime forfettario
Il regime forfettario riguarda la tassazione, ma non elimina gli obblighi previdenziali. I contributi cambiano in base al tipo di attività e alla gestione di appartenenza.
Professionisti in Gestione Separata
Per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria iscritti alla Gestione Separata INPS, nel 2026 l’aliquota complessiva è pari al 26,07%. Per pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria l’aliquota prevista per il 2026 è del 24%. Il massimale contributivo 2026 della Gestione Separata è pari a 122.295 euro.
Artigiani e commercianti
Per il 2026 l’aliquota pensionistica degli artigiani è del 24%; per i commercianti l’aliquota complessiva arriva al 24,48% per effetto della contribuzione aggiuntiva prevista per la gestione commercianti. Il reddito minimale annuo di riferimento è pari a 18.808 euro. È inoltre dovuto il contributo per maternità previsto dall’INPS.
Riduzione contributiva del 35%
Gli artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario possono, quando ne ricorrono le condizioni e dopo l’adesione prevista, beneficiare del regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% della contribuzione dovuta. La convenienza va valutata anche sul piano previdenziale, perché una contribuzione più bassa può incidere sull’accredito contributivo e sulla futura pensione.
Professionisti con Cassa
Avvocati, ingegneri, architetti, psicologi e altri professionisti iscritti a un Ordine possono essere soggetti alle regole della propria Cassa professionale. Aliquote, minimi, contributi integrativi e scadenze non sono uguali per tutte le Casse e devono essere verificati separatamente.
Costi deducibili: cosa cambia nel forfettario
Nel regime forfettario le normali spese dell’attività non vengono dedotte una per una dal reddito. Computer, telefono, automobile, carburante, software, affitto, pubblicità e altre spese operative sono già considerate in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività.
Questo è uno dei punti decisivi per capire se il regime conviene davvero. Due contribuenti con lo stesso fatturato e lo stesso coefficiente possono pagare la stessa imposta anche se uno sostiene pochissimi costi reali e l’altro ne sostiene molti. Per attività con costi elevati, il vantaggio del forfettario può quindi ridursi.
I contributi previdenziali obbligatori, invece, seguono una disciplina specifica e possono rilevare in deduzione nella determinazione del reddito imponibile secondo le regole fiscali applicabili.
IVA nel regime forfettario
Il contribuente forfettario, nelle operazioni per le quali si applica la disciplina ordinaria del regime, non addebita l’IVA in rivalsa al cliente e non detrae l’IVA pagata sugli acquisti. Questo semplifica la gestione, ma rende l’IVA sostenuta sugli acquisti un costo economico che può diventare rilevante nelle attività con molti investimenti.
Esistono comunque operazioni che richiedono adempimenti IVA specifici, ad esempio in determinati acquisti intracomunitari, operazioni con soggetti esteri o casi di reverse charge. La semplicità del forfettario non significa quindi assenza assoluta di obblighi IVA.
Fatturazione elettronica nel forfettario
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è stato esteso anche ai contribuenti forfettari che erano rimasti temporaneamente esclusi. Per questo non è più corretto considerare l’esonero dalla fattura elettronica come un vantaggio generale del regime.
La fattura deve essere emessa secondo le regole applicabili al contribuente, indicando la natura dell’operazione e gli eventuali riferimenti richiesti. Per gli aspetti operativi puoi approfondire nella nostra guida su regime forfettario e fatturazione elettronica.
Ritenuta d’acconto e regime forfettario
I ricavi e compensi dei contribuenti forfettari non sono normalmente assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista per i professionisti nei regimi ordinari. Il contribuente deve comunicare al committente che le somme percepite sono soggette a imposta sostitutiva.
Analogamente, il contribuente forfettario non opera in generale ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge, tra cui gli obblighi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Quando conviene il regime forfettario
Non esiste una risposta valida per tutti. Il forfettario tende a essere particolarmente interessante quando il contribuente ha costi reali contenuti, un coefficiente di redditività compatibile con la propria struttura economica e non ha bisogno di recuperare molta IVA sugli acquisti.
Può essere conveniente se
- hai pochi costi effettivi rispetto al fatturato;
- rientri stabilmente nei limiti del regime;
- l’aliquota sostitutiva produce un carico fiscale inferiore rispetto all’alternativa;
- non effettui investimenti con molta IVA da recuperare;
- cerchi una gestione contabile più semplice.
