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STP e STA in società semplice: utili ai soci professionisti anche a consuntivo

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Home > News > STP e STA in società semplice: utili ai soci professionisti anche a consuntivo

Le STP e le STA costituite in forma di società semplice possono determinare anche a consuntivo le quote di utili spettanti ai soci professionisti. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 e riguarda l’applicazione dell’articolo 5 del TUIR alle società tra professionisti e alle società tra avvocati.

La possibilità non vale però per tutti i soci: i soci non professionisti o finanziatori restano soggetti alle regole ordinarie e la loro quota di partecipazione agli utili deve essere determinata preventivamente.

STP e STA: cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Il principio di diritto interviene sulla tassazione per trasparenza delle società tra professionisti (STP) e delle società tra avvocati (STA) quando sono costituite secondo il modello della società semplice.

In queste strutture il reddito viene imputato ai soci secondo le regole dell’articolo 5 del TUIR. Il punto chiarito dall’Agenzia riguarda il momento in cui possono essere determinate le percentuali di partecipazione agli utili dei soci professionisti.

Per questi soci, secondo l’Agenzia, le quote possono essere definite anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, purché entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Perché gli utili possono essere ripartiti a consuntivo

La regola generale dell’articolo 5 del TUIR mira a evitare che le percentuali di partecipazione agli utili vengano modificate a posteriori con finalità puramente fiscali. Quando una quota diversa da quella proporzionale ai conferimenti deve essere riconosciuta, la relativa pattuizione deve normalmente risultare da un atto anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Per le associazioni professionali esiste però una disciplina specifica. L’articolo 5, comma 3, lettera c), consente infatti di determinare le quote anche successivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La ragione è legata alla natura dell’attività professionale: l’apporto effettivo dei singoli professionisti può essere valutato con maggiore precisione soltanto alla fine dell’anno, quando è possibile misurare concretamente il contributo fornito da ciascuno all’attività comune.

La stessa regola vale per STP e STA in società semplice

L’Agenzia ritiene che questa logica possa essere estesa anche alle STP disciplinate dall’articolo 10 della legge 183/2011 e alle STA previste dall’articolo 4-bis della legge 247/2012, quando adottano la forma della società semplice.

Anche in queste strutture, infatti, il risultato economico dipende in misura rilevante dall’attività concretamente prestata dai soci professionisti. Stabilire in modo rigido le quote prima dell’inizio dell’anno potrebbe non rappresentare correttamente l’effettivo apporto professionale di ciascun socio.

Di conseguenza, la quota di reddito attribuibile ai soci che esercitano effettivamente l’attività professionale può essere ripartita a consuntivo, entro il termine della dichiarazione dei redditi.

Soci finanziatori: la quota deve essere stabilita prima

Il principio non si estende invece ai soci non professionisti o finanziatori. Per questi soggetti resta applicabile la regola ordinaria dell’articolo 5, comma 2, del TUIR.

La loro quota di partecipazione agli utili deve quindi essere determinata preventivamente e non può essere modificata dopo la chiusura dell’esercizio in funzione del risultato prodotto dalla società.

In pratica, se nella STP o nella STA sono presenti sia soci professionisti sia soci finanziatori, occorre distinguere le due componenti: la quota dei finanziatori resta predeterminata, mentre il reddito residuo può essere ripartito a consuntivo tra i soci professionisti secondo il contributo effettivamente prestato.

Il chiarimento riguarda solo le società semplici

Un aspetto importante è il perimetro del principio di diritto: il chiarimento riguarda le STP e le STA costituite in forma di società semplice. Non può quindi essere trasferito automaticamente alle società tra professionisti costituite secondo modelli societari differenti.

Per le altre forme societarie occorre verificare la relativa disciplina civilistica e fiscale, perché qualificazione del reddito e modalità di attribuzione ai soci possono seguire regole diverse.

Cosa cambia in pratica per studi e professionisti

Il chiarimento consente alle STP e STA in forma di società semplice una maggiore flessibilità nella ripartizione del reddito professionale. La percentuale attribuita ai soci professionisti può essere collegata più fedelmente al lavoro effettivamente svolto durante l’anno, senza doverla cristallizzare necessariamente prima dell’inizio dell’esercizio.

  • la società deve essere una STP o STA in forma di società semplice;
  • la ripartizione a consuntivo riguarda i soci professionisti;
  • la determinazione delle quote deve avvenire entro il termine della dichiarazione dei redditi;
  • per gli eventuali soci finanziatori restano valide le regole ordinarie e la quota deve essere predeterminata.

Per gli avvocati che esercitano individualmente resta distinto il tema della gestione fiscale personale e della Cassa Forense, approfondito nella guida sul regime forfettario per avvocati.

Fonte del chiarimento

Il chiarimento è contenuto nel principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate. La novità è stata inoltre illustrata da FiscoOggi.

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