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Regime forfettario avvocati: requisiti, limiti e Cassa Forense

Aggiornato il 11 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario avvocati: requisiti, limiti e Cassa Forense

Un avvocato può applicare il regime forfettario se esercita come persona fisica, rispetta i limiti previsti dalla legge e non ricade in una causa ostativa. Per capire se il regime è davvero utilizzabile bisogna verificare compensi, redditi di lavoro dipendente, partecipazioni, rapporti con datori o ex datori, costi reali dello studio e contribuzione a Cassa Forense.

Il forfettario può essere molto efficiente per uno studio con struttura semplice e costi contenuti, ma non è automaticamente la scelta migliore per ogni avvocato. La tassazione agevolata va letta insieme al coefficiente del 78%, ai contributi previdenziali, alle spese che nel regime non si deducono analiticamente e alle prospettive di crescita dell’attività.

Avvocato in regime forfettario: i requisiti principali

La disciplina di riferimento è l’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. Il regime è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e rispettano contemporaneamente le condizioni previste dalla norma.

  • compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
  • spese per determinate categorie di lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi;
  • assenza delle cause ostative previste dal comma 57;
  • rispetto della soglia applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • esercizio dell’attività in forma individuale.

Chi apre la Partita IVA può applicare il forfettario fin dall’inizio quando prevede ragionevolmente di rispettare le condizioni richieste. La procedura di apertura, l’Albo e la Cassa sono trattati nella guida su come aprire la Partita IVA da avvocato.

Limite di 85.000 euro e superamento di 100.000 euro

Il limite ordinario di accesso e permanenza è 85.000 euro di compensi. Se al termine dell’anno si supera questa soglia senza oltrepassare 100.000 euro, il regime cessa normalmente dall’anno successivo.

Se i compensi percepiti superano 100.000 euro durante l’anno, il comma 71 della legge 190/2014 prevede invece la cessazione del forfettario nello stesso anno e l’applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. Chi si avvicina alle soglie deve quindi monitorare gli incassi durante l’anno.

Principio di cassa: conta quando il compenso viene incassato

Per il professionista il momento dell’incasso è centrale. Una fattura emessa a dicembre ma pagata a gennaio può rilevare fiscalmente nell’anno successivo, mentre un acconto incassato prima della conclusione dell’incarico entra nel periodo in cui viene percepito.

Questo incide sia sul reddito imponibile sia sul controllo delle soglie. Per uno studio con incassi irregolari è quindi utile lavorare su un prospetto degli incassi reali e non limitarsi al totale delle fatture emesse.

Redditi da lavoro dipendente: soglia di 35.000 euro

La causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati va verificata separatamente. Per gli anni 2025 e 2026 l’articolo 1, comma 12, della legge 207/2024 eleva la soglia da 30.000 a 35.000 euro.

Per applicare il forfettario nel 2026 si guarda quindi, in linea generale, ai redditi di lavoro dipendente o assimilati del 2025. La verifica può diventare irrilevante quando il rapporto è cessato nei casi previsti dalla norma, ma pensioni, nuovi rapporti o altri redditi assimilati richiedono un controllo puntuale.

Il principio di cassa va applicato con un registro degli incassi reale. Per esempio, se una parcella da 8.000 euro viene emessa a dicembre 2026 ma pagata nel gennaio 2027, la sua rilevanza fiscale va valutata nel periodo dell’incasso, secondo le regole del professionista. Un acconto di 2.000 euro effettivamente percepito nel 2026 deve invece essere esaminato già per il 2026. Per gli studi che gestiscono acconti, anticipazioni per conto dei clienti e pagamenti rateizzati, il totale delle fatture emesse non è un dato sufficiente a verificare le soglie.

Il limite del primo anno richiede il ragguaglio al periodo di attività: chi apre la Partita IVA a metà esercizio non può presumere che tutti gli 85.000 euro siano disponibili in sei mesi. Per esempio, per un’attività iniziata il 1° luglio la soglia ragguagliata deve essere calcolata in proporzione ai giorni effettivi di attività nell’anno. Il periodo di apertura va distinto dalla data del primo incasso: scegliere una data fittizia di inizio attività non è un modo per aumentare la soglia.

