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Scadenze ENASARCO 2026: calendario, minimali e versamenti

Aggiornato il 10 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Scadenze ENASARCO 2026: calendario, minimali e versamenti

Le scadenze ENASARCO per le provvigioni maturate nel 2026 sono il 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre 2026 e il 20 febbraio 2027 per il quarto trimestre. È la casa mandante, non l’agente, a compilare la distinta online e versare il contributo complessivo, trattenendo normalmente la quota a carico dell’agente. La scadenza ordinaria del 20 febbraio 2027 cade di sabato: prima del pagamento è opportuno verificare il termine operativo nell’area riservata inEnasarco, anche in relazione all’eventuale slittamento al primo giorno lavorativo.

Per gli agenti individuali nel 2026 l’aliquota ordinaria è del 17%, ripartita 8,5% alla mandante e 8,5% all’agente. I minimali e massimali cambiano in base al tipo di mandato e non vanno confusi con le scadenze INPS, con il FIRR o con le imposte. Di seguito trovi il calendario, la procedura inEnasarco, esempi di calcolo, il principio di produttività, le regolarizzazioni e i controlli da eseguire per ogni trimestre.

Calendario ENASARCO 2026: tutte le scadenze trimestrali

Provvigioni di competenza Scadenza ordinaria
1° trimestre: gennaio–marzo 2026 20 maggio 2026
2° trimestre: aprile–giugno 2026 20 agosto 2026
3° trimestre: luglio–settembre 2026 20 novembre 2026
4° trimestre: ottobre–dicembre 2026 20 febbraio 2027*

*Il 20 febbraio 2027 è un sabato. La Fondazione indica il 20 febbraio dell’anno successivo quale scadenza ordinaria ricorrente; alcuni calendari operativi considerano il lunedì 22 febbraio 2027 per la ricorrenza in giorno non lavorativo. La data effettivamente applicata va verificata nelle istruzioni inEnasarco e nella distinta del trimestre, anziché supporre uno slittamento automatico senza controllo.

Il calendario ufficiale ENASARCO conferma le quattro ricorrenze e precisa che la distinta è disponibile circa un mese prima della scadenza. In questa pagina il riferimento è all’anno di maturazione delle provvigioni, non a quello in cui l’agente incassa la somma.

Chi deve presentare la distinta e pagare ENASARCO?

Il soggetto tenuto al versamento ordinario è la preponente, ossia la casa mandante. L’azienda trasmette la distinta con le provvigioni dei propri agenti, calcola la contribuzione dovuta tramite il sistema della Fondazione e procede al pagamento. La contribuzione previdenziale dell’agente individuale grava in parte sull’agente, ma non viene normalmente versata mediante un suo F24 personale.

Nel rapporto ordinario la mandante trattiene l’8,5% delle provvigioni soggette a contribuzione a carico dell’agente e aggiunge il proprio 8,5%, fino ai limiti applicabili. L’azienda è responsabile dell’intero versamento anche per la parte trattenuta. La trattenuta va quindi ricostruita nella fattura o nel prospetto provvigionale, mentre il pagamento all’ente segue la distinta inEnasarco.

L’agente deve comunque controllare che le somme risultino dichiarate e che i dati delle mandanti siano coerenti. Se ha più mandati, ogni mandante segue il proprio rapporto contributivo, i propri minimali e massimali; una casa mandante non versa cumulativamente i contributi dovuti dalle altre.

Come funziona l’aliquota ENASARCO del 17%

Per l’agente individuale ordinario l’aliquota complessiva è pari al 17% delle provvigioni soggette alla contribuzione: 8,50% agente e 8,50% impresa preponente. Su 10.000 euro di provvigioni interamente soggette, il contributo teorico è quindi 1.700 euro: 850 a carico dell’agente e 850 a carico dell’azienda.

Le regole ENASARCO includono, secondo la disciplina del mandato, somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto: non soltanto provvigioni di vendita, ma anche premi di produzione, rimborsi spese e altre componenti previste. Il riferimento è la guida ENASARCO alla base contributiva. Perciò la distinta deve partire dai conteggi contrattuali e non limitarsi a trascrivere i bonifici incassati.

