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Tassi di interesse e Sanzioni INAIL

Aggiornato il 19 Agosto 2026

L’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresenta un ente centrale per la tutela della sicurezza sul lavoro in Italia. Ogni trimestre, INAIL adegua i tassi di interesse e le sanzioni amministrative, con importanti ripercussioni per i datori di lavoro che non rispettano le scadenze di pagamento o i requisiti contributivi. In questo aggiornamento di ottobre 2024, l’INAIL si allinea al nuovo Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea, fissato al 3,40%, come indicato nella circolare n. 32 del 22 settembre 2024. Le nuove disposizioni, in vigore dal 23 ottobre, coinvolgono i tassi per la rateazione dei premi assicurativi e le sanzioni civili applicabili ai ritardi contributivi.

Nuovi Tassi di Interesse INAIL per Rateazioni e Sanzioni Civili

Dal 23 ottobre 2024, in conformità con il nuovo TUR della BCE, l’INAIL applica i seguenti tassi di interesse:

  • Tasso di interesse per rateazione dei debiti: fissato al 9,40% per la dilazione dei premi assicurativi e relativi accessori.
  • Tasso delle sanzioni civili: ridotto all’8,90% per ritardi e mancate contribuzioni.

Questo aggiornamento si applica solo alle nuove istanze di rateazione; i piani già approvati mantengono il tasso vigente al momento della presentazione.

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Sanzioni Civili Ordinarie per Mancato o Ritardato Pagamento dei Contributi INAIL

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie, l’INAIL impone le seguenti sanzioni:

  • Sanzione civile ordinaria: pari al tasso di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti (totale 8,90%).
  • Sanzione ridotta: applicabile se il pagamento avviene entro 120 giorni, spontaneamente e senza contestazioni. In questo caso, il tasso è ridotto al 3,40%.

Sanzioni Civili Ridotte per Evasione Contributiva

Per le aziende che omettono o falsificano le denunce obbligatorie, sono previste sanzioni ridotte se la situazione viene regolarizzata entro 12 mesi dalla scadenza dei pagamenti:

  • Sanzione ridotta in caso di regolarizzazione entro 30 giorni: applicazione del tasso dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, per un totale di 8,90%.
  • Sanzione elevata: se la regolarizzazione non avviene entro 30 giorni, il tasso applicato è pari al 10,90% (Eurosistema + 7,5 punti).

In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo non versato entro i termini di legge.

Sanzioni Civili Ridotte per Aziende in Procedure Concorsuali

Alle aziende coinvolte in procedure concorsuali l’INAIL concede una riduzione delle sanzioni, purché siano saldati integralmente contributi e spese:

  • mancato o ritardato pagamento: sanzione civile pari al tasso minimo per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (3,40%)
  • evasione contributiva: sanzione del 5,40%, corrispondente al tasso minimo maggiorato di 2 punti

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