La legge 190/2014 distingue due situazioni. Se si superano 85.000 euro, ma non 100.000, in linea generale il regime cessa dall’anno seguente; se l’incasso porta il contribuente oltre 100.000 euro, l’uscita interviene nello stesso anno, con conseguenze sulle operazioni ai fini IVA. L’avvocato che si avvicina alla soglia deve controllare anche il calendario degli incassi e la corretta gestione dei documenti, senza utilizzare rinvii fittizi dei pagamenti.

Esempio pratico: lo studio ha incassato 94.000 euro e attende altri 9.000 euro. L’ulteriore pagamento porterebbe il totale a 103.000 euro: non è una semplice situazione di uscita dal forfettario il 1° gennaio successivo. Occorre prima verificare natura dell’incasso, data effettiva di percezione, regime applicabile all’operazione che supera il limite e le conseguenze per fatturazione e dichiarazione. La verifica deve essere effettuata prima di emettere documenti incoerenti con il regime.

Per il reddito da lavoro dipendente la soglia di 35.000 euro è valida nel 2026, con riferimento ordinario ai redditi rilevanti dell’anno precedente e alle specifiche eccezioni previste per i rapporti cessati. Un ex dipendente che riceve anche una pensione o conserva altri rapporti deve controllare la posizione completa, non soltanto lo stipendio dell’ultimo impiego. Il Vademecum Cassa Forense 2026 riporta anche questo requisito fiscale: previdenza e fisco restano però verifiche distinte.

Rapporti con datore o ex datore di lavoro

Un’altra causa ostativa riguarda chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro attuale, di un datore con cui sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti riconducibili a tali datori, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Per un avvocato il tema può emergere quando, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro, l’attività autonoma viene fatturata in larga parte allo stesso soggetto. Non basta quindi rispettare la soglia degli 85.000 euro: bisogna verificare anche la provenienza della clientela.

Partecipazioni societarie e controllo di SRL

Il forfettario può essere incompatibile con alcune partecipazioni. La norma esclude, tra l’altro, chi partecipa contemporaneamente a società di persone o associazioni professionali nei casi previsti e chi controlla una SRL che esercita attività riconducibili a quella svolta individualmente.

La presenza di una quota societaria non va però trattata con automatismi: contano tipo di società, controllo e rapporto tra le attività. Partecipazioni e incarichi vanno analizzati prima di applicare o mantenere il regime.

Una clientela composta in prevalenza da un unico studio non è di per sé prova dell’esistenza di un precedente lavoro dipendente. Occorre accertare quali rapporti siano intercorsi, nei due periodi d’imposta rilevanti, con il committente o con soggetti a esso riconducibili. La verifica dell’ex datore di lavoro non può essere sostituita da una percentuale generica tratta dalla piattaforma di fatturazione. È necessario distinguere prestazioni professionali autonome, collaborazione, eventuale subordinazione precedente e periodi di pratica obbligatoria.

Le partecipazioni professionali e societarie richiedono a loro volta un controllo puntuale. La partecipazione a uno studio associato può avere effetti diversi da una partecipazione di minoranza in una società di capitali che opera in un settore non riconducibile a quello dell’avvocato. Per le società a responsabilità limitata la norma fiscale richiama il controllo e l’attività economicamente riconducibile, mentre la disciplina professionale può prevedere ulteriori incompatibilità. Avere un codice ATECO differente dalla società non risolve da solo il problema quando la sostanza delle attività è la stessa.

È quindi utile preparare prima della dichiarazione un fascicolo con certificazioni dei redditi dipendenti, contratti precedenti, documenti delle partecipazioni e riepilogo dei clienti. Se una causa ostativa emerge durante l’anno, occorre esaminare la sua decorrenza secondo la specifica disposizione e il periodo d’imposta interessato, invece di ritenere che ogni variazione provochi necessariamente l’uscita immediata come accade con gli incassi oltre 100.000 euro.

Codice ATECO e coefficiente di redditività del 78%

Per la tipica attività dell’avvocato il codice ATECO è 69.10.10 – Attività legali e giuridiche. Il dettaglio delle attività incluse e della classificazione ATECO 2025 è nella pagina sul codice ATECO dell’avvocato.

Nel forfettario il coefficiente di redditività utilizzato resta il 78%. Con 50.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il passaggio ad ATECO 2025 non ha modificato automaticamente i coefficienti fiscali. Il D.Lgs. 81/2025 mantiene i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025.

Imposta sostitutiva del 15% e aliquota del 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15% del reddito imponibile. L’aliquota ridotta del 5% può essere applicata per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività.

