Nel 2026 gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono incontrare due regimi fiscali agevolati diversi: il 5% sui compensi per lavoro straordinario e il 15% sulle prestazioni aggiuntive. Le due aliquote non sono alternative e non dipendono dalla scelta del lavoratore: si applicano a compensi differenti, disciplinati da norme differenti e gestiti dal datore di lavoro come sostituto d’imposta.
La distinzione è fondamentale perché “straordinario” e “prestazione aggiuntiva” non sono sinonimi. La Legge 207/2024 ha introdotto il 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da aziende ed enti del SSN; l’articolo 7 del D.L. 73/2024 prevede invece un’imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’Agenzia delle Entrate utilizza anche codici tributo separati: 1069 per gli straordinari degli infermieri e 1068 per le prestazioni aggiuntive.
Straordinari infermieri al 5%: chi rientra
Il comma 354 della Legge 207/2024 riguarda i compensi per lavoro straordinario previsti dal CCNL Comparto Sanità ed erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Su questi compensi il datore di lavoro applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
La norma opera sui compensi erogati a partire dal 2025 e continua a produrre effetti nel 2026.
Prestazioni aggiuntive al 15%: cosa sono
Le prestazioni aggiuntive sono attività ulteriori rispetto all’ordinaria programmazione del lavoro, utilizzate dal SSN anche per ridurre liste d’attesa e far fronte a carenze di personale.
L’articolo 7 del D.L. 73/2024 stabilisce per i compensi delle prestazioni aggiuntive un’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
La misura riguarda il personale sanitario nelle fattispecie contrattuali richiamate dalla norma, quindi può interessare anche gli infermieri, ma non coincide con il normale lavoro straordinario.
5% e 15%: la differenza in una tabella
| Compenso | Aliquota sostitutiva | Riferimento |
|---|---|---|
| Straordinario infermiere SSN | 5% | Legge 207/2024, comma 354 |
| Prestazione aggiuntiva personale sanitario | 15% | D.L. 73/2024, art. 7 |
| Stipendio ordinario | IRPEF ordinaria | TUIR |
| Attività con Partita IVA | Regole del relativo regime fiscale | Forfettario/ordinario |
Perché lo straordinario non è una prestazione aggiuntiva
Lo straordinario nasce dall’estensione dell’orario di lavoro dipendente secondo le regole del contratto collettivo. La prestazione aggiuntiva è invece un’attività ulteriore attivata secondo la disciplina specifica del SSN.
La distinzione deve risultare correttamente anche nella gestione amministrativa e nel cedolino. Non basta che un turno sia “in più” rispetto all’orario abituale perché diventi automaticamente una prestazione aggiuntiva al 15%.
Chi applica l’imposta sostitutiva
L’imposta viene applicata dal datore di lavoro come sostituto d’imposta. L’infermiere non deve quindi scegliere autonomamente tra 5% e 15% in dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto due codici tributo distinti:
- 1069 per l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri;
- 1068 per l’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La separazione dei codici conferma che si tratta di due regimi diversi.
Esempio: 500 euro di straordinario
Se un infermiere SSN percepisce 500 euro lordi qualificati come lavoro straordinario agevolato, l’imposta sostitutiva teorica è pari a 25 euro, cioè il 5%.
L’esempio riguarda soltanto il prelievo fiscale sostitutivo: il netto effettivo in busta paga dipende anche da contributi e dalle altre voci del cedolino.
Esempio: 500 euro di prestazioni aggiuntive
Su 500 euro qualificati come prestazioni aggiuntive soggette al regime dell’articolo 7 D.L. 73/2024, l’imposta sostitutiva è pari a 75 euro, cioè il 15%.
Anche in questo caso il dato non coincide necessariamente con il netto finale, perché il cedolino può comprendere ulteriori componenti contributive e retributive.
Il 5% sugli straordinari vale per tutti i dipendenti?
No. La norma specifica riguarda gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. Non è una detassazione generale di tutti gli straordinari del settore pubblico e non si estende automaticamente agli straordinari di qualsiasi altro lavoratore.
Il 15% vale soltanto per gli infermieri?
No. Il regime del 15% riguarda le prestazioni aggiuntive del personale sanitario nelle fattispecie individuate dall’articolo 7 del D.L. 73/2024 e dai contratti collettivi richiamati.
L’infermiere può quindi beneficiarne quando il compenso deriva da una vera prestazione aggiuntiva rientrante nella disciplina, ma la norma non è riservata esclusivamente alla professione infermieristica.