L’aliquota del 17% non si estende indiscriminatamente a tutte le società o ai rapporti effettivamente agevolati. Quando la posizione dell’agente è differente dall’impresa individuale ordinaria, vanno controllate le istruzioni specifiche della Fondazione.

Minimali e massimali ENASARCO 2026: tabella aggiornata

Parametro per mandato Plurimandatario Monomandatario
Minimale annuo 515 € 1.026 €
Quota trimestrale del minimale 128,75 € 256,50 €
Massimale annuo provvigionale 30.478 € 45.717 €
Contributo teorico complessivo al massimale (17%) 5.181,26 € 7.771,89 €

Gli importi decorrono dal 1° gennaio 2026 e sono confermati dalla Fondazione ENASARCO: minimali e massimali 2026. La quota teorica a carico dell’agente in caso di raggiungimento del massimale è circa 2.590,63 euro per un rapporto plurimandatario e 3.885,95 euro per uno monomandatario, fatte salve condizioni e arrotondamenti della distinta.

È importante distinguere il massimale provvigionale, cioè la parte di provvigioni sulla quale calcolare il contributo, dal massimo contributivo risultante dall’applicazione dell’aliquota. Il minimale, viceversa, garantisce una soglia contributiva nelle condizioni previste, anche quando le provvigioni sono modeste.

Principio di produttività: quando si paga il minimale per un trimestre senza provvigioni?

La regola richiede una distinzione che spesso viene semplificata erroneamente. Il minimale ENASARCO è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni almeno in un trimestre dell’anno. Se ciò è avvenuto, sono dovute le quote minime relative anche agli altri trimestri di effettiva durata del mandato in cui non sono maturate provvigioni. Se invece il rapporto è stato totalmente improduttivo durante l’intero anno, il minimale non è dovuto.

Quindi non è corretto scrivere che ogni trimestre senza provvigioni azzera autonomamente il minimale. Secondo la guida ufficiale sul minimale, il principio di produttività opera sull’anno e sul singolo rapporto, fermo il criterio di frazionabilità per i mandati iniziati o cessati durante l’anno.

Esempio: un agente plurimandatario con mandato attivo per tutto il 2026 matura provvigioni soltanto nel secondo trimestre. Poiché il mandato è stato produttivo almeno una volta nell’anno, il minimale annuale di riferimento può risultare pari a 515 euro, anche se i trimestri primo, terzo e quarto sono privi di provvigioni. Le integrazioni devono essere calcolate nel modo previsto dalla distinta, senza limitarsi a considerare soltanto il trimestre produttivo.

Mandato iniziato o terminato a metà anno: il minimale si fraziona

Diversamente dal massimale, il minimale è frazionabile per trimestri quando il rapporto inizia o termina durante l’anno. Sono rilevanti i trimestri di effettiva durata del rapporto; se in almeno uno di essi maturano provvigioni, possono essere dovute le quote minime anche per gli altri trimestri di durata senza provvigioni.

Esempio: un mandato plurimandatario inizia a maggio 2026 e prosegue fino a dicembre. L’attività copre tre trimestri (secondo, terzo e quarto). Se nel periodo matura almeno una provvigione, il minimale potenziale del rapporto, in assenza di altre particolarità, è 128,75 × 3 = 386,25 euro. Non si applica invece automaticamente l’intero minimale di 515 euro per quattro trimestri, perché il primo è precedente all’inizio del rapporto.

La stessa logica può interessare un mandato monomandatario con la diversa quota di 256,50 euro per trimestre. Occorre comunque ricostruire le date effettive di inizio e cessazione, perché un mandato dichiarato erroneamente come attivo per l’intero anno può alterare le integrazioni calcolate dal sistema.

Se le provvigioni sono inferiori al minimale, chi paga la differenza?

La quota integrativa necessaria a raggiungere il minimale è interamente a carico della ditta preponente; non va riversata automaticamente sull’agente. Il dato è indicato espressamente dalla Fondazione ENASARCO.