Non basta aprire una nuova Partita IVA. Bisogna verificare l’assenza di una precedente attività nel triennio rilevante e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza, salvo le eccezioni previste.

Il 78% non è l’aliquota dell’imposta. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario iniziale è 23.400 euro e la quota di costi convenzionali è 6.600 euro. Per arrivare alla base dell’imposta occorre considerare i contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili; solo a quel punto si applica il 15% o, se legittimamente spettante, il 5%. È un errore moltiplicare l’intero importo della fattura per il 15% oppure assumere che il 22% residuo sia denaro rimborsato all’avvocato.

CompensiReddito al 78%22% di costi presunti
20.000 €15.600 €4.400 €
30.000 €23.400 €6.600 €
40.000 €31.200 €8.800 €
50.000 €39.000 €11.000 €
80.000 €62.400 €17.600 €

Esempio didattico con contributi: supponiamo 40.000 euro di compensi rilevanti, 31.200 euro di reddito iniziale e 5.000 euro di contributi obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili. La base dell’imposta sarebbe 26.200 euro: il 15% equivale a 3.930 euro, il 5% a 1.310 euro, ma solo se ne ricorrono i requisiti. I 5.000 euro sono un valore ipotetico e non rappresentano il contributo Cassa dovuto da tutti.

L’aliquota ridotta del 5% si applica per il periodo di inizio attività e i quattro successivi soltanto al verificarsi delle condizioni specifiche previste dalla legge, fra cui l’assenza di una precedente attività nel periodo rilevante e il divieto di mera prosecuzione di un lavoro già svolto. Per chi diventa avvocato dopo un periodo di pratica professionale obbligatoria, la norma contempla una distinzione che va applicata al caso concreto: non basta considerare tutto il tirocinio come un lavoro pregresso ostativo, ma neppure la sola abilitazione dimostra automaticamente il diritto all’aliquota ridotta.

Chi apre a novembre o dicembre deve considerare che il primo periodo d’imposta è già incluso nei cinque periodi agevolabili: il beneficio non corrisponde automaticamente a sessanta mesi pieni di attività. La guida al calcolo delle tasse approfondisce la simulazione di compensi, Cassa e imposta senza confondere i requisiti di accesso trattati qui.

Cassa Forense: i contributi non sono Gestione Separata INPS

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Per l’avvocato iscritto all’Albo la previdenza segue Cassa Forense. Il regime fiscale non trasforma quindi l’avvocato in un professionista soggetto automaticamente alla Gestione Separata INPS.

Il Vademecum fiscale 2026 di Cassa Forense indica per il reddito professionale 2026 un contributo soggettivo del 17% secondo le regole previdenziali vigenti, oltre al contributo integrativo del 4% sul volume d’affari e agli altri contributi dovuti. Restano da considerare minimi, riduzioni e situazioni particolari previste dal regolamento.

I contributi previdenziali obbligatori versati possono incidere sulla base imponibile del forfettario secondo la disciplina fiscale. Per questo il netto non si ottiene semplicemente applicando il 15% al 78% dei compensi.

Saldo, acconti e liquidità dello studio

Il forfettario non elimina il problema della liquidità fiscale. Saldo e acconti possono concentrarsi nelle scadenze successive alla dichiarazione e creare un esborso significativo, soprattutto nei primi anni di attività o quando i compensi crescono rapidamente.

Per questo è utile aggiornare durante l’anno una previsione separata di imposta sostitutiva e contributi Cassa Forense, accantonando una quota coerente con gli incassi effettivi. La percentuale da accantonare non è identica per tutti: dipende da aliquota del 5% o 15%, contributi dovuti, acconti già versati e andamento dei compensi.

Contributo integrativo del 4% in fattura

L’avvocato deve coordinare il contributo integrativo Cassa Forense del 4% con la fatturazione. Nel forfettario non si applica l’IVA ordinaria alle prestazioni rientranti nel regime e non si subisce normalmente la ritenuta d’acconto prevista per il professionista ordinario.

Il 4% integrativo addebitato al cliente non va confuso con il contributo soggettivo previdenziale dovuto dall’avvocato: hanno natura e modalità di calcolo diverse.