Può essere meno conveniente se
- sostieni costi reali molto elevati;
- devi fare investimenti importanti e l’IVA sugli acquisti pesa molto;
- sei vicino alle soglie di uscita e prevedi una crescita rapida;
- hai una situazione societaria o lavorativa che crea cause ostative;
- la tua situazione personale rende più conveniente un regime ordinario o semplificato.
Regime forfettario o semplificato?
Il confronto non va fatto soltanto sull’aliquota fiscale. Nel regime semplificato il reddito viene determinato tenendo conto dei componenti positivi e negativi secondo le regole ordinarie dell’attività e, ai fini IVA, è normalmente possibile detrarre l’imposta sugli acquisti. Nel forfettario, invece, il reddito è calcolato con il coefficiente di redditività e l’IVA sugli acquisti non è detraibile.
Per scegliere correttamente conviene quindi simulare almeno: fatturato previsto, costi reali, coefficiente di redditività, contributi previdenziali, aliquota sostitutiva, investimenti e IVA non recuperabile.
Come aprire una partita IVA in regime forfettario
Il regime forfettario non è una tipologia autonoma di partita IVA: è il regime fiscale applicato alla persona fisica che svolge un’attività d’impresa o professionale. Quando si apre la partita IVA occorre prima individuare correttamente attività, codice ATECO, forma di esercizio e posizione previdenziale.
- definire con precisione l’attività che verrà svolta;
- individuare il codice ATECO corretto;
- verificare requisiti e cause di esclusione del forfettario;
- aprire la partita IVA comunicando i dati previsti;
- effettuare eventuali iscrizioni a Registro Imprese, INPS, INAIL o Cassa professionale;
- impostare correttamente fatturazione elettronica e adempimenti iniziali.
La posizione previdenziale è particolarmente importante: un professionista in Gestione Separata, un artigiano, un commerciante e un professionista con Cassa possono avere costi contributivi molto diversi anche a parità di fatturato.
Quando si esce dal regime forfettario
Si può uscire dal regime perché viene meno uno dei requisiti, perché si verifica una causa ostativa, perché vengono superati i limiti di ricavi o compensi oppure per scelta volontaria di applicare il regime ordinario.
Come visto, il superamento di 85.000 euro e quello di 100.000 euro hanno effetti temporali diversi. Anche partecipazioni societarie, rapporti con datori di lavoro, variazioni nell’attività o nel livello dei redditi possono modificare la possibilità di permanere nel regime.
Quando si prevede un’uscita è opportuno preparare il passaggio in anticipo: cambiano gestione IVA, determinazione del reddito, registrazioni contabili e spesso anche il modo in cui vengono formulate le offerte commerciali ai clienti.
Domande frequenti sul regime forfettario 2026
Qual è il limite del regime forfettario nel 2026?
Il limite ordinario di ricavi o compensi è di 85.000 euro. Se nell’anno si superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, l’uscita avviene normalmente dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge.
Quanto si paga di tasse con il regime forfettario?
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può essere del 5% per le nuove attività che possiedono tutti i requisiti. L’imposta si applica alla base imponibile determinata partendo dal reddito forfettario e considerando i contributi previdenziali deducibili secondo le regole applicabili.
Con 100.000 euro di fatturato posso restare forfettario?
La legge prevede la cessazione immediata quando i ricavi o compensi sono superiori a 100.000 euro. Chi supera 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro esce invece, in linea generale, dall’anno successivo. La situazione concreta va verificata considerando anche tutti gli altri requisiti.
Posso essere dipendente e avere una partita IVA forfettaria?
Sì, ma occorre controllare sia la soglia dei redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente, fissata a 35.000 euro per il 2026, sia la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o dei due precedenti periodi d’imposta.
I forfettari devono fare la fattura elettronica?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti forfettari che beneficiavano ancora dell’esonero temporaneo, fatti salvi i casi specifici disciplinati dalla normativa.
Nel forfettario posso scaricare le spese?
Le normali spese operative non vengono dedotte analiticamente come nei regimi ordinari: sono considerate attraverso il coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori seguono invece una disciplina specifica e possono rilevare in deduzione.
Il 5% spetta a tutte le nuove partite IVA?
