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Spese di formazione regime dei minimi

Aggiornato il 19 Agosto 2026

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Vediamo in che misura sono deducibili le spese di formazione nel regime dei minimi.

Durante lo svolgimento della nostra attività sia professionale sia imprenditoriale ci troviamo di fronte ad una necessità che oggi è indispensabile prendere in considerazione per qualsiasi tipo di attività. Di cosa stiamo parlando? L’argomento che trattiamo oggi è relativo alle spese di formazione.

Soprattutto per i giovani che hanno iniziato da poco la formazione risulta indispensabile per restare aggiornati su questioni e problematiche inerenti l’esercizio della propria attività.
In questo breve contributo ci soffermiamo ad analizzare le spese di formazione regime dei minimi o anche per rispondere alle domande di alcuni nostri clienti che ci hanno chiesto delucidazioni in merito a questa questione.

Spese di formazione regime dei minimi

Il D.P.R. n. 137/2012, l’art. 7,  ha stabilito l’obbligo di formazione continua per tutti i professionisti che esercitano un’attività per la quale sia necessaria l’iscrizione ad un Ordine o Collegio.

Prima di affrontare la questione riguardante i contribuenti minimi è necessario esaminare la normativa fiscale vigente per i contribuenti ordinari. Per tutti coloro che si trovano in questo regime fiscale le spese legate alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, convegni e master universitari sono deducibili al 50% ai sensi del comma 5, art.54 del Testo unico.

Si segnala che non sono andate in porto le proposte di modifica all’articolo 54 che aumentavano la deducibilità al 100% fino ad un massimo di 10.000 euro.

Per i contribuenti nel regime dei minimi secondo la linea di concetto riportata dalla circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 5.1, non trovano applicazione le regole seguite dal TUIR, quindi per il regime dei minimi tutte quelle spese strettamente inerenti la propria attività, fra cui quelle per la formazione e la partecipazione ai convegni sono deducibili al 100%.

Inoltre anche le spese per i viaggi, vitto e soggiorno, se è possibile dimostrare che sono per l’attività lavorativa, saranno completamente deducibili.

Il regime dei minimi ex articolo 27 del Dl 98/2011  è stato sostituito dal nuovo regime forfettario.
Chi faceva già parte dei minimi entro la data del 31 dicembre 2015 può ancora oggi decidere se continuare ad applicarlo fino al raggiungimento del quinquennio dall’inizio attività o fino al raggiungimento del 35° anno di età.


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