Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà industriali 2026 si richiede dal 30 novembre al 10 dicembre 2026. Il Ministero del Lavoro ha comunicato che l’applicativo “sgravicdsonline” sarà disponibile già dal 2 novembre per preparare le domande: prima di fine novembre è possibile precompilare, ma non trasmettere l’istanza nella finestra ufficiale.
La riduzione contributiva riguarda le imprese con contratti di solidarietà difensivi di tipo A e lavoratori interessati da una riduzione dell’orario superiore al 20%. Il beneficio può ridurre del 35% la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, alle condizioni previste e nei limiti delle risorse stanziate. La novità del comunicato ministeriale del 27 ottobre 2026 è soprattutto operativa: ora sono note le date di apertura e chiusura per presentare le richieste relative all’annualità 2026.
Calendario 2026: quando precompilare e inviare la domanda
La distinzione fra precompilazione e invio effettivo è essenziale. L’azienda può predisporre i dati e la documentazione quando il servizio apre, ma deve completare la trasmissione nella finestra fissata dal Ministero. Salvare una pratica in lavorazione non equivale ad aver presentato la domanda.
| Periodo 2026 | Cosa può fare l’impresa |
|---|---|
| 2–29 novembre | Precompilare l’istanza e verificare i dati nel portale |
| 30 novembre–10 dicembre | Completare la procedura e inviare la domanda |
| Dopo l’invio | Conservare ricevuta e seguire l’istruttoria del Ministero |
La scadenza pubblicata è il 10 dicembre 2026. Il Ministero non indica nel comunicato del 27 ottobre un orario specifico: è quindi prudente non rimandare l’operazione agli ultimi minuti e verificare eventuali avvisi nel servizio online. L’applicativo è raggiungibile dalla sezione “Applicativo sgravicdsonline” o dal portale Servizi Lavoro.
Si tratta della finestra per le istanze di decontribuzione riferite all’anno 2026, non del termine per tutte le operazioni INPS di recupero degli sgravi già autorizzati negli anni precedenti. Le due procedure hanno presupposti, tempi e amministrazioni coinvolte differenti.
Chi può ottenere lo sgravio e quanto vale
La scheda ufficiale del Ministero del Lavoro indica come beneficiarie le imprese che abbiano stipulato, o abbiano in corso, contratti di solidarietà difensivi di tipo A e rispettino le condizioni normative. Non basta avere genericamente ridotto l’orario dei dipendenti: deve trattarsi della specifica fattispecie di contratto di solidarietà che consente la decontribuzione.
Per i lavoratori interessati l’accordo deve comportare una riduzione dell’orario superiore al 20%. La percentuale di beneficio è pari al 35% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro riferiti ai lavoratori ammessi: non è un rimborso del 35% della retribuzione, né una riduzione indistinta di tutti i versamenti dell’impresa. Prima di stimare l’agevolazione occorre individuare lavoratori, periodi e contribuzione effettivamente agevolabile.
La misura può essere riconosciuta per la durata dell’accordo, entro un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, e resta subordinata alle risorse annuali disponibili. L’esistenza di un accordo non garantisce automaticamente l’ammissione: l’impresa deve presentare un’istanza valida e attendere il relativo procedimento amministrativo.
Una verifica preventiva utile consiste nel mettere a confronto la data di sottoscrizione del contratto di solidarietà, il provvedimento di CIGS, il calendario delle riduzioni di orario e le posizioni dei dipendenti coinvolti. In questo modo si evita di sommare periodi o lavoratori che non rientrano nel beneficio. La disciplina è quella richiamata dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 510/1996 e dai successivi provvedimenti attuativi indicati nella pagina istituzionale.
Domanda online “sgravicdsonline”: accesso, dati e documenti
Le domande si presentano esclusivamente tramite l’applicativo web ministeriale, non attraverso una domanda ordinaria sul portale INPS. L’accesso al servizio di decontribuzione è consentito, secondo le istruzioni ministeriali attuali, con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Conviene verificare prima che l’utente incaricato possa operare per l’azienda e che i recapiti utilizzati siano aggiornati.
Il manuale dell’applicazione pubblicato dal Ministero descrive la compilazione per sezioni: dati aziendali e recapiti, unità produttive e periodi, dati dell’accordo, lavoratori interessati e importo stimato dello sgravio. È un manuale di versione precedente, utile per preparare i documenti; l’interfaccia e i campi effettivamente richiesti vanno comunque confermati nell’applicativo disponibile nel 2026.
Per arrivare alla compilazione con informazioni coerenti è opportuno avere disponibili i dati identificativi dell’impresa, i riferimenti dei contratti di solidarietà, le date e le unità produttive coinvolte, i dati della domanda CIGS collegata, il numero dei lavoratori e la stima dell’agevolazione richiesta. Il manuale ministeriale contempla anche il caricamento di un elenco dei lavoratori su modello dedicato. La documentazione deve corrispondere ai periodi oggetto della domanda, non genericamente all’intera storia aziendale.
Attenzione alla regola una domanda per ciascun contratto di solidarietà. Anche quando due accordi sono consecutivi, la scheda del Ministero richiede istanze distinte se si tratta di accordi separati. Al contrario, per un singolo accordo la richiesta deve riferirsi all’intero periodo di riduzione oraria previsto dall’accordo. Questa distinzione va controllata prima dell’invio, perché può incidere sul numero delle istanze da predisporre.
