Società di ingegneria e Società tra Professionisti (STP) non sono la stessa cosa. Nel 2026 un gruppo di ingegneri può esercitare attraverso una società di ingegneria (SdI), una società di professionisti (SdP) oppure una STP, ma cambiano forma giuridica, soci ammessi, requisiti di iscrizione, organizzazione degli incarichi, fisco e versamento del contributo integrativo Inarcassa. Per la STP è decisiva la prevalenza dei professionisti nelle decisioni societarie; una società di ingegneria può invece organizzarsi con soci di capitale e professionisti anche dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle norme sulle prestazioni riservate.
Le novità del 2026 sono due: il Regolamento Generale Società Inarcassa si applica dal 1° gennaio 2026 alle tre forme e chiarisce registrazione, base del 4%, deduzioni e versamenti; la legge 190/2025 ha modificato la regola della maggioranza qualificata dei soci professionisti nelle STP. Questa guida riguarda soprattutto la scelta e la gestione della struttura societaria degli ingegneri, non l’apertura della singola Partita IVA né la parcella individuale.
Esempio di partenza: tre ingegneri vogliono condividere una società di progettazione, mentre un investitore desidera entrare nel capitale. Occorre chiarire se la società sarà una STP con attività professionale esclusiva e maggioranza professionale garantita oppure una società di ingegneria con organizzazione imprenditoriale e professionisti abilitati responsabili dei servizi. Non basta registrare una SRL con un codice ATECO tecnico per considerarla automaticamente STP.
STP, società di ingegneria e società di professionisti: le differenze
L’approfondimento ufficiale Inarcassa sul Regolamento Generale Società distingue tre modelli: società di ingegneria (SdI), società di professionisti (SdP) e società tra professionisti (STP). La distinzione non si limita all’acronimo: incide sulla compagine sociale, sull’iscrizione ordinistica e su chi deve versare il contributo integrativo alla Cassa.
| Modello | Forma e soci | Caratteristica principale |
|---|---|---|
| Società di ingegneria (SdI) | Società di capitali, come SRL o SPA, oppure cooperative nei casi previsti; possibili soci finanziatori | Organizzazione imprenditoriale dei servizi con ingegneri/architetti abilitati anche soci, dipendenti o collaboratori |
| Società di professionisti (SdP) | Società di persone tra professionisti iscritti agli Albi o cooperative ammesse | Forma prevista dalla disciplina dei servizi tecnici; non coincide con STP ex legge 183/2011 |
| Società tra professionisti (STP) | Forma societaria consentita dalla legge 183/2011, anche SRL; professionisti e, entro i limiti legali, soci investitori | Oggetto professionale esclusivo, prevalenza dei soci professionisti nelle decisioni, iscrizione ordinistica speciale |
| Studio associato | Esercizio associato della professione fuori dalle tre qualificazioni precedenti quando non costituito come società regolata | Disciplina contrattuale, tributaria e previdenziale propria, da verificare in concreto |
Le società di ingegneria sono disciplinate anche dalle norme sui servizi di progettazione previsti dal D.Lgs. 36/2023, in particolare articolo 66, e dalle regole attuative applicabili per le commesse pubbliche. Non è necessario che ogni socio sia ingegnere; è invece indispensabile che le prestazioni riservate siano effettivamente eseguite da professionisti abilitati nelle condizioni richieste dalla legge.
La STP segue l’articolo 10 della legge 183/2011 e il D.M. 34/2013. Può essere multidisciplinare, quindi riunire ingegneri e architetti o professionisti di altri Ordini, quando vengono rispettati gli adempimenti e i requisiti propri della professione e della società. L’organizzazione societaria non sostituisce abilitazione personale e iscrizione all’Albo dell’ingegnere, né la responsabilità di chi esegue e firma le attività riservate.
Le società di professionisti previste per i servizi di architettura e ingegneria nella disciplina degli appalti sono una figura distinta dalla STP. Non vanno confuse soltanto perché le due espressioni sembrano sinonimi. Prima di scegliere una denominazione o predisporre lo statuto, bisogna verificare quale fattispecie legale si intende costituire.
