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Regime forfettario avvocati: requisiti, limiti e Cassa Forense

Aggiornato il 18 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario avvocati: requisiti, limiti e Cassa Forense

Un avvocato può applicare il regime forfettario se esercita come persona fisica, rispetta i limiti previsti dalla legge e non ricade in una causa ostativa. Per capire se il regime è davvero utilizzabile bisogna verificare compensi, redditi di lavoro dipendente, partecipazioni, rapporti con datori o ex datori, costi reali dello studio e contribuzione a Cassa Forense.

Il forfettario può essere molto efficiente per uno studio con struttura semplice e costi contenuti, ma non è automaticamente la scelta migliore per ogni avvocato. La tassazione agevolata va letta insieme al coefficiente del 78%, ai contributi previdenziali, alle spese che nel regime non si deducono analiticamente e alle prospettive di crescita dell’attività.

Avvocato in regime forfettario: i requisiti principali

La disciplina di riferimento è l’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. Il regime è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e rispettano contemporaneamente le condizioni previste dalla norma.

  • compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
  • spese per determinate categorie di lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi;
  • assenza delle cause ostative previste dal comma 57;
  • rispetto della soglia applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • esercizio dell’attività in forma individuale.

Chi apre la Partita IVA può applicare il forfettario fin dall’inizio quando prevede ragionevolmente di rispettare le condizioni richieste. La procedura di apertura, l’Albo e la Cassa sono trattati nella guida su come aprire la Partita IVA da avvocato.

Limite di 85.000 euro e superamento di 100.000 euro

Il limite ordinario di accesso e permanenza è 85.000 euro di compensi. Se al termine dell’anno si supera questa soglia senza oltrepassare 100.000 euro, il regime cessa normalmente dall’anno successivo.

Se i compensi percepiti superano 100.000 euro durante l’anno, il comma 71 della legge 190/2014 prevede invece la cessazione del forfettario nello stesso anno e l’applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. Chi si avvicina alle soglie deve quindi monitorare gli incassi durante l’anno.

Principio di cassa: conta quando il compenso viene incassato

Per il professionista il momento dell’incasso è centrale. Una fattura emessa a dicembre ma pagata a gennaio può rilevare fiscalmente nell’anno successivo, mentre un acconto incassato prima della conclusione dell’incarico entra nel periodo in cui viene percepito.

Questo incide sia sul reddito imponibile sia sul controllo delle soglie. Per uno studio con incassi irregolari è quindi utile lavorare su un prospetto degli incassi reali e non limitarsi al totale delle fatture emesse.

Redditi da lavoro dipendente: soglia di 35.000 euro

La causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati va verificata separatamente. Per gli anni 2025 e 2026 l’articolo 1, comma 12, della legge 207/2024 eleva la soglia da 30.000 a 35.000 euro.

Per applicare il forfettario nel 2026 si guarda quindi, in linea generale, ai redditi di lavoro dipendente o assimilati del 2025. La verifica può diventare irrilevante quando il rapporto è cessato nei casi previsti dalla norma, ma pensioni, nuovi rapporti o altri redditi assimilati richiedono un controllo puntuale.

Rapporti con datore o ex datore di lavoro

Un’altra causa ostativa riguarda chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro attuale, di un datore con cui sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti riconducibili a tali datori, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Per un avvocato il tema può emergere quando, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro, l’attività autonoma viene fatturata in larga parte allo stesso soggetto. Non basta quindi rispettare la soglia degli 85.000 euro: bisogna verificare anche la provenienza della clientela.

Partecipazioni societarie e controllo di SRL

Il forfettario può essere incompatibile con alcune partecipazioni. La norma esclude, tra l’altro, chi partecipa contemporaneamente a società di persone o associazioni professionali nei casi previsti e chi controlla una SRL che esercita attività riconducibili a quella svolta individualmente.

La presenza di una quota societaria non va però trattata con automatismi: contano tipo di società, controllo e rapporto tra le attività. Partecipazioni e incarichi vanno analizzati prima di applicare o mantenere il regime.