Supponiamo che un plurimandatario con rapporto attivo per l’intero anno maturi soltanto 100 euro di provvigioni soggette a contribuzione nel 2026. Il contributo ordinario sul compenso è 17 euro, di cui 8,50 a carico dell’agente. Se il rapporto risulta produttivo e le condizioni del minimale annuo sono soddisfatte, la contribuzione minima complessiva è 515 euro: la differenza di 498 euro ricade sulla mandante e non aumenta la quota contributiva personale calcolata sulla provvigione.

È per questo che la gestione delle distinte non può essere ridotta al semplice 17% delle provvigioni. Il programma applica minimali, eventuali integrazioni e massimali sulla posizione effettivamente registrata.

Massimale 2026: cosa fare quando viene raggiunto

Il massimale provvigionale non si ripartisce in quattro quote trimestrali e viene verificato cumulativamente per l’intero anno, su ciascun rapporto. Una volta raggiunto, le provvigioni successive non generano ulteriore contribuzione previdenziale ordinaria su quel mandato, ma la ditta deve continuare a dichiarare le provvigioni maturate nelle distinte online.

ENASARCO precisa infatti che le mandanti sono tenute a compilare le distinte anche dopo il massimale, sebbene ciò non determini ulteriori versamenti. Nella distinta compare il segnale di massimale raggiunto, che consente di riconciliare il conteggio delle provvigioni con i contributi effettivamente dovuti. Fonte: FAQ sui servizi online ENASARCO.

Esempio: per un monomandatario le provvigioni contributive cumulate raggiungono 44.000 euro a settembre. Se nell’ultimo trimestre maturano 3.000 euro aggiuntivi, il margine residuo al massimale 2026 è 1.717 euro. L’aliquota ordinaria complessiva del 17% riguarda tale residuo: 291,89 euro teorici complessivi, dei quali 145,95 euro circa a carico dell’agente, salvo regole specifiche e arrotondamenti di gestione. Non si calcola il contributo ordinario sull’intera nuova provvigione.

Come compilare la distinta online inEnasarco, passo per passo

La mandante trova la distinta nell’area riservata inEnasarco normalmente circa 30 giorni prima della scadenza. L’operazione deve essere eseguita con attenzione, perché dopo la conferma la distinta non è più modificabile con una semplice riapertura. Le istruzioni ufficiali ENASARCO distinguono lo stato provvisorio dalla conferma definitiva.

  1. Verificare i mandati: accertare che agenti, inizio e cessazione, tipo di mandato e dati identificativi siano corretti.
  2. Raccogliere le provvigioni maturate: includere gli importi rilevanti in dipendenza del rapporto, per agente e per trimestre.
  3. Compilare la distinta: inserire i dati richiesti; il portale calcola contributi, minimali, massimali e agevolazioni registrate.
  4. Controllare i totali: confrontare provvigioni, trattenute, limiti annuali e importi risultanti con il proprio prospetto contabile.
  5. Salvare e confermare: una distinta provvisoria non costituisce una dichiarazione definitiva; dopo la conferma va conservata la ricevuta o la stampa.
  6. Effettuare il pagamento: utilizzare la modalità associata alla distinta, cioè PagoPA oppure addebito SEPA correttamente attivato.
  7. Verificare l’esito: controllare quietanza PagoPA o movimento bancario e registrare l’operazione nella contabilità dell’azienda.

La sola produzione di un prospetto interno delle provvigioni non prova che la distinta sia stata confermata. Allo stesso modo, l’avviso PagoPA generato non equivale alla prova di pagamento finché non risulta saldato.

Distinta provvisoria, confermata e pagata: tre stati differenti

Il sistema consente di salvare una distinta e riprenderla successivamente. Questo è utile quando mancano i conteggi di una mandante, una rettifica o la verifica dei dati del singolo agente. Ma la distinta salvata in bozza non ha lo stesso valore di quella confermata.

Secondo ENASARCO le distinte provvisorie non confermate entro la scadenza vengono automaticamente eliminate. Dopo la conferma, invece, la distinta diventa definitiva e consultabile, ma non può essere semplicemente modificata. Prima di confermare conviene quindi eseguire la riconciliazione delle provvigioni e dei mandati.