Regole per le STP nel 2026: soci, maggioranza e iscrizione all’Ordine
La legge 18 dicembre 2025, n. 190 ha modificato il requisito di prevalenza nella STP. Nel testo dell’articolo 10 della legge 183/2011, il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, rispettando le regole del modello societario prescelto. Non è corretto continuare a descrivere il vecchio requisito come se imponesse sempre e simultaneamente due terzi di teste e due terzi di capitale.
La norma chiarisce inoltre che patti sociali o parasociali contrari a questa regola non permettono di aggirarla. La perdita dei requisiti può portare allo scioglimento e alla cancellazione dall’Albo, salvo ripristino entro il termine legale di sei mesi. Per questo la verifica va fatta su statuto, diritti di voto e compagine effettiva, non soltanto sulla tabella percentuale delle quote.
Esempio: tre ingegneri professionisti e un investitore intendono costituire una STP-SRL. Non basta guardare al rapporto numerico tre contro uno. Occorre verificare quali partecipazioni hanno, il sistema delle votazioni e se i soci professionisti possono realmente raggiungere i due terzi richiesti nelle deliberazioni. Un investimento che comporti speciali diritti di voto potrebbe alterare la verifica anche se l’investitore possiede una quota nominalmente modesta.
La STP deve prevedere l’esercizio esclusivo dell’attività professionale nel proprio oggetto sociale, regole per eseguire le prestazioni attraverso soci che possiedono i requisiti, informazione al cliente e copertura assicurativa pertinente. L’iscrizione richiede gli adempimenti al Registro delle Imprese e nella sezione speciale dell’Ordine competente secondo il modello applicabile; una normale visura di SRL non sostituisce l’iscrizione ordinistica.
Una STP multidisciplinare di ingegneri e architetti richiede particolare attenzione alla scelta dell’Ordine presso cui iscrivere la società e alla ripartizione degli incarichi fra soci abilitati. Per la diversa prospettiva della professione architettonica rimane disponibile la guida STP per architetti; qui la comparazione è più ampia e comprende le società di ingegneria.
Come costituire una società di ingegneria o una STP
La procedura deve partire dal tipo di servizi che i clienti acquisteranno: progettazione civile o industriale, consulenza impiantistica, direzione lavori, collaudi, verifiche, attività multidisciplinari o incarichi di ingegneria integrata. Cambia molto fra una struttura composta soltanto da soci professionisti e una SRL che impiega tecnici abilitati, collaboratori e capitale esterno.
- Definisci servizi e oggetto sociale. Verifica se lo statuto descrive una STP a oggetto professionale esclusivo oppure una società di ingegneria secondo il modello prescelto.
- Individua soci e responsabilità. Controlla abilitazioni, Albi, diritti di voto, amministratori, eventuali finanziatori e ruoli tecnici; per una STP applica la maggioranza dei due terzi aggiornata.
- Prepara l’atto costitutivo. Valuta forma di società di persone, società di capitali o cooperativa nei casi ammessi, capitale, governance e gestione degli incarichi.
- Completa registrazioni e iscrizioni. La procedura societaria comprende Registro delle Imprese, Partita IVA, PEC e le ulteriori formalità; per una STP serve la sezione speciale dell’Ordine.
- Organizza le prestazioni riservate. Nomina e verifica professionisti abilitati, responsabilità delle firme, direzione tecnica e ruoli richiesti per i lavori pubblici.
- Imposta RC e incarichi. La copertura societaria deve essere coerente con lavori, firme tecniche, collaboratori, massimali, retroattività e responsabilità effettivamente assunte.
- Attiva gli adempimenti Inarcassa. Verifica l’obbligo di registrazione della società, comunicazione annuale e chi versa il contributo integrativo del 4%.