Per l’anno 2026, Cassa Forense distingue contribuzione soggettiva, integrativa e contributo di maternità. Il Vademecum fiscale 2026 riporta il contributo soggettivo del 17% sul reddito professionale rilevante, il 4% integrativo e, per la posizione ordinaria, minimi di 2.790 euro soggettivi e 355 euro integrativi, fermo restando l’esame degli eventuali benefici. Il contributo di maternità è un ulteriore obbligo e non va considerato incluso nei due minimi.

Non tutti gli avvocati sono tenuti agli stessi minimi. La posizione di chi si è iscritto giovane, gli anni iniziali di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste dal regolamento possono modificare gli importi da versare. In particolare le disposizioni della riforma previdenziale contengono condizioni di riduzione per determinati nuovi iscritti con età inferiore a 35 anni: è necessario verificarne l’applicazione effettiva nell’area personale, senza calcolare automaticamente un dimezzamento per tutti i neoabilitati.

Il Modello 5 deve essere considerato separatamente dalla dichiarazione dei redditi e dai versamenti del F24. È lo strumento attraverso il quale l’iscritto comunica alla Cassa i dati previdenziali richiesti, anche quando nel periodo vi siano redditi ridotti o situazioni per cui bisogna presentare una dichiarazione a zero. Un avvocato con minimi già pagati potrebbe dover versare una quota ulteriore calcolata sul reddito e sul volume d’affari rilevanti, secondo le regole della Cassa e l’anno di riferimento.

La deducibilità dei contributi obbligatori nel regime forfettario deve essere verificata con attenzione al periodo del pagamento e alla natura della voce: il fatto di avere ricevuto un avviso di contribuzione non equivale automaticamente a una spesa fiscalmente deducibile nell’anno prima del versamento. Anche il contributo integrativo addebitato al cliente e i contributi soggettivi dell’avvocato sono elementi diversi, che non si devono contabilizzare due volte.

Il calendario separa le scadenze dei minimi, gli eventuali importi aggiuntivi e il Modello 5; i termini e i documenti utili sono nella guida dedicata alle scadenze Cassa Forense. Per non ritrovarsi con un saldo Cassa e un acconto di imposta nello stesso periodo senza liquidità, conviene predisporre un prospetto annuale che riporti anche i versamenti già effettuati e quelli da accantonare.

Fatturazione elettronica e imposta di bollo

Il forfettario non comporta più un esonero generalizzato dalla fatturazione elettronica. Anche l’avvocato deve emettere le fatture attraverso il Sistema di Interscambio, applicando correttamente natura dell’operazione, contributo integrativo e bollo quando dovuto.

Per le fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro, quando ricorrono i presupposti, va gestita l’imposta di bollo da 2 euro.

Spese dello studio: perché contano anche nel forfettario

Nel forfettario le normali spese professionali non vengono sottratte analiticamente dal reddito. Affitto dello studio, software, banche dati, collaborazioni, formazione, assicurazione, hardware e trasferte sono rappresentati in modo forfettario dalla quota implicita nel coefficiente.

Se lo studio sostiene spese elevate, il confronto con l’ordinario deve considerare i costi effettivi e l’IVA sugli acquisti che nel forfettario non viene detratta. Un’aliquota nominale più bassa non garantisce da sola il minor costo complessivo.

La fattura dell’avvocato presenta elementi che non possono essere trattati come generiche «spese del forfettario». Il contributo integrativo del 4% Cassa Forense, addebitato al cliente secondo la disciplina professionale, non va confuso con l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% e deve essere qualificato correttamente nel modello fiscale e nei dati comunicati alla Cassa. Le spese generali del 15% eventualmente previste nella parcella forense sono una voce del compenso, diversa dal 22% di costi presunti incorporato nel coefficiente di redditività fiscale del 78%.

Per esempio, se un compenso professionale è di 1.000 euro e la parcella comprende anche spese generali, contributo integrativo e anticipazioni per conto del cliente, non è corretto applicare il coefficiente del 78% al totale incassato senza aver prima qualificato le singole componenti secondo le norme pertinenti. Anticipazioni in nome e per conto del cliente, documentate nei modi previsti, non sono la stessa cosa di rimborsi spese riaddebitati che costituiscono un corrispettivo professionale.

Per le prestazioni dell’avvocato forfettario non si applica ordinariamente l’IVA in fattura né la ritenuta d’acconto sui compensi secondo le regole del regime. Resta il bollo da 2 euro sulle fatture non soggette a IVA oltre 77,47 euro, quando dovuto. La fatturazione elettronica tramite SdI è ormai un adempimento ordinario anche per chi applica il regime. Il dettaglio di natura IVA, diciture, rimborso spese e fac-simile è spiegato nella guida alla fattura dell’avvocato forfettario.