L’imposta di bollo, ove dovuta per l’istanza, deve essere pagata esclusivamente con PagoPA usando la funzione integrata. Il Ministero precisa che, senza il pagamento tramite tale sistema, l’applicativo non consente l’invio. Per questo il pagamento non va trattato come un adempimento successivo alla trasmissione: è un passaggio da completare nel percorso di presentazione.
Dopo la compilazione è necessario utilizzare la funzione di invio o finalizzazione e verificare che l’operazione risulti completata. La bozza salvata non basta. Conservare la conferma e i riferimenti della domanda, così da poter ricostruire la trasmissione e seguire eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento.
I controlli prima dell’invio: errori che possono bloccare l’istanza
Prima della data di invio conviene verificare che l’accordo sia effettivamente un contratto di solidarietà difensivo agevolabile, che la percentuale di riduzione oraria dei dipendenti considerati sia superiore al 20% e che i periodi dichiarati siano coerenti con la documentazione CIGS. La mera esistenza di una crisi aziendale o di una riduzione concordata dell’orario non prova da sola l’accesso alla misura.
Un secondo controllo riguarda i rapporti di lavoro e i dati contributivi. I nominativi, le unità produttive e i periodi riportati nell’istanza devono essere confrontati con i documenti aziendali, perché incoerenze fra accordo, provvedimenti e domanda possono richiedere successivi chiarimenti. L’impresa deve inoltre verificare gli altri requisiti di legge applicabili alle agevolazioni contributive, compresa la regolarità contributiva ove richiesta: la verifica del DURC online è una delle operazioni preventive da non trascurare.
Il terzo controllo è amministrativo: l’impresa deve sapere chi accede al portale, disporre del metodo di autenticazione ammesso, completare il bollo tramite PagoPA e distinguere lo stato “in compilazione” dallo stato di domanda realmente finalizzata. Se il servizio mostra errori o dati non allineati, occorre risolverli prima della chiusura della finestra. Una ricevuta di pagamento del bollo, da sola, non dimostra che la domanda sia stata trasmessa.
Infine, lo sgravio non deve essere dato per già spendibile al momento della richiesta. Presentazione, istruttoria, eventuale autorizzazione e successiva fruizione contributiva sono fasi differenti. Anche quando tutti i requisiti sostanziali sembrano soddisfatti, è il procedimento previsto dalla normativa a stabilire le condizioni di riconoscimento delle somme.
Domanda al Ministero e recupero con UNIEMENS non sono la stessa cosa
La comunicazione del 27 ottobre 2026 riguarda l’accesso al beneficio per l’annualità 2026: il datore di lavoro deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro dentro la finestra temporale stabilita. Non indica una nuova causale UNIEMENS per recuperare immediatamente importi non ancora ammessi, e non sostituisce i successivi provvedimenti di autorizzazione.
Su Regimeminimi.com è già disponibile la guida sgravio contributivo per contratti di solidarietà: imprese ammesse e recupero UNIEMENS. Quell’approfondimento esamina il messaggio INPS 2758 dell’8 settembre 2026, che riguarda specifiche imprese già autorizzate, e illustra codice di autorizzazione 1W, causale L972 e modalità di conguaglio. Sono informazioni utili dopo la fase di ammissione, ma non descrivono la procedura di presentazione delle nuove domande.
Non va quindi confusa la scadenza del 10 dicembre per inoltrare la richiesta 2026 con la scadenza del 16 dicembre 2026 per il conguaglio indicata nella precedente comunicazione INPS per determinate aziende già ammesse. I destinatari e l’operazione richiesta sono diversi. Chi deve presentare la domanda ora non deve utilizzare automaticamente le istruzioni di recupero relative a un decreto già emesso per un’altra impresa.
FAQ: domande frequenti sullo sgravio 2026
Qual è la scadenza delle domande di sgravio per contratti di solidarietà 2026?
Le domande possono essere trasmesse dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 tramite “sgravicdsonline”. Dal 2 novembre è prevista la precompilazione, che non equivale all’invio della domanda.
Quanto vale la riduzione contributiva?
In presenza dei requisiti la misura consiste in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per lavoratori interessati da un taglio dell’orario superiore al 20%. Vale entro i limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa.
Si può inviare una sola domanda per due accordi consecutivi?
No, se gli accordi sono distinti: il Ministero richiede un’istanza separata per ciascun contratto di solidarietà, anche nel caso di accordi consecutivi. La domanda riferita a un accordo deve coprire il relativo periodo di riduzione oraria.
L’invio della domanda autorizza subito il recupero dei contributi?
No. L’inoltro apre il procedimento di richiesta. L’eventuale recupero in UNIEMENS segue le istruzioni INPS e i provvedimenti di ammissione applicabili alle imprese interessate.
Le fonti ufficiali sono il comunicato del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2026, la pagina ministeriale sui beneficiari e sulle modalità di domanda e la pagina del servizio di presentazione. La verifica finale va fatta sulle eventuali comunicazioni operative pubblicate durante l’apertura del portale.
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Caterina
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