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Sanzioni comunicazione telematica fatture

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Sanzioni comunicazione telematica fatture

Con il D.L. 193/2016 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
In contemporanea, il legislatore permette di abbracciare l’alternativa di un una trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.lgs. 127/2015 con forti incentivi 2017.
Vediamo brevemente quali sono le agevolazione previsti dallo stesso Dl 193/2016 per chi approccia alla trasmissione telematica, su base opzionale.

Argomenti del post

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  • Le agevolazioni previste per la trasmissione telematica
  • Disciplina sanzionatoria
  • Differenze fra regime sanzionatorio ordinario e telematico
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Le agevolazioni previste per la trasmissione telematica

Tutti i contribuenti che decidono di utilizzare la trasmissione telematica per le loro fatture, godranno delle seguenti agevolazioni:

  1. la riduzione di due anni dei termini di accertamento (da cinque a tre anni);
  2. l’assolvimento degli obblighi di conservazione sostitutiva, per le fatture trasmesse mediante Sistema di interscambio;
  3. il riconoscimento del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico.

Disciplina sanzionatoria

Vediamo adesso, la disciplina sanzionatoria e facciamo alcune considerazioni su asimmetrie che si rilevano a secondo della procedura di comunicazione che adottiamo.

Partiamo dalla comunicazione ordinaria trimestrale delle fatture emesse e ricevute.
L’art. 11 co. 2-bis del D.Lgs. 471/97 introdotto dall’art. 4 co. 3 del DL 193/2016, disciplina l’omessa o erronea trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Inoltre sanziona questa inottemperanza con la sanzione amministrativa di 2,00 € per ciascuna fattura,ferma restando la soglia di 1000,00 € per ciascun trimestre.
La citata sanzione può essere ridotta ad 1,00 € per ciascuna fattura (con un massimo di 500,00 €) nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.

Analizziamo adesso il regime sanzionatorio attualmente previsto per l’omessa trasmissione dei dati (o per la trasmissione di dati incompleti o inesatti) relativi alla modalità di trasmissione telematica ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015.
L’art. 1 comma 6 del d.lgs 127/2015 per la sanzione applicabile, rinvia al disposto dell’art. 11 co 1 del D.Lgs. 471/97 vale a dire alla sanzione generica per la violazione delle comunicazioni tributarie, di importo da 250,00 a 2000,00 €.

Differenze fra regime sanzionatorio ordinario e telematico

Se vogliamo dunque fare delle comparazioni tra regime sanzionatorio ordinario e telematico si evidenziano alcune differenze:

  1. la modalità telematica appare, rispetto a quella prevista per le violazioni dei nuovi obblighi trimestrali, la sanzione più elevata tanto nel minimo (si pensi al caso dell’omessa comunicazione di un’unica fattura) quanto nel massimo.
    In più non è prevista la possibilità di dimezzare le sanzioni adempiendo nei 15 giorni successivi;
  2. i termini per effettuare l’adempimento sono differenti.
    Infatti, per i contribuenti che optano per il regime di cui all’art. 1, co 3 d. lgs. 127/15, la comunicazione telematica dei dati, avviene entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e per l’ultimo trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio nell’anno successivo.
    Questo secondo il provvedimento attuativo datato 28 ottobre 2016.
    I termini per la comunicazione ordinaria dei dati delle fatture, invece, introdotta con il dl 193/2016, dispongono del 16 settembre quale comunicazione del secondo trimestre. (in luogo del 31 agosto per la “telematica”)


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