La compilazione del documento fiscale va coordinata con la rilevazione degli incassi effettivi, perché una fattura emessa non equivale sempre a un compenso percepito nello stesso anno. Per un professionista che incassa a rate oppure recupera anticipazioni del cliente, la classificazione delle singole voci evita errori sia sul limite di accesso sia sulla base dell’imposta.

Quando il forfettario può essere conveniente

Il regime tende a essere interessante quando lo studio ha costi operativi contenuti, non richiede investimenti rilevanti, resta stabilmente sotto le soglie e non presenta cause ostative. Può essere particolarmente semplice per chi lavora individualmente con una struttura leggera.

La convenienza si riduce quando i costi reali sono elevati, quando si prevedono investimenti importanti, quando l’attività sta per superare stabilmente il limite o quando la situazione personale rende complessa la permanenza nel regime.

Quando confrontare il regime ordinario

Il confronto con l’ordinario diventa utile quando l’avvocato sostiene molte spese documentabili, ha bisogno di recuperare l’IVA sugli acquisti, lavora con collaboratori o una struttura organizzata, oppure prevede una crescita rapida dei compensi.

Per decidere servono almeno tre simulazioni: carico fiscale, contributi previdenziali e costi effettivi dello studio. La pagina sul calcolo delle tasse per avvocati sviluppa gli esempi numerici senza duplicare qui il dettaglio dei conteggi.

La convenienza va misurata anche in termini economici, non soltanto di imposta. Un avvocato che incassa 40.000 euro potrebbe avere costi reali molto differenti secondo la propria organizzazione. Un professionista che lavora prevalentemente da remoto e usa servizi essenziali può sostenere affitto e software per pochi migliaia di euro; uno studio che dispone di un locale autonomo, abbonamenti a banche dati, dipendenti o collaboratori e attrezzature dedicate può avere costi molto superiori. Nel forfettario entrambi applicano lo stesso coefficiente del 78%, ma il denaro realmente disponibile dopo le spese è diverso.

Per valutare il regime ordinario occorre stimare correttamente la deducibilità delle singole spese, l’eventuale detrazione IVA, l’IRPEF progressiva e le altre condizioni personali. Non significa che ogni costo reale possa essere sottratto integralmente nell’ordinario o che tutti gli avvocati con una stanza in locazione siano destinati a risparmiare passando a un regime diverso.

Confronto di metodo: partendo da compensi di 50.000 euro, nel forfettario il reddito iniziale è 39.000 euro, prima dei contributi obbligatori deducibili. Nel sistema ordinario il punto di partenza è invece l’importo dei compensi da cui sottrarre i costi riconosciuti secondo le regole del lavoro autonomo. L’IVA sugli acquisti può avere una sua disciplina e non equivale a uno sconto diretto sull’imposta sostitutiva. Per un raffronto credibile bisogna calcolare entrambi gli scenari con gli stessi incassi attesi e con lo stesso periodo.

Un altro aspetto è la crescita futura: se lo studio prevede un aumento delle parcelle che porterà i compensi sopra 85.000 euro, è utile preparare per tempo il passaggio all’ordinario, con corretta configurazione delle fatture e della gestione IVA. Non bisogna attendere l’ultimo giorno dell’anno per capire se la soglia sia stata superata, soprattutto in presenza di acconti significativi o pratiche con compensi liquidati in un’unica soluzione.

Avvocato con più attività o più codici ATECO

Un avvocato può svolgere attività ulteriori, ma prima di aggiungere un secondo codice ATECO deve verificare la compatibilità con l’ordinamento professionale. Solo dopo ha senso valutare il corretto inquadramento fiscale.

Nel forfettario, se attività diverse hanno coefficienti differenti, i compensi devono essere attribuiti correttamente alle rispettive attività. Il limite di accesso al regime resta riferito alla posizione complessiva della persona fisica.

Errori frequenti degli avvocati nel forfettario

  • guardare soltanto al limite di 85.000 euro e ignorare le cause ostative;
  • considerare automatico il 5% per ogni nuova Partita IVA;
  • confondere Cassa Forense e Gestione Separata INPS;
  • calcolare l’imposta direttamente sul fatturato;
  • ignorare il principio di cassa;
  • non controllare i redditi di lavoro dipendente quando rilevanti;
  • trascurare partecipazioni societarie o rapporti con ex datori di lavoro;
  • ritenere irrilevanti i costi reali dello studio;
  • dimenticare fatturazione elettronica e bollo.