È inoltre distinto il pagamento: la distinta confermata può ancora essere in attesa di addebito o del saldo dell’avviso PagoPA. Per una verifica conclusiva archivia sia la distinta confermata sia la quietanza o la prova bancaria, con indicazione del trimestre di riferimento.

Pagamento PagoPA: quali verifiche fare prima della scadenza

PagoPA è la modalità ordinariamente proposta dal portale quando non è attivo un mandato di addebito bancario idoneo. Dopo la conferma della distinta viene generato l’avviso relativo al pagamento, che può essere saldato tramite i canali abilitati. Il vantaggio è ottenere la traccia della transazione e verificare il corretto abbinamento con la distinta.

La Fondazione ENASARCO chiarisce che PagoPA ha sostituito dal secondo trimestre 2022 il vecchio bollettino MAV per le distinte ordinarie. Non è opportuno consigliare come soluzione standard il MAV tratto da guide datate.

Prima di procedere controlla che l’avviso sia riferito alla distinta e al trimestre corretti, che l’importo comprenda eventuali componenti richieste e che non sia già stata attivata un’altra modalità di incasso. Dopo il pagamento conserva la ricevuta, evitando un secondo versamento perché la registrazione nel portale non risulta ancora immediata.

Addebito SEPA: la distinta va confermata in anticipo

Chi ha attivato l’addebito automatico SEPA deve rispettare un anticipo operativo fondamentale: ENASARCO raccomanda di confermare la distinta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, per consentire i normali tempi del circuito interbancario. Un’approvazione effettuata all’ultimo giorno può causare ritardi e sanzioni, anche se l’IBAN è corretto.

Il mandato SEPA va attivato seguendo la procedura della propria area riservata e della banca. Non basta digitare un nuovo IBAN nell’area personale per presumere che la delega sia immediatamente operativa; la guida al SEPA Direct Debit business-to-business precisa che i tempi tecnici di attivazione possono variare.

Se la distinta propone PagoPA benché sia stato richiesto SEPA, la mandante deve verificare lo stato dell’autorizzazione prima della conferma, senza assumere che il pagamento verrà comunque addebitato. Il metodo applicabile compare in calce alla distinta confermata.

Le scadenze del 20 agosto e del 20 novembre 2026

Il 20 agosto 2026 è la ricorrenza ordinaria del secondo trimestre. Cade nel periodo estivo: proprio per questo la mandante deve verificare prima delle ferie le provvigioni maturate ad aprile, maggio e giugno, e l’eventuale conferma anticipata della distinta se paga tramite SEPA.

La scadenza del 20 novembre 2026 si riferisce invece alle provvigioni maturate fra luglio e settembre. È un momento utile anche per verificare quanto manca al massimale annuale del singolo rapporto e se, nel corso dell’ultimo trimestre, sarà necessario fermare il prelievo contributivo ordinario per superamento del limite.

In entrambi i casi la mandante deve tenere distinto il proprio obbligo ENASARCO dalle scadenze INPS del lavoratore autonomo e dalle imposte della Partita IVA: non sono versamenti intercambiabili e non si compensano fra loro per il solo fatto che riguardino lo stesso agente.

Quarto trimestre 2026: scadenza a febbraio 2027 e controllo del sabato

Le provvigioni maturate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 rientrano nel quarto trimestre contributivo, la cui scadenza ordinaria ricorre il 20 febbraio dell’anno successivo. Nel 2027 la data cade di sabato: per il pagamento è prudente seguire l’indicazione operativa del portale inEnasarco e il calendario aggiornato, senza attendere l’ultimo giorno sulla base di un’ipotesi di proroga.

Il quarto trimestre richiede un controllo particolare perché chiude l’annualità: va verificato se le provvigioni del mandato hanno raggiunto il massimale, se il minimale per i trimestri di effettiva durata è stato correttamente raggiunto e se restano componenti provvigionali da dichiarare.

La scadenza previdenziale del quarto trimestre 2026 non equivale al termine per il FIRR, che ha regole e calendario distinti. Questo evita di associare tutti gli adempimenti ENASARCO alla stessa data di febbraio.