Quanto possono essere pagate le prestazioni aggiuntive
Per il personale sanitario del comparto il quadro normativo ha consentito, per le prestazioni aggiuntive finalizzate anche alla riduzione delle liste d’attesa e alle carenze di organico, tariffe orarie aumentabili fino a 60 euro lordi onnicomprensivi nel periodo previsto dalla normativa.
Tariffa oraria e tassazione sono però due aspetti distinti: il valore lordo della prestazione viene determinato secondo le regole applicabili, mentre il 15% riguarda il prelievo fiscale sostitutivo.
Come riconoscere la voce corretta in busta paga
Nel cedolino dovrebbe essere possibile distinguere almeno:
- retribuzione ordinaria;
- ore di lavoro straordinario;
- eventuali prestazioni aggiuntive;
- imposta sostitutiva applicata;
- contributi previdenziali;
- eventuali altre indennità o maggiorazioni.
Se una voce non è chiara, il primo controllo va fatto sulla descrizione riportata nel cedolino e sulla documentazione dell’azienda sanitaria.
Il 5% sostituisce anche i contributi?
No. L’aliquota del 5% è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Non significa che il compenso sia automaticamente esente da ogni contribuzione previdenziale.
Lo stesso principio vale per il 15% sulle prestazioni aggiuntive: il trattamento fiscale sostitutivo non deve essere confuso con la disciplina contributiva.
Gli straordinari al 5% entrano nel reddito complessivo?
La presenza di un’imposta sostitutiva significa che il compenso non subisce la tassazione IRPEF ordinaria secondo gli scaglioni. Per gli effetti su specifiche agevolazioni, limiti reddituali o indicatori bisogna però verificare la singola norma, perché non tutti i benefici utilizzano lo stesso concetto di reddito.
Prestazioni aggiuntive e straordinario possono comparire nello stesso mese?
Sì, se il lavoratore ha effettivamente svolto entrambe le tipologie di attività e l’azienda le ha correttamente qualificate secondo la disciplina contrattuale.
In quel caso è possibile che sullo stesso cedolino siano presenti somme soggette al 5% e altre soggette al 15%.
Infermiere SSN con Partita IVA: attenzione a non confondere i compensi
Un infermiere dipendente pubblico può, nei casi consentiti, svolgere anche attività professionale con Partita IVA. Il compenso fatturato come libero professionista non diventa però “straordinario al 5%” né “prestazione aggiuntiva al 15%”.
La fattura professionale segue le regole della Partita IVA, del regime fiscale utilizzato e della previdenza applicabile. Su RM trovi la guida su infermiere dipendente pubblico e Partita IVA.
Se l’infermiere è in regime forfettario
I ricavi professionali dell’infermiere in regime forfettario vengono determinati con le regole proprie del regime: coefficiente di redditività, contributi previdenziali deducibili e imposta sostitutiva del 5% o del 15% quando spettante.
Queste aliquote del forfettario non hanno nulla a che vedere con il 5% sugli straordinari o il 15% sulle prestazioni aggiuntive del SSN.
Per il regime professionale puoi consultare regime forfettario infermiere 2026.
Attenzione alla soglia dei redditi da lavoro dipendente per il forfettario
Per il 2026 è stata confermata a 35.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente rilevante ai fini della causa ostativa del regime forfettario, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Un infermiere che combina lavoro dipendente e attività professionale deve quindi verificare separatamente la propria posizione. La tassazione agevolata di alcune componenti dello stipendio non autorizza a ignorare automaticamente il reddito di lavoro dipendente nella verifica della causa ostativa.
Infermiere freelance: il 5% dello straordinario non esiste
Un infermiere che lavora esclusivamente come libero professionista non svolge “straordinario” in senso contrattuale da dipendente SSN. Se applica il forfettario, l’eventuale aliquota fiscale del 5% deriva dai requisiti per la nuova attività, non dalla norma sugli straordinari.
La differenza è importante perché due aliquote identiche possono avere natura completamente diversa.
Come controllare il trattamento applicato
- verifica se il compenso deriva da lavoro straordinario o da prestazione aggiuntiva;
- controlla la voce del cedolino;
- verifica l’aliquota sostitutiva applicata;
- non confondere imposta sostitutiva con contribuzione;
- se hai Partita IVA, separa completamente i compensi professionali;
- controlla la CU e i dati che confluiranno nella dichiarazione;
- se utilizzi il forfettario, verifica anche la causa ostativa collegata al reddito da lavoro dipendente.