No. L’aliquota del 5% richiede il rispetto delle condizioni previste dalla Legge 190/2014, tra cui l’assenza di attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti e il divieto di mera prosecuzione di una precedente attività, salvo le eccezioni previste.
Come faccio a sapere il mio coefficiente di redditività?
Il coefficiente dipende dal gruppo di attività collegato al codice ATECO. Per determinarlo correttamente bisogna quindi partire dall’attività effettivamente esercitata e dal relativo codice ATECO.
Fonti ufficiali e aggiornamento 2026
Questa guida è stata aggiornata sulla base della normativa vigente e delle comunicazioni ufficiali disponibili per il 2026. Le principali fonti di riferimento sono:
- Legge 190 del 2014 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), articolo 1, commi 54-89, nel testo vigente;
- Ministero del Lavoro – Legge di Bilancio 2026, per la conferma della soglia di 35.000 euro sui redditi di lavoro dipendente;
- INPS, Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, Gestione Separata;
- INPS, Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, artigiani e commercianti;
- Agenzia delle Entrate – Quadro LM, regime forfettario.
Ultimo aggiornamento: agosto 2026. Le regole fiscali e previdenziali possono cambiare; prima di assumere decisioni operative è opportuno verificare la propria posizione e gli eventuali aggiornamenti normativi successivi.
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Salve, mi chiamo Carol e sono la titolare di una ferramenta con partita Iva a Roma, vorrei aprire un altro negozio a Lavinio (Anzio) e vorrei sapere se posso utilizzare sempre la stessa partita Iva e metterci un mio dipendente all’interno .. vi ringrazio!!
Buonasera Carol, purtroppo non abbiamo dati sufficienti per valutare attentamente la tua posizione non ci hai specificato il regime fiscale.
Se sei nel regime ordinario non ci dovrebbero essere ostacoli all’apertura di un ulteriore negozio con un dipendente. Attenzione però se la tua attività è gestita in regime forfettario, sarà necessario non superare la soglia di 5.000€ per le spese di lavoro dipendente, altrimenti scatterebbe la fuoriuscita e il passaggio a regime ordinario.
Cordiali saluti
La possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30 mila euro, crea una discriminazione tra contribuenti. Poniamo il caso che, il contribuente A percepisce da lavoro dipendente o pensione 30.000 euro e con la sua attività in proprio fatturi 30.000 euro, ha un reddito complessivo di 60.000 euro. Il contribuente A entra nel regime forfetario perché ha tutti i requisiti in regola. Il contribuente B percepisce da lavoro dipendente o pensione 30.001 euro e con la sua attività in proprio fatturi 11.000 euro, ha un reddito complessivo di 41.001 euro. Il contribuente B non entra nel regime forfetario perché non ha tutti i requisiti in regola.
Mi sembrerebbe più giusto fissare un tetto massimo che tenga conto dei due ricavi
Buonasera Michelangelo, pubblichiamo il suo intervento.
Cordiali saluti
Buonasera, sono un giovane studente che vorrebbe aprire partita IVA per andare a fare perizie grandine per conto di alcune compagnie assicurative. Mi ponevo il seguente interrogativo, ma se io oltre a questa attività volessi svolgere anche quella di occasionale giardiniere/disinfestatore (es per le zanzare) avrei la possibilità di fare tutto con una singola partita IVA? Se sì, come viene gestito il discorso del coefficiente di redditività e del limite di fatturato (trattandosi di attività con diversi codici Ateco)?
Vi ringrazio per la puntuale risposta.
Buongiorno Michele, a nostro avviso è possibile svolgere entrambe le attività con un unica partita Iva.
Per non perdere il regime forfettario il limite di ricavi da rispettare sarà quello più alto tra le due attività (fermo restando il rispetto delle soglie previste per le singole attività).
Ogni attività seguirà la sua fatturazione e i ricavi saranno imputati distintamente al relativo coefficiente di redditività.
Cordiali saluti
buongiorno è possibile avere il calcolo del regime forfettario sul codice 55.20.51 bed &breackfast di tipo imprenditoriale, compensi per 10.000 euro
quanto pagherei in tasse all’anno ?
potrei usufruire di un’aliquota al 5% dato che l’attività aprirà da gennaio 2019?
Buongiorno Claudia, su un fatturato di 10.000€, escludendo gli acconti per l’anno successivo, si andrà a pagare di tasse e INPS (calcolata sul fatturato) circa 1.200€.