Un caso delicato riguarda gli avvocati che esercitano stabilmente presso un unico studio. Il fatto di avere un solo cliente non esclude in automatico il forfettario: bisogna valutare se si tratti di lavoro autonomo autentico e, soprattutto, se lo studio sia o sia stato un datore di lavoro rilevante nei periodi indicati dalla legge. La causa ostativa fiscale e le regole di incompatibilità o tutela dell’autonomia professionale restano questioni distinte. Conservare contratto, incarichi, fatture ed eventuali attestazioni del precedente rapporto aiuta a valutare correttamente il caso.

La pratica forense è un’altra situazione che non dovrebbe essere assimilata senza analisi a un precedente rapporto di lavoro autonomo. Per l’applicazione del 5% esiste una specifica eccezione per il periodo di pratica obbligatoria, ma il passaggio dalla formazione professionale a un incarico retribuito può presentare elementi differenti secondo quanto effettivamente svolto e il rapporto instaurato. La verifica va effettuata sulla cronologia delle attività, non sulla sola data di superamento dell’esame.

Se sono presenti più attività economiche, ad esempio incarichi di docenza o altri servizi autonomi, occorre prima controllare la compatibilità con la professione forense. Solo successivamente si determina se siano necessari codici ATECO aggiuntivi e se i compensi di attività differenti debbano essere separati per applicare i rispettivi coefficienti. Non è possibile moltiplicare per due la soglia degli 85.000 euro soltanto perché sono indicate due attività nella medesima Partita IVA.

Per la gestione ordinaria dello studio è utile un controllo trimestrale di incassi, contributi Cassa, imposta stimata e spese reali. Questa ricostruzione consente di individuare tempestivamente le cause ostative, il rischio di superare le soglie e l’eventuale convenienza dell’ordinario. Per un’assistenza continuativa sulla fiscalità e sui versamenti professionali puoi approfondire la guida al commercialista per avvocati.

Checklist annuale per restare nel regime

  • controllare i compensi effettivamente incassati;
  • monitorare l’avvicinamento a 85.000 e 100.000 euro;
  • verificare eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • ricontrollare partecipazioni e rapporti societari;
  • verificare la provenienza prevalente dei compensi;
  • aggiornare eventuali attività secondarie;
  • riconciliare contributi Cassa Forense e versamenti fiscali;
  • stimare saldo e acconti;
  • rivalutare la convenienza rispetto all’ordinario se costi o fatturato crescono.

Per la gestione continuativa puoi approfondire anche la pagina dedicata al commercialista per avvocati.

Domande frequenti

Un avvocato può aderire al regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica, rispetta i requisiti della legge 190/2014 e non ricade in una causa ostativa.

Qual è il limite di compensi per un avvocato forfettario?

Il limite ordinario è 85.000 euro. Se i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno.

Qual è il coefficiente di redditività dell’avvocato?

Il coefficiente applicato all’attività dell’avvocato è il 78% secondo il raccordo fiscale vigente.

L’avvocato forfettario paga la Gestione Separata INPS?

Non per l’attività forense dell’avvocato iscritto all’Albo, che segue la disciplina previdenziale di Cassa Forense.

Il 5% spetta sempre nei primi cinque anni?

No. L’aliquota ridotta richiede tutte le condizioni previste per le nuove attività; la semplice apertura di una nuova Partita IVA non basta.

Le spese dello studio si possono dedurre nel forfettario?

Le normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente. Il reddito è determinato applicando il coefficiente, mentre i contributi previdenziali obbligatori seguono la disciplina specifica prevista.

In sintesi

Il regime forfettario per avvocati può essere utilizzato quando sono rispettati limiti e cause ostative. Il codice 69.10.10 conduce a un coefficiente del 78%, mentre la previdenza resta affidata a Cassa Forense e deve essere coordinata con il calcolo fiscale.

La scelta va rivalutata ogni anno: compensi, lavoro dipendente, partecipazioni, clientela, costi dello studio e prospettive di crescita possono cambiare la convenienza o la possibilità di restare nel regime.

Per contributi, Modello 5 e autoliquidazione consulta anche il calendario Cassa Forense 2026.

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