Per partecipare a gare di progettazione pubbliche non basta costituire una società: l’ANAC chiarisce diversi requisiti per i servizi di ingegneria e architettura. La disciplina dei requisiti tecnici e organizzativi, dei soggetti ammessi e degli eventuali direttori tecnici dipende dal Codice dei contratti pubblici e dalle relative disposizioni applicabili alla procedura.
Non confondere inoltre la società di ingegneria con una normale impresa di costruzioni. Il Regolamento Inarcassa 2026 disciplina anche alcune società che realizzano commesse chiavi in mano quando comprendono servizi professionali di ingegneria o architettura, ma non qualsiasi società edile va qualificata automaticamente nel medesimo modo. Occorre analizzare contratti, oggetto sociale e prestazioni effettivamente svolte.
Inarcassa 2026: registrazione, contributo integrativo e soggetti obbligati
Il Regolamento Generale Società Inarcassa, applicabile dal 1° gennaio 2026, comprende società di ingegneria, società di professionisti e STP operanti nel settore. Inarcassa chiarisce che l’obbligo di registrazione può sorgere già in presenza dell’oggetto sociale che contempla servizi professionali di ingegneria o architettura, anche se l’attività non è ancora concretamente fatturata. La registrazione della società è un adempimento diverso dall’iscrizione previdenziale personale del socio.
La domanda di registrazione deve essere comunicata, nei casi previsti, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui si acquisiscono i requisiti. L’ente può procedere d’ufficio in caso di omissione. Una STP iscritta nella sezione speciale dell’Ordine non deve presumere che questo esaurisca anche l’adempimento previdenziale: verificare registrazione Inarcassa e dati societari è una fase autonoma.
Le società applicano ordinariamente il contributo integrativo Inarcassa del 4% sui corrispettivi professionali soggetti alla disciplina della Cassa e rilevanti ai fini IVA, con le esclusioni previste, tra cui le prestazioni extraterritoriali secondo il Regolamento. Il contributo è ripetibile sul committente e deve essere versato anche quando il cliente non abbia ancora pagato la fattura, secondo le regole dell’obbligazione contributiva.
La differenza decisiva è chi versa. Le società di ingegneria (e determinati soggetti equiparati) sono tenute direttamente al pagamento del contributo integrativo al netto delle deduzioni ammesse. Per le società di professionisti e le STP, invece, il versamento del contributo attribuibile alle prestazioni degli ingegneri e architetti grava sui singoli soci professionisti, secondo le regole della Cassa e la corretta ripartizione dei dati societari. Un 4% identico in fattura non implica lo stesso versante previdenziale.
| Tema previdenziale | Società di ingegneria | Società di professionisti / STP |
|---|---|---|
| Registrazione societaria | Regolamento Inarcassa 2026, se ricorrono i presupposti | Regolamento Inarcassa 2026, da coordinare con iscrizione ordinistica STP |
| Contributo integrativo | 4% sui corrispettivi professionali imponibili nei termini del regolamento | 4% sui corrispettivi pertinenti, con ripartizione ai soci professionisti |
| Soggetto che versa l’integrativo | Società stessa, al netto delle deduzioni spettanti | Soci ingegneri/architetti, secondo posizione e quota attribuita |
| Contributo soggettivo personale | Da verificare sulla posizione del singolo ingegnere | Da verificare sulla posizione personale dei soci professionisti |
| Comunicazione annuale | Dati societari e volume d’affari professionale | Dati della società, soci, Albi e quote, inclusi i ricalcoli necessari |
Inarcassa precisa anche che il 4% si applica alle prestazioni professionali fatturate ad altri professionisti e società nei casi previsti. Per evitare un doppio versamento del contributo, la società può dedurre in dichiarazione, nei limiti consentiti, il contributo già addebitato da collaboratori e soggetti professionali terzi, purché sussistano i requisiti e la società non sia il committente finale.
La deduzione segue il principio di cassa indicato nel Regolamento: conta il pagamento della fattura del fornitore comprensiva del 4%, non soltanto la data di ricezione del documento. Inoltre, il contributo versato in eccedenza rispetto alla capienza dell’anno non può essere riportato automaticamente in un anno successivo. Per uno studio con numerosi subconsulenti questo è un elemento importante della gestione contabile.