Codice ATECO e coefficiente di redditività del 78%

Per la tipica attività dell’avvocato il codice ATECO è 69.10.10 – Attività legali e giuridiche. Il dettaglio delle attività incluse e della classificazione ATECO 2025 è nella pagina sul codice ATECO dell’avvocato.

Nel forfettario il coefficiente di redditività utilizzato resta il 78%. Con 50.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il passaggio ad ATECO 2025 non ha modificato automaticamente i coefficienti fiscali. Il D.Lgs. 81/2025 mantiene i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025.

Imposta sostitutiva del 15% e aliquota del 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15% del reddito imponibile. L’aliquota ridotta del 5% può essere applicata per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività.

Non basta aprire una nuova Partita IVA. Bisogna verificare l’assenza di una precedente attività nel triennio rilevante e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza, salvo le eccezioni previste.

Cassa Forense: i contributi non sono Gestione Separata INPS

Per l’avvocato iscritto all’Albo la previdenza segue Cassa Forense. Il regime fiscale non trasforma quindi l’avvocato in un professionista soggetto automaticamente alla Gestione Separata INPS.

Il Vademecum fiscale 2026 di Cassa Forense indica per il reddito professionale 2026 un contributo soggettivo del 17% secondo le regole previdenziali vigenti, oltre al contributo integrativo del 4% sul volume d’affari e agli altri contributi dovuti. Restano da considerare minimi, riduzioni e situazioni particolari previste dal regolamento.

I contributi previdenziali obbligatori versati possono incidere sulla base imponibile del forfettario secondo la disciplina fiscale. Per questo il netto non si ottiene semplicemente applicando il 15% al 78% dei compensi.

Saldo, acconti e liquidità dello studio

Il forfettario non elimina il problema della liquidità fiscale. Saldo e acconti possono concentrarsi nelle scadenze successive alla dichiarazione e creare un esborso significativo, soprattutto nei primi anni di attività o quando i compensi crescono rapidamente.

Per questo è utile aggiornare durante l’anno una previsione separata di imposta sostitutiva e contributi Cassa Forense, accantonando una quota coerente con gli incassi effettivi. La percentuale da accantonare non è identica per tutti: dipende da aliquota del 5% o 15%, contributi dovuti, acconti già versati e andamento dei compensi.

Contributo integrativo del 4% in fattura

L’avvocato deve coordinare il contributo integrativo Cassa Forense del 4% con la fatturazione. Nel forfettario non si applica l’IVA ordinaria alle prestazioni rientranti nel regime e non si subisce normalmente la ritenuta d’acconto prevista per il professionista ordinario.

Il 4% integrativo addebitato al cliente non va confuso con il contributo soggettivo previdenziale dovuto dall’avvocato: hanno natura e modalità di calcolo diverse.

Fatturazione elettronica e imposta di bollo

Il forfettario non comporta più un esonero generalizzato dalla fatturazione elettronica. Anche l’avvocato deve emettere le fatture attraverso il Sistema di Interscambio, applicando correttamente natura dell’operazione, contributo integrativo e bollo quando dovuto.

Per le fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro, quando ricorrono i presupposti, va gestita l’imposta di bollo da 2 euro.

Spese dello studio: perché contano anche nel forfettario

Nel forfettario le normali spese professionali non vengono sottratte analiticamente dal reddito. Affitto dello studio, software, banche dati, collaborazioni, formazione, assicurazione, hardware e trasferte sono rappresentati in modo forfettario dalla quota implicita nel coefficiente.

Se lo studio sostiene spese elevate, il confronto con l’ordinario deve considerare i costi effettivi e l’IVA sugli acquisti che nel forfettario non viene detratta. Un’aliquota nominale più bassa non garantisce da sola il minor costo complessivo.

Quando il forfettario può essere conveniente

Il regime tende a essere interessante quando lo studio ha costi operativi contenuti, non richiede investimenti rilevanti, resta stabilmente sotto le soglie e non presenta cause ostative. Può essere particolarmente semplice per chi lavora individualmente con una struttura leggera.