Provvigioni maturate a dicembre ma pagate a gennaio: quale trimestre?

Il contributo ENASARCO è collegato alla maturazione del diritto alla provvigione, non automaticamente al giorno del bonifico o al momento in cui l’agente emette fattura. Se una provvigione matura correttamente a dicembre 2026 e viene pagata a gennaio 2027, occorre verificarne l’imputazione al trimestre ENASARCO 2026 pertinente, anche se l’incasso fiscale avviene successivamente.

Un’azienda che utilizza esclusivamente l’estratto conto bancario per ricostruire la distinta rischia di collocare le provvigioni nel trimestre errato. Serve invece un prospetto che distingua data dell’affare, maturazione della provvigione, emissione della fattura e pagamento.

Per le differenze nella compilazione del documento fiscale e l’esposizione della trattenuta è disponibile la guida alla fattura dell’agente di commercio. Per la determinazione dell’imposta nel forfettario si rimanda invece alla guida al calcolo delle tasse.

Contributi ENASARCO dopo la cessazione di un mandato: distinta ordinaria o G14?

Può accadere che un contratto di agenzia termini ma che alcuni affari conclusi o promossi in precedenza facciano maturare nuove provvigioni dopo la cessazione. Il trattamento contributivo non è automaticamente azzerato dalla fine del rapporto: ENASARCO prevede procedure per i contributi sulle provvigioni residue.

Quando il mandato è cessato nello stesso anno, la Fondazione consente normalmente l’utilizzo della distinta ordinaria, che mantiene in elenco i mandati cessati nell’anno. Quando invece il rapporto è cessato in un anno precedente rispetto alla maturazione della provvigione, si utilizza la distinta G14 online con le indicazioni specifiche del periodo e della data di cessazione.

La guida ENASARCO sui contributi successivi alla cessazione spiega inoltre che bisogna tenere conto dei contributi e del massimale dell’anno di cessazione secondo le istruzioni della Fondazione. Non bisogna trattare un contributo residuale regolarmente maturato come se fosse necessariamente un contributo tardivo soggetto a sanzioni.

Come correggere una distinta già confermata o un versamento insufficiente

Dopo la conferma definitiva non basta entrare nella distinta e sovrascrivere liberamente l’importo. Per regolarizzazioni e integrazioni la Fondazione distingue diverse procedure: in alcuni casi occorre il modello G14 online, in altri il modello di regolarizzazione contributiva.

Secondo la guida ufficiale ENASARCO, G14 si utilizza, tra l’altro, se una distinta già confermata e pagata ha un contributo inferiore al dovuto, per contributi arretrati entro i limiti previsti, per residui di un mandato cessato nell’anno precedente o per determinate rettifiche delle provvigioni. Se invece i versamenti sono stati imputati alla persona sbagliata può essere necessario lo specifico modello di regolarizzazione.

È quindi importante identificare prima il tipo di errore: importo contributivo insufficiente, agente errato, trimestre sbagliato, mancato pagamento o provvigioni residuali. Ogni casistica può avere effetti differenti sulle sanzioni e sul modo di compilare la pratica correttiva. Una nuova distinta ordinaria generata per tentativi non è una soluzione sicura.

Cosa succede se la mandante paga ENASARCO in ritardo?

Il ritardo nel versamento può comportare sanzioni e regolarizzazioni contributive, secondo le condizioni e i meccanismi della Fondazione. Il sistema PagoPA può includere il calcolo automatico delle sanzioni nel pagamento tardivo, mentre l’area riservata permette di verificare le posizioni e le distinte da regolarizzare.

La guida PagoPA ENASARCO richiama proprio la gestione delle sanzioni in caso di pagamento tardivo. Anche la conferma tardiva con mandato SEPA può avere effetti per mancato rispetto dei tempi del circuito bancario.

Se una mandante scopre un’omissione, dovrebbe identificare il trimestre e le provvigioni interessate, verificare se la distinta sia stata confermata, controllare l’effettivo incasso del pagamento e utilizzare la procedura indicata per regolarizzare il caso. L’agente può chiedere il controllo della propria posizione, ma il soggetto obbligato al versamento ordinario resta normalmente la preponente.