Il termine ordinario della dichiarazione Inarcassa rimane il 31 ottobre; dal 2025 il versamento del contributo integrativo da parte dei soggetti tenuti può essere effettuato entro il 31 dicembre secondo la disciplina applicabile. Inarcassa descrive anche le condizioni per inviare la dichiarazione in ritardo senza sanzione entro il 31 dicembre, mantenendo regolare il pagamento. Per gli appuntamenti annuali conviene consultare anche scadenze Inarcassa, distinguendo gli adempimenti societari da quelli dei professionisti individuali.
Tasse, IRES, IVA e contabilità: come scegliere la struttura
La STP non applica automaticamente il regime fiscale forfettario del singolo professionista. Il forfettario disciplinato dalla legge 190/2014 è destinato alle persone fisiche in possesso dei requisiti; una STP o una SRL di ingegneria non diventa forfettaria perché i suoi soci fatturano poco. Questo è un errore frequente quando si confronta una Partita IVA individuale con una struttura societaria.
Per una SRL-STP o una SRL di ingegneria, il reddito della società segue in via ordinaria le regole del reddito d’impresa dei soggetti IRES, con aliquota IRES ordinaria del 24%, salvo specifiche disposizioni applicabili; possono inoltre rilevare IRAP, IVA, obblighi di bilancio e imposte collegate ai compensi o agli utili percepiti dai soci. La forma professionale STP non cancella la qualificazione tributaria della SRL.
Una STP costituita come società di persone può invece seguire il regime di imputazione del reddito ai soci previsto per la specifica forma societaria, anziché pagare l’IRES come una SRL. Non è quindi corretto confrontare ogni STP con una SRL assumendo aliquote o contributi sempre identici. L’Amministrazione finanziaria distingue nelle istruzioni 2026 i redditi d’impresa dichiarati dalle STP per le attività tecniche.
Esempio semplificato: due ingegneri formano una STP-SRL, che ha ricavi professionali, spese documentate, dipendenti e un utile fiscale proprio. La società può pagare IRES sul reddito d’impresa e deve gestire l’IVA e le formalità proprie della società; i soci possono essere fiscalmente e previdenzialmente interessati da compensi, attività professionale svolta e distribuzioni di utili secondo regole diverse. Non è corretto applicare il 24% all’intero fatturato né concludere che un’aliquota societaria descriva da sola il carico fiscale complessivo.
La responsabilità patrimoniale cambia con il tipo societario, ma la responsabilità professionale personale per attività riservate non scompare soltanto perché esiste una SRL. La struttura deve valutare assicurazione per la società e coperture dei professionisti che firmano e svolgono incarichi. Per coperture, massimali e rischi di progettazione consulta assicurazione RC professionale ingegneri.
La scelta va effettuata su un piano economico: volumi di incarico credibili, costi del personale e dei collaboratori, software tecnici, responsabilità per contratti, canoni di sede, contabilità, imposte sulle società e sul singolo professionista, contributi Inarcassa e disponibilità finanziarie. La guida al regime ordinario dell’ingegnere individuale è utile soltanto come termine di confronto, perché descrive l’IRPEF del singolo e non l’IRES della società.
Incarichi, pubbliche gare e fatturazione della società
Per i servizi di ingegneria destinati alla Pubblica Amministrazione, il Codice dei contratti pubblici identifica differenti operatori economici ammessi e requisiti di capacità e qualificazione. Le società devono controllare disposizioni e allegati vigenti, direttore tecnico quando previsto, competenze e ruoli dei firmatari, documentazione amministrativa, regolarità contributiva e adempimenti associati al singolo bando.
Una società che lavora in ingegneria integrata o per commesse di progettazione e costruzione non dovrebbe confondere la qualificazione SOA dell’impresa esecutrice con i requisiti propri dei progettisti. La disciplina dei contraenti generali e degli appalti integrati può richiedere controlli aggiuntivi, fra cui la corretta individuazione dei professionisti abilitati e la quota di prestazioni tecniche rilevante per Inarcassa.