Codice tributo 1069: straordinari infermieri
L’Agenzia delle Entrate identifica con il codice tributo 1069 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri prevista dal comma 354 della Legge 207/2024.
Il versamento è effettuato dal sostituto d’imposta, non dall’infermiere come normale pagamento autonomo del proprio F24 personale.
Codice tributo 1068: prestazioni aggiuntive
Il codice 1068 riguarda invece l’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevista dall’articolo 7 del D.L. 73/2024.
Anche questo elemento rende immediatamente verificabile la distinzione tra i due regimi.
Fonti ufficiali
La disciplina del 5% è contenuta nella Legge 207/2024. Per le prestazioni aggiuntive il riferimento è l’articolo 7 del D.L. 73/2024.
L’Agenzia delle Entrate pubblica inoltre le schede operative del codice tributo 1068 e del codice 1069 per gli straordinari infermieristici.
Esempio annuale: straordinari e prestazioni aggiuntive nello stesso anno
Immaginiamo un infermiere SSN che nel 2026 percepisce 1.800 euro di straordinari agevolati e 3.000 euro di prestazioni aggiuntive correttamente qualificate. Sul primo importo il prelievo sostitutivo teorico è 90 euro; sul secondo è 450 euro.
Le due somme non vanno fuse in un’unica base imponibile al 5% o al 15%: il datore di lavoro deve mantenere distinta la natura dei compensi e applicare il trattamento previsto per ciascuna voce.
Come controllare CU e dichiarazione dei redditi
Il controllo non dovrebbe fermarsi al cedolino mensile. A fine anno è utile verificare anche la Certificazione Unica, perché è il documento che riepiloga i redditi e le ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Se hai ricevuto sia straordinari sia prestazioni aggiuntive, controlla che la documentazione annuale sia coerente con i cedolini e con le aliquote effettivamente applicate. In caso di differenze, è preferibile chiarire la posizione con l’ufficio paghe prima di presentare la dichiarazione.
Cosa fare se in busta paga trovi l’aliquota sbagliata
Un compenso qualificato come straordinario non dovrebbe essere trattato come prestazione aggiuntiva soltanto perché svolto fuori dal normale turno. Allo stesso modo, una vera prestazione aggiuntiva non va ricondotta automaticamente allo straordinario.
Se il cedolino mostra un trattamento non coerente, conserva turni, autorizzazioni, ordini di servizio e documentazione dell’azienda sanitaria. Il problema va risolto partendo dalla corretta qualificazione dell’attività, non scegliendo semplicemente l’aliquota più bassa.
Il 5% e il 15% non sono agevolazioni “a richiesta”
L’infermiere non presenta una domanda per scegliere l’imposta sostitutiva. È il datore di lavoro che, verificata la natura del compenso, applica il regime previsto dalla legge e versa l’imposta con il relativo codice tributo.
Questo distingue nettamente tali regimi dalle opzioni fiscali personali come il regime forfettario, che dipende invece dai requisiti del contribuente e dalla sua attività autonoma.
FAQ su straordinari infermieri e aliquote agevolate
Tutti gli straordinari degli infermieri sono tassati al 5%?
Il regime riguarda i compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da aziende ed enti del SSN rientranti nella disciplina prevista dalla Legge 207/2024.
Il 15% è una seconda aliquota sugli straordinari?
No. Il 15% riguarda le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, che sono una fattispecie diversa dal lavoro straordinario.
Se ho Partita IVA posso applicare il 5% alle fatture?
No. La fattura professionale segue il regime fiscale della Partita IVA. Il 5% sugli straordinari riguarda il rapporto di lavoro dipendente SSN.
Il 5% elimina i contributi?
No. È un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali e non coincide con l’esonero contributivo.
Posso avere nello stesso anno straordinari al 5% e Partita IVA forfettaria?
Sì, se la Partita IVA è compatibile con il rapporto pubblico e sono rispettati tutti i requisiti del forfettario. Le due fonti di reddito restano però fiscalmente distinte.
In sintesi
Nel 2026 l’infermiere SSN deve distinguere tre piani diversi: stipendio ordinario, straordinari al 5% e prestazioni aggiuntive al 15%. Se svolge anche attività professionale con Partita IVA, esiste poi un quarto piano autonomo: il reddito professionale.
La verifica corretta parte quindi dalla natura del compenso e dalla voce del cedolino. Solo dopo si può capire quale aliquota si applica e come coordinare il lavoro dipendente con eventuale attività libero-professionale.
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