Potrà applicare l’aliquota al 5%, se negli ultimi tre anni non ha mai esercitato altra attività artistica, di impresa o di lavoro autonomo, anche in forma familiare o associata.
Cordiali saluti
Buongiorno fino a dicembre 2018 lavoravo come ditta individuale con cod. ateco 78.10.00 gestione commercio il mio commercialista ne ha consigliato la chiusura e l’ha eseguita troppo frettolosamente per farmi riaprire come libera professionista forse nel 90.02 e forfettario
ma non mi pare un’opportunità in quanto 15% e il prelievo fiscale a cui si aggiunge l’iINPS al 27% – Non mi sembra conveniente a meno che non avessi l’opportunità del 5% avendo superato i 55 anni. Pensate sia possibile riaprire con il 5%? altrimenti si può fare la procedura inversa e cancellare la cancellazione della ditta individuale ?
buongiorno Luisa, se dall’apertura delle partita Iva sono già trascorsi i cinque anni di agevolazione, non è possibile godere ancora del 5% di tasse, anche in caso di chiusura della partita Iva.
L’unica possibilità per godere ancora del 5% di riduzione è necessario chiudere la partita Iva e riaprirla dopo 3 anni.
Cordiali saluti
salve ho un b&b da circa 12 anni aperto con codice fiscale ho un giro d’affari che varia da 35.000 a 50.000 euro annui lordi..adesso vorrei passare ad iva forfettaria..posso entrare nel regime start up?
qual’è il calcolo inps da pagare?
Buongiorno Antonio, a nostro avviso si può applicare l’aliquota al 5%, in quanto la normativa non la prevede nel caso in cui sia già stata esercitata attività d’impresa negli ultimi 3 anni o se l’attività svolta è prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come dipendente e non sono prese in considerazione le attività svolte occasionalmente.
Cordiali saluti
salve sono un barbiere, ricavi (con iva) 40000€
spese merce e utenze (con iva) 12000€
contributi inps 6500€
spese famiglia con figli a carico 100% €4000
percepisco un reddito da un appartamento in cedolare secca di 3600€
mi conviene la flax tax ?
Buongiorno Michele, sicuramente sarebbe necessario un analisi più approfondita.
Con il regime forfettario andresti a pagare 3.045€ di saldo Imposta sostitutiva, ma non avresti l’Iva da riversare sui compensi percepiti.
Con il regime semplificato non ti allontaneresti molto dalla cifra di cui sopra, pertanto potrai valutare in base alle agevolazioni fiscali del regime forfettario. Ripetiamo però la necessità di una valutazione più approfondita.
Cordiali saluti
Buongiorno, sono una Ditta individuale da tanti anni con regime ordinario, più estensione p.iva con codice 46.19.02 come procacciatore d’affari, vorrei passare da quest’anno al regime forfetario ma l’azienda con cui ho il codice come procacciatore mi dice che non è possibile, che soluzione potrei adottare? Grazie
Buongiorno Rosa, per prima cosa consigliamo di verificare di avere i requisiti per accedere al regime forfettario.
Puoi trovarli nella nostra guida al regime forfettario.
Ricordiamo che se esercita l’attività di venditore porta a porta, non potrà applicare il forfettario.
L’alternativa ad oggi è il regime fiscale ordinario con le aliquote IRPEF a scaglioni.
Cordiali saluti
Buongiorno, vorrei intraprendere un’attività artigiana di produzione e vendita di gioielli, in metalli preziosi e non. Se è possibile, vorrei conoscere se devo registrarmi alla Camera di Commercio, se devo qualche comunicazione all’INPS e se devo aprire una partita IVA. Non ho attività lavorativa precedente e prevedo un fatturato inferiore a 10000 euro l’anno.
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno Cinzia, i passaggi per poter iniziare regolarmente l’attività sono i seguenti:
– apertura partita Iva;
– comunicazione inizio attività Comune e comunicazione commercio metalli preziosi;
– iscrizione camera di commercio e iscrizione INPS commercianti
Per avviare l’attività, puoi valutare il nostro pacchetto che comprende anche tutta la gestione fiscale
https://www.regimeminimi.com/prodotto/partita-iva-commerciante-gratis/
Cordiali saluti