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Tassi di interesse e Sanzioni INAIL

L’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresenta un ente centrale per la tutela della sicurezza sul lavoro in Italia. Ogni trimestre, INAIL adegua i tassi di interesse e le sanzioni amministrative, con importanti ripercussioni per i datori di lavoro che non rispettano le scadenze di pagamento o i requisiti contributivi. In questo aggiornamento di ottobre 2024, l’INAIL si allinea al nuovo Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea, fissato al 3,40%, come indicato nella circolare n. 32 del 22 settembre 2024. Le nuove disposizioni, in vigore dal 23 ottobre, coinvolgono i tassi per la rateazione dei premi assicurativi e le sanzioni civili applicabili ai ritardi contributivi.

Argomenti del post

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  • Nuovi Tassi di Interesse INAIL per Rateazioni e Sanzioni Civili
  • Sanzioni Civili Ordinarie per Mancato o Ritardato Pagamento dei Contributi INAIL
  • Sanzioni Civili Ridotte per Evasione Contributiva
  • Sanzioni Civili Ridotte per Aziende in Procedure Concorsuali

Nuovi Tassi di Interesse INAIL per Rateazioni e Sanzioni Civili

Dal 23 ottobre 2024, in conformità con il nuovo TUR della BCE, l’INAIL applica i seguenti tassi di interesse:

  • Tasso di interesse per rateazione dei debiti: fissato al 9,40% per la dilazione dei premi assicurativi e relativi accessori.
  • Tasso delle sanzioni civili: ridotto all’8,90% per ritardi e mancate contribuzioni.

Questo aggiornamento si applica solo alle nuove istanze di rateazione; i piani già approvati mantengono il tasso vigente al momento della presentazione.

Sanzioni Civili Ordinarie per Mancato o Ritardato Pagamento dei Contributi INAIL

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie, l’INAIL impone le seguenti sanzioni:

  • Sanzione civile ordinaria: pari al tasso di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti (totale 8,90%).
  • Sanzione ridotta: applicabile se il pagamento avviene entro 120 giorni, spontaneamente e senza contestazioni. In questo caso, il tasso è ridotto al 3,40%.

Sanzioni Civili Ridotte per Evasione Contributiva

Per le aziende che omettono o falsificano le denunce obbligatorie, sono previste sanzioni ridotte se la situazione viene regolarizzata entro 12 mesi dalla scadenza dei pagamenti:

  • Sanzione ridotta in caso di regolarizzazione entro 30 giorni: applicazione del tasso dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, per un totale di 8,90%.
  • Sanzione elevata: se la regolarizzazione non avviene entro 30 giorni, il tasso applicato è pari al 10,90% (Eurosistema + 7,5 punti).

In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo non versato entro i termini di legge.

Sanzioni Civili Ridotte per Aziende in Procedure Concorsuali

Alle aziende coinvolte in procedure concorsuali l’INAIL concede una riduzione delle sanzioni, purché siano saldati integralmente contributi e spese:

  • mancato o ritardato pagamento: sanzione civile pari al tasso minimo per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (3,40%)
  • evasione contributiva: sanzione del 5,40%, corrispondente al tasso minimo maggiorato di 2 punti
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