Il SINFI si estende alle infrastrutture subacquee: il decreto MIMIT del 28 agosto 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, modifica la disciplina del catasto nazionale delle infrastrutture e introduce un modello dati dedicato alle reti presenti in acqua. La nuova disciplina interessa soprattutto operatori delle reti di comunicazione, gestori di infrastrutture e soggetti pubblici coinvolti nel censimento e nella tutela di reti e collegamenti strategici.
La novità non è un contributo economico e non apre uno sportello per richiedere fondi: aggiorna il quadro tecnico e informativo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), includendo cavi sottomarini e altri elementi di interconnessione in ambiente subacqueo. Un punto centrale è la limitazione dell’accesso ai dati sensibili relativi a tali infrastrutture. Il testo ufficiale è pubblicato in Gazzetta con il codice 26A05163.
Che cos’è il SINFI e cosa cambia con il decreto 2026
Il SINFI è il sistema informativo nazionale che raccoglie e organizza i dati sulle infrastrutture fisiche utili allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica. È stato istituito con il decreto dell’11 maggio 2016 ed è stato successivamente aggiornato, fra l’altro, nel 2019. La sua funzione è favorire la conoscenza delle infrastrutture esistenti e rendere più efficiente la pianificazione delle reti.
Il decreto del 28 agosto 2026 integra esplicitamente gli elementi di rete presenti nel soprasuolo, nel sottosuolo o in ambiente subacqueo. Accanto ai modelli dati già previsti compare quindi un «modello dati subacqueo». Viene inoltre sostituito l’allegato A del decreto istitutivo, che costituisce il riferimento tecnico da esaminare per le specifiche di rappresentazione delle informazioni.
L’intervento risponde all’esigenza di coordinare il catasto delle infrastrutture con l’evoluzione del diritto europeo e nazionale sulla connettività e sulla sicurezza delle reti. Non significa però che tutte le informazioni siano liberamente consultabili dagli utenti del sistema.
Quali infrastrutture subacquee entrano nel nuovo perimetro
La definizione introdotta dal decreto è ampia. Per «ambiente subacqueo» si intendono il fondo, il relativo sottosuolo e la colonna d’acqua sovrastante di laghi, corsi d’acqua e altre acque interne, oltre alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale.
Il riferimento non è quindi limitato ai cavi che attraversano il mare: comprende, nei limiti del perimetro normativo, anche le infrastrutture collocate nelle acque interne. La disciplina riguarda le infrastrutture fisiche di interconnessione rappresentate nel SINFI, non una generica anagrafe di qualunque opera installata sott’acqua.
Per gli operatori tecnici questo aggiornamento rende importante distinguere le informazioni relative ai diversi ambienti e verificare il nuovo tracciato previsto dall’allegato A. La documentazione ministeriale e i servizi del SINFI restano i riferimenti per capire quali dati debbano essere rappresentati, con quali specifiche e attraverso quali procedure applicabili al singolo gestore.
Accesso riservato ai dati: cosa prevede il decreto sulle reti subacquee
La modifica più delicata riguarda la consultazione. Il nuovo comma inserito nell’articolo 8 del decreto istitutivo esclude l’accesso alle informazioni relative alle infrastrutture subacquee, fatta eccezione per gli enti preposti alla sicurezza.
Questi enti possono ottenere le informazioni soltanto a seguito di una richiesta motivata e secondo modalità di condivisione definite da accordi operativi sottoscritti tra le parti. Il testo stabilisce inoltre il divieto di pubblicazione a terzi.
È importante quindi non presentare la novità come una mappa pubblica consultabile da chiunque: il SINFI incorpora anche informazioni infrastrutturali che devono essere protette per ragioni di sicurezza e resilienza delle reti. Le regole di accesso per gli utenti professionali devono essere verificate in base al tipo di dato e alle autorizzazioni previste.
Quali soggetti devono verificare i nuovi adempimenti
La normativa interessa soprattutto chi detiene, gestisce o deve comunicare informazioni su infrastrutture di rete e interconnessioni, non ogni impresa che utilizza Internet o possiede un normale abbonamento telefonico. Per i soggetti già coinvolti negli obblighi del SINFI è opportuno controllare il decreto aggiornato e la documentazione tecnica di sistema.
Una verifica operativa può seguire quattro passaggi: identificare se l’organizzazione gestisce infrastrutture rientranti nella definizione; verificare se i dati subacquei siano già censiti; confrontare i propri archivi con il nuovo modello dati subacqueo; controllare le modalità autorizzate di comunicazione e di accesso alle informazioni. L’eventuale adeguamento dipende dalla posizione del soggetto e dalle specifiche tecniche applicabili.
Il decreto non introduce una nuova scadenza generalizzata per tutti i titolari di Partita IVA e non annuncia una procedura di domanda per finanziare lavori su cavi subacquei. Sarebbe quindi errato confondere l’obbligo di rappresentazione dei dati, quando applicabile, con un bando di agevolazione.
Rapporto con il regolamento UE 2024/1309 e la legge 9/2026
Il provvedimento MIMIT richiama il regolamento (UE) 2024/1309, noto come regolamento sull’infrastruttura Gigabit, e la legge 26 gennaio 2026, n. 9, dedicata alla sicurezza delle attività subacquee. Questi riferimenti spiegano perché il sistema informativo debba comprendere infrastrutture non più riconducibili al solo sottosuolo terrestre.
La finalità è migliorare conoscenza e gestione delle reti, senza sacrificare le cautele necessarie per le infrastrutture strategiche. Per gli operatori questo comporta l’esigenza di trattare la condivisione dei dati come un tema insieme tecnico, regolatorio e di sicurezza.
Il decreto di ottobre è distinto dalle risorse annunciate dal MIMIT per la digitalizzazione e la connettività, già analizzate da RM nell’articolo MIMIT: 140,2 milioni per innovazione e infrastrutture digitali. In quel caso si tratta di assegnazioni finanziarie; qui l’oggetto principale sono le regole di censimento e protezione delle informazioni.
Documenti ufficiali da consultare
La fonte normativa è il decreto del 28 agosto 2026, codice 26A05163, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026. Il MIMIT pubblica il decreto e il nuovo allegato A, che contiene le specifiche tecniche aggiornate.
Il portale ufficiale SINFI ha illustrato l’estensione del catasto all’ambiente subacqueo e la limitazione della consultazione dei dati. Prima di assumere obblighi, termini o modalità operative specifiche, i gestori interessati devono fare riferimento alla normativa applicabile e alla versione aggiornata della documentazione tecnica del sistema.
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