La convenienza si riduce quando i costi reali sono elevati, quando si prevedono investimenti importanti, quando l’attività sta per superare stabilmente il limite o quando la situazione personale rende complessa la permanenza nel regime.

Quando confrontare il regime ordinario

Il confronto con l’ordinario diventa utile quando l’avvocato sostiene molte spese documentabili, ha bisogno di recuperare l’IVA sugli acquisti, lavora con collaboratori o una struttura organizzata, oppure prevede una crescita rapida dei compensi.

Per decidere servono almeno tre simulazioni: carico fiscale, contributi previdenziali e costi effettivi dello studio. La pagina sul calcolo delle tasse per avvocati sviluppa gli esempi numerici senza duplicare qui il dettaglio dei conteggi.

Avvocato con più attività o più codici ATECO

Un avvocato può svolgere attività ulteriori, ma prima di aggiungere un secondo codice ATECO deve verificare la compatibilità con l’ordinamento professionale. Solo dopo ha senso valutare il corretto inquadramento fiscale.

Nel forfettario, se attività diverse hanno coefficienti differenti, i compensi devono essere attribuiti correttamente alle rispettive attività. Il limite di accesso al regime resta riferito alla posizione complessiva della persona fisica.

Errori frequenti degli avvocati nel forfettario

  • guardare soltanto al limite di 85.000 euro e ignorare le cause ostative;
  • considerare automatico il 5% per ogni nuova Partita IVA;
  • confondere Cassa Forense e Gestione Separata INPS;
  • calcolare l’imposta direttamente sul fatturato;
  • ignorare il principio di cassa;
  • non controllare i redditi di lavoro dipendente quando rilevanti;
  • trascurare partecipazioni societarie o rapporti con ex datori di lavoro;
  • ritenere irrilevanti i costi reali dello studio;
  • dimenticare fatturazione elettronica e bollo.

Checklist annuale per restare nel regime

  • controllare i compensi effettivamente incassati;
  • monitorare l’avvicinamento a 85.000 e 100.000 euro;
  • verificare eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • ricontrollare partecipazioni e rapporti societari;
  • verificare la provenienza prevalente dei compensi;
  • aggiornare eventuali attività secondarie;
  • riconciliare contributi Cassa Forense e versamenti fiscali;
  • stimare saldo e acconti;
  • rivalutare la convenienza rispetto all’ordinario se costi o fatturato crescono.

Per la gestione continuativa puoi approfondire anche la pagina dedicata al commercialista per avvocati.

Domande frequenti

Un avvocato può aderire al regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica, rispetta i requisiti della legge 190/2014 e non ricade in una causa ostativa.

Qual è il limite di compensi per un avvocato forfettario?

Il limite ordinario è 85.000 euro. Se i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno.

Qual è il coefficiente di redditività dell’avvocato?

Il coefficiente applicato all’attività dell’avvocato è il 78% secondo il raccordo fiscale vigente.

L’avvocato forfettario paga la Gestione Separata INPS?

Non per l’attività forense dell’avvocato iscritto all’Albo, che segue la disciplina previdenziale di Cassa Forense.

Il 5% spetta sempre nei primi cinque anni?

No. L’aliquota ridotta richiede tutte le condizioni previste per le nuove attività; la semplice apertura di una nuova Partita IVA non basta.

Le spese dello studio si possono dedurre nel forfettario?

Le normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente. Il reddito è determinato applicando il coefficiente, mentre i contributi previdenziali obbligatori seguono la disciplina specifica prevista.

In sintesi

Il regime forfettario per avvocati può essere utilizzato quando sono rispettati limiti e cause ostative. Il codice 69.10.10 conduce a un coefficiente del 78%, mentre la previdenza resta affidata a Cassa Forense e deve essere coordinata con il calcolo fiscale.

La scelta va rivalutata ogni anno: compensi, lavoro dipendente, partecipazioni, clientela, costi dello studio e prospettive di crescita possono cambiare la convenienza o la possibilità di restare nel regime.

Per contributi, Modello 5 e autoliquidazione consulta anche il calendario Cassa Forense 2026.

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