In fatturazione serve distinguere il corrispettivo del servizio tecnico da eventuali attività ulteriori e dalla rivalsa integrativa Inarcassa. Il 4% deve essere esposto secondo il regime previdenziale effettivamente applicabile e la corretta territorialità IVA; il trattamento va impostato prima di inviare al cliente le prime fatture. Per la sola prestazione dell’ingegnere individuale, che è un soggetto distinto dalla società, consulta la fattura dell’ingegnere ordinario con IVA e ritenuta.
Quando la società riceve fatture di collaboratori iscritti a Inarcassa, il gestionale dovrebbe tracciare almeno: fatture passive con 4% integrativo, momento dell’effettivo pagamento, soggetto prestatore, tipo di prestazione, ruolo della società nella commessa e quota di contributo potenzialmente deducibile. Senza questi dati la dichiarazione annuale può riportare valori incoerenti e comportare rettifiche o contestazioni.
Quale modello conviene e domande frequenti
Per scegliere fra attività individuale, società di persone, STP-SRL e società di ingegneria è utile partire da chi deve assumere gli incarichi e chi deve finanziarli. Se gli incarichi devono essere eseguiti principalmente da soci iscritti all’Albo e interessa una struttura a oggetto professionale esclusivo, la STP può essere una soluzione coerente. Se il progetto richiede un’organizzazione imprenditoriale più ampia, investimenti esterni e tecnici anche dipendenti o collaboratori, la società di ingegneria può rispondere meglio al modello operativo.
Non esiste una forma societaria universalmente più conveniente in termini fiscali. I costi di costituzione, bilancio, previdenza, responsabilità, personale e compliance devono essere simulati sulla base delle attività reali, senza usare una soglia fissa di ricavi per decretare automaticamente il passaggio a SRL. Prima dell’atto costitutivo è utile far leggere insieme lo statuto a un notaio e a un consulente fiscale/previdenziale che conosca le particolarità di Inarcassa.
Una STP di ingegneri può avere soci investitori?
Sì, entro le condizioni dell’articolo 10 della legge 183/2011. La riforma della legge 190/2025 richiede che numero o partecipazione dei professionisti garantiscano comunque la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci. Le regole del modello societario e gli eventuali diritti speciali vanno verificati concretamente.
Una SRL che svolge ingegneria è automaticamente una STP?
No. La STP deve possedere i requisiti di legge e completare gli adempimenti, inclusa l’iscrizione nella sezione speciale dell’Ordine. Una SRL che esercita servizi di ingegneria può invece ricadere nella distinta figura di società di ingegneria; non basta il codice ATECO a decidere.
Chi versa il 4% Inarcassa in una società di ingegneria?
La società di ingegneria è normalmente tenuta direttamente al versamento del contributo integrativo dovuto; nelle società di professionisti e nelle STP gli obblighi di versamento ricadono invece sui singoli soci professionisti ingegneri e architetti secondo le regole del Regolamento. Il dettaglio dipende dalla natura della struttura e dalle prestazioni.
Una STP-SRL di ingegneri può adottare il forfettario?
No, il regime forfettario della legge 190/2014 riguarda le persone fisiche che soddisfano i requisiti. Una SRL-STP determina il proprio reddito secondo la disciplina societaria ordinaria, non mediante il coefficiente di redditività della Partita IVA individuale.
In sintesi: nel 2026 società di ingegneria, società di professionisti e STP hanno requisiti e adempimenti differenti. Prima di scegliere la struttura verifica soci, diritti di voto, iscrizione ordinistica, servizi che saranno venduti, fiscalità societaria e obblighi Inarcassa. Le novità decisive sono il Regolamento Generale Società dal 1° gennaio 2026, la registrazione previdenziale anche in base all’oggetto sociale, il diverso soggetto che versa il 4% e la nuova disciplina della maggioranza professionale delle STP.
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