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Subentro impresa individuale

Home > Esperto risponde > Subentro impresa individuale

Un nostro lettore Vincenzo di Cremona ci chiede maggiori informazioni in merito a subentro impresa individuale.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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Subentro impresa individuale

Salve, vorrei chiedere informazioni per poter procedere al subentro nell’impresa individuale di mia moglie.
Sono un lavoratore dipendente, tempo pieno e indeterminato, 36 ore settimanali, reddito annuo lordo € 25.000.
L’attività attualmente gestita da mia moglie è una pizzeria d’asporto rientrante nel regime forfettario.
Subentrerei nell’impresa continuando l’attuale attività di lavoratore dipendente, che sarebbe prevalente rispetto all’attività d’impresa per evitare la doppia contribuzione Inps.
Nominerei infine mia moglie preposto per l’attività di somministrazione di alimenti.
Grazie.

Vincenzo – Cremona

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La nostra risposta a Vincenzo

Ciao Vincenzo e grazie per la tua domanda relativa su subentro impresa individuale, l’argomento è molto interessante perchè tocca alcune questioni che è bene analizzare separatamente.
Partiamo dal subentro nell’impresa individuale del coniuge.
Il passaggio dell’azienda comporta la stipula di contratto con firma autentica notarile e relative problematiche inerenti alla valutazione della stessa con ripercussioni fiscali non banali.

Preso atto che il passaggio è tra coniugi e presumibilmente non monetizzato potresti prendere in considerazione la mera chiusura dell’attività e la immediata riapertura a tuo nome.
Quest’ultima soluzione deve essere comunque valutata attentamente soprattutto per le conseguenze relative agli eventuali contratti in essere (utenze, contratto di locazione, dipendenti etc…).

Analizziamo adesso i requisiti fiscali per accedere al regime forfettario.
Se, da come hai scritto, il tuo reddito da lavoro dipendente è inferiore ai 30.000€ annui, potrai applicare il regime forfettario, ferma restando la necesssità di verificare che durante la precedente gestione al 31/12/2016 siano stati rispettati tutti i requisiti di applicazione del regime forfettario, come il rispetto del:

  • limite di fatturato;
  • limite di 5.000 euro per i compensi a lavoratori subordinati;
  • limite di 20.000 euro di valore dei beni strumentali.

Infine verifichiamo gli aspetti previdenziali dell’operazione di subentro.

Per questo aspetto concordiamo con quanto da te affermato, ovvero che avendo contemporaneamente un lavoro da dipendente prevalente e quindi una posizione previdenziale obbligatoria già in essere, non sarà necessario versare ulteriori contributi per l’attività imprenditoriale.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Vincenzo dice

      10 Maggio 2017 alle 21:16

      Grazie per la precisa risposta.
      Vorrei gentilmente chiarire se il preposto è tenuto ad aprire una posizione previdenziale obbligatoria.

      Un cordiale saluto.

      Rispondi
      • Staff dice

        12 Maggio 2017 alle 01:11

        Buonasera Vincenzo, la mera qualifica di preposto per la somministrazione di alimenti non richiede una posizione previdenziale obbligatoria, almeno che non sia inquadrato anche come collaboratore familiare.
        La contribuzione INPS è obbligatroria per i collaboratori familiari che prestano la propria attività a tempo pieno anche senza percepire un reddito.
        Per il collaboratore familiare non scattano i contributi INPS quando l’attività prestata può essere considerata occasionale.
        L’attività prestata viene sempre considerata occasionale nei seguenti tre casi:
        – prestazioni rese da familiare pensionato;
        – prestazioni rese da familiare con un lavoro da dipendente a tempo pieno;
        – prestazioni rese per non più di 720 ore per anno solare, ovvero 90 giorni.
        Come riferimento normativo può essere presa in considerazione la Circolare del Ministero del lavoro con prot. 37/0010478/MA007.A001 del 10/06/2013.
        Cordiali Saluti

        Rispondi

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