• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
    • Aprire Partita Iva
    • Domande e risposte
    • Fisco
    • Guide base
    • Investing
    • Regime forfettario
  • News
  • Login

Società e regime forfettario

Home > Regime forfettario > Società e regime forfettario

Argomenti del post

Toggle
  • Società e regime forfettario
  • Le cause ostative
  • Regime forfettario ed Srl
  • Il controllo diretto ed indiretto di Srl
  • Attività economica della Srl
  • Conclusioni
  • Contattaci

Società e regime forfettario

Oggi parliamo di un argomento molto interessante ed indaghiamo sulle società e regime forfettario.
In particolare vediamo se un socio di una S.r.l. può avere una partita Iva ed adottare il regime forfettario.
Innanzitutto come saprai, la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfettario.

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi pari ad 65.000 € indipendentemente dall’attività esercitata.
E’ stato precisato che, in caso di svolgimento di più attività, per applicare il regime forfetario, il limite di 65.000 € è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivante dalle diverse attività esercitate.

Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro).
Inoltre, sono state riformulate altre cause ostative al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Problemi con il tuo commercialista?

Abbonati al servizio, un nostro esperto si prenderà cura della tua partita Iva.

Guarda le nostre Tariffe

Le cause ostative

In questo contributo, dedicato alle società e regime forfettario, ci occupiamo in modo particolare, di una delle nuove cause ostative quella disciplinata dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La disposizione prevede che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico dei tributi diretti ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

Regime forfettario ed Srl

Affinché operi la causa ostativa per un socio di una s.r.l. ad adottare, con la propria partita Iva, il regime forfetario è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  2. dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Il controllo diretto ed indiretto di Srl

Per capire quando il socio ha il controllo diretto e indiretto di S.r.l., occorre richiamare l’art. 2359 primo e secondo comma del codice civile.

Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:

  1. quando un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. se si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. quelle che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La circolare 9/E dell’aprile 2019, ha precisato che opererà la causa ostativa anche nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfettario al 50% in una S.r.l..

Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile richiamando “i voti spettanti a società controllate, a  società fiduciarie e a persona interposta”.
Sempre la circolare 9/E ha specificato che si considera “persona interposta” il coniuge, il parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Attività economica della Srl

La circolare 9/E ha precisato che la causa ostativa in oggetto si applica  quando le attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla S.r.l., indipendentemente dai codici ATECO 2007, dichiarati, per valutarne la correlazione.

La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente quando la persona fisica che adotta il regime forfettario, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Conclusioni

Il regime forfettario, non può essere applicato ai soci di S.r.l. laddove vi sia, tra le altre, la clausola ostativa di cui alla lettera d) comma 57 articolo 1 della legge 190 del 2014, ossia vi sono entrambe le seguenti condizioni:

  1. il socio forfetario ha il controllo diretto o indiretto di una srl;
  2. l’attività economica della srl è direttamente o indirettamente riconducibile a quella personale.

Se hai domande sulle società e regime forfettario, lascia un commento in fondo alla pagina.

Con il nostro abbonamento gestiamo la tua Partita IVA!

Forfettario: 369€ / anno Iva Inclusa

Semplificato: 989 € / anno Iva inclusa

Per informazioni leggi come funziona il servizio e contattaci con il form qui sotto.

Contattaci

Parla con un nostro esperto e scopri come gestire la Partita Iva con noi!






    Acconsento al trattamento dei dati personali* Leggi informativa

    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Antonella dice

      26 Luglio 2019 alle 07:44

      Buongiorno io sono un commercialista e vorrei riaprire una partita iva aderendo al regime forfettario. Ho una partecipazione in una srl che paga l Ires ma non ho nessuna carica e la srl si occupa di commercio al dettaglio. Vorrei sapere se posso aprire la partita iva aderendo al regime forfettario grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        26 Luglio 2019 alle 12:43

        Gentile collega, se la partecipazione non è di controllo ed il codice Ateco è diverso da quello della partita Iva individuale, riteniamo corretta l’applicazione del regime forfettario per la propria attività.
        Cordiali saluti

        Rispondi

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Barra laterale primaria

    Pagamenti sicuri
    Pagamenti sicuri e veloci

    Footer

    The Loft S.r.l.s.
    Via Mariotti 190, 51100 – Pistoia (PT)
    P.IVA 01843800473
    REA: PT-184294

    Regimeminimi.com ha pubblicato, con ragionevole cura i contenuti nel sito. Il materiale che offriamo, protetto dal copyright è destinato ai lettori a scopo informativo. In nessun caso può sostituire una adeguata consulenza o parere professionale su qualsiasi argomento. Si declina accetta quindi ogni responsabilità in relazione all’utilizzo del contenuto delle pubblicazioni senza che venga richiesta la collaborazione diretta di uno dei nostri professionisti.

    Informazioni

    Come funziona
    Contattaci
    Recensioni
    Collabora con noi
    Professioni

    regimeminimi

    Termini e condizioni
    Privacy
    Cookies
    Sitemap

    Copyright © 2025 Regimeminimi · CREDITS

    Informativa
    Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella Cookie Policy.
    ImpostazioniAccettaRifiuta
    Manage consent

    Cosa sono i Cookie?

    Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Ma la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
    Necessari
    Sempre abilitato
    I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
    ACCETTA E SALVA