Se sei l’agente, come verificare i contributi pagati dalla mandante?

L’agente non deve necessariamente compilare la distinta della preponente, ma può e dovrebbe controllare periodicamente la propria situazione previdenziale e gli importi trattenuti sui compensi. La prima verifica è una riconciliazione fra prospetto delle provvigioni, fatture, trattenuta ENASARCO e informazioni presenti nell’area riservata.

In presenza di più mandati, il prospetto di controllo deve distinguere ogni casa mandante e riportare data di inizio, tipo di rapporto, provvigioni annuali e contributi relativi. Eventuali ritardi di aggiornamento dei dati nel portale vanno gestiti confrontando le comunicazioni e richiedendo chiarimenti alla mandante prima di concludere che un versamento non sia stato eseguito.

La registrazione ai servizi inEnasarco è gratuita. Il controllo tempestivo può essere particolarmente utile prima della cessazione del rapporto, dell’accesso a prestazioni assistenziali o della verifica dell’anzianità contributiva.

Società di persone, società di capitali e contributo assistenziale: attenzione alle differenze

Il calendario trimestrale vale anche per i rapporti soggetti al contributo assistenziale, ma il calcolo non è sempre quello del 17% applicabile all’agente individuale ordinario. Nelle società di persone sono previste regole di ripartizione della posizione e della contribuzione fra i soci, mentre per le società di capitali si applicano specifici scaglioni e aliquote assistenziali.

Per esempio, per le società di capitali il primo scaglione di provvigioni segue un’aliquota assistenziale complessiva del 4%, ripartita secondo le regole della Fondazione; non è corretto applicare automaticamente l’8,5% dell’agente individuale. I criteri sono illustrati nella guida ufficiale sul contributo assistenziale.

Prima di presentare la distinta la mandante deve verificare come è effettivamente iscritto l’agente: persona fisica, società di persone o società di capitali. Il tipo di rapporto e il soggetto giuridico sono elementi che possono modificare la contribuzione pur lasciando invariate le ricorrenze generali del calendario.

Agevolazione ENASARCO giovani agenti: attenzione alla finestra 2021–2023

Il regolamento ENASARCO ha previsto un’agevolazione per i giovani agenti attraverso l’articolo 5-bis, con aliquote complessive dell’11%, 9% e 7% nei tre anni agevolati, oltre a una riduzione del minimale, a condizioni specifiche. Ma la Fondazione ENASARCO indica esplicitamente la finestra di prima iscrizione o ripresa dell’attività nel periodo 2021–2023.

Per questo non è corretto inserire nel calcolo 2026 la riduzione dei giovani agenti come se fosse una nuova agevolazione aperta automaticamente a chi comincia proprio nel 2026. Chi ha una posizione già agevolata deve invece verificare le annualità ancora coperte secondo le regole del beneficio originariamente riconosciuto e la situazione registrata inEnasarco.

Il regime ENASARCO non va confuso con la riduzione INPS del 35% eventualmente riconosciuta ai contribuenti forfettari: sono gestioni e presupposti differenti. Per le conseguenze fiscali e previdenziali complessive consulta la guida sul forfettario per agenti di commercio.

Per calcolare gli accantonamenti con gli scaglioni AEC Commercio 2025 e Industria 2014, presentare domanda di liquidazione e verificare la tassazione, consulta la guida FIRR ENASARCO degli agenti di commercio.

FIRR 2026: scadenza 31 marzo 2027, distinta dal calendario previdenziale

Il FIRR — Fondo indennità risoluzione rapporto non è il contributo previdenziale trimestrale ENASARCO. Si tratta di accantonamenti connessi al rapporto di agenzia secondo la disciplina e gli accordi applicabili, con modalità proprie di determinazione e versamento.

La Fondazione ENASARCO indica come scadenza ordinaria del versamento FIRR il 31 marzo dell’anno successivo: quindi per l’annualità 2026 il riferimento è il 31 marzo 2027. La distinta FIRR non si confonde con quella previdenziale del quarto trimestre che scade a febbraio.

