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Società e regime forfettario

Aggiornato il 19 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Società e regime forfettario

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  • Società e regime forfettario
  • Le cause ostative
  • Regime forfettario ed Srl
  • Il controllo diretto ed indiretto di Srl
  • Attività economica della Srl
  • Conclusioni
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Società e regime forfettario

Oggi parliamo di un argomento molto interessante ed indaghiamo sulle società e regime forfettario.
In particolare vediamo se un socio di una S.r.l. può avere una partita Iva ed adottare il regime forfettario.
Innanzitutto come saprai, la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfettario.

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi pari ad 65.000 € indipendentemente dall’attività esercitata.
E’ stato precisato che, in caso di svolgimento di più attività, per applicare il regime forfetario, il limite di 65.000 € è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivante dalle diverse attività esercitate.

Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro).
Inoltre, sono state riformulate altre cause ostative al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Le cause ostative

In questo contributo, dedicato alle società e regime forfettario, ci occupiamo in modo particolare, di una delle nuove cause ostative quella disciplinata dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La disposizione prevede che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico dei tributi diretti ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

Regime forfettario ed Srl

Affinché operi la causa ostativa per un socio di una s.r.l. ad adottare, con la propria partita Iva, il regime forfetario è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  2. dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Il controllo diretto ed indiretto di Srl

Per capire quando il socio ha il controllo diretto e indiretto di S.r.l., occorre richiamare l’art. 2359 primo e secondo comma del codice civile.

Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:

  1. quando un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. se si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. quelle che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La circolare 9/E dell’aprile 2019, ha precisato che opererà la causa ostativa anche nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfettario al 50% in una S.r.l..

Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile richiamando “i voti spettanti a società controllate, a  società fiduciarie e a persona interposta”.
Sempre la circolare 9/E ha specificato che si considera “persona interposta” il coniuge, il parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Attività economica della Srl

La circolare 9/E ha precisato che la causa ostativa in oggetto si applica  quando le attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla S.r.l., indipendentemente dai codici ATECO 2007, dichiarati, per valutarne la correlazione.

La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente quando la persona fisica che adotta il regime forfettario, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Conclusioni

Il regime forfettario, non può essere applicato ai soci di S.r.l. laddove vi sia, tra le altre, la clausola ostativa di cui alla lettera d) comma 57 articolo 1 della legge 190 del 2014, ossia vi sono entrambe le seguenti condizioni:

  1. il socio forfetario ha il controllo diretto o indiretto di una srl;
  2. l’attività economica della srl è direttamente o indirettamente riconducibile a quella personale.

Se hai domande sulle società e regime forfettario, lascia un commento in fondo alla pagina.


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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Antonella dice

    26 Luglio 2019 alle 07:44

    Buongiorno io sono un commercialista e vorrei riaprire una partita iva aderendo al regime forfettario. Ho una partecipazione in una srl che paga l Ires ma non ho nessuna carica e la srl si occupa di commercio al dettaglio. Vorrei sapere se posso aprire la partita iva aderendo al regime forfettario grazie

    • Staff dice

      26 Luglio 2019 alle 12:43

      Gentile collega, se la partecipazione non è di controllo ed il codice Ateco è diverso da quello della partita Iva individuale, riteniamo corretta l’applicazione del regime forfettario per la propria attività.
      Cordiali saluti

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