Un altro aspetto da verificare riguarda i mandati cessati durante l’anno: in alcune situazioni l’indennità dell’ultimo anno va liquidata direttamente all’ex agente, secondo le regole contrattuali, invece di essere versata alla Fondazione come avviene per i mandati ancora in corso. Non è dunque sufficiente sommare il FIRR ai contributi ENASARCO ordinari del 17%.

Checklist operativa per ogni scadenza ENASARCO

La mandante può ridurre gli errori utilizzando una procedura ripetibile per ogni trimestre, senza confondere le verifiche amministrative con quelle fiscali personali dell’agente.

  • Prima della distinta: controllare elenco mandati, tipo mono/plurimandatario, date di decorrenza e cessazione e dati di ogni agente.
  • Provvigioni: raccogliere provvigioni maturate, premi, conguagli e altre somme contributivamente rilevanti con documentazione.
  • Contributi: verificare aliquota, eventuali agevolazioni già riconosciute, minimale annuo frazionabile e massimale cumulativo del singolo rapporto.
  • Distinta: confrontare il totale con la contabilità, confermare nei termini e salvare la distinta definitiva.
  • Pagamento: scegliere PagoPA o SEPA attivo; per SEPA rispettare almeno cinque giorni lavorativi di anticipo nella conferma.
  • Dopo il versamento: conservare quietanza, confrontare l’esito con il portale e chiarire gli eventuali scostamenti.
  • A fine anno: controllare il quarto trimestre, l’eventuale raggiungimento dei massimali, i minimali da integrare e la distinta FIRR separata.

Per il controllo delle fatture e della corretta esposizione della trattenuta all’agente è disponibile l’approfondimento fattura e provvigioni per agenti di commercio.

Domande frequenti sulle scadenze ENASARCO 2026

Quando scade il terzo trimestre ENASARCO 2026?

La scadenza ordinaria è il 20 novembre 2026 e riguarda le provvigioni maturate tra luglio e settembre.

Il quarto trimestre 2026 scade il 20 o il 22 febbraio 2027?

Il calendario ufficiale generale indica il 20 febbraio dell’anno successivo, che nel 2027 cade di sabato. Per l’eventuale slittamento operativo al primo giorno lavorativo, indicato in alcuni scadenziari come lunedì 22 febbraio, occorre verificare il termine concretamente applicato dalla Fondazione e dal portale inEnasarco prima di attendere il pagamento.

Il minimale si paga se un trimestre non ha provvigioni?

Se il mandato è stato produttivo in almeno un trimestre dell’anno, il minimale è dovuto anche per gli altri trimestri di effettiva durata, nei limiti del principio di frazionabilità. Un rapporto totalmente improduttivo nell’intero anno non genera il minimale.

Chi versa il contributo ENASARCO dell’agente?

La preponente versa il contributo complessivo e trattiene la quota dell’agente nelle condizioni previste dal rapporto.

Si può modificare una distinta già confermata?

Non semplicemente riaprendola in stato provvisorio. Le rettifiche e integrazioni richiedono le procedure ENASARCO, inclusi il modello G14 o la specifica regolarizzazione quando pertinenti.

Se si raggiunge il massimale non va più trasmessa la distinta?

La mandante deve continuare a indicare le provvigioni maturate nella distinta, anche quando il massimale del singolo rapporto impedisce ulteriori contributi ordinari.

La scadenza del FIRR 2026 coincide con il quarto trimestre?

No. Il quarto trimestre contributivo scade ordinariamente a febbraio 2027, mentre il FIRR relativo al 2026 ha la scadenza ordinaria del 31 marzo 2027.

La riduzione INPS del 35% riduce anche ENASARCO?

No. INPS ed ENASARCO sono sistemi previdenziali distinti: l’eventuale riduzione dei contributi INPS dei forfettari non modifica automaticamente le aliquote ENASARCO.

In conclusione: il controllo delle scadenze ENASARCO non riguarda soltanto quattro date. È necessario verificare provvigioni maturate, posizione dei mandati, minimali, massimali, distinte confermate ed esito dei pagamenti. Conservare un prospetto trimestrale per ciascuna mandante facilita le verifiche anche negli anni successivi.

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