Quando si parla di omissioni contributive, è essenziale conoscere i limiti temporali entro cui l’INPS può attivare il proprio potere accertativo e sanzionatorio. La questione è particolarmente delicata, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 8/2016, che ha depenalizzato alcune violazioni, e della recente giurisprudenza che ha chiarito i termini di decadenza applicabili.
In questo articolo analizziamo i termini di prescrizione e decadenza previsti per la notifica delle omissioni contributive da parte dell’INPS, distinguendo tra violazioni ordinarie e illeciti depenalizzati, con un focus sulla sentenza della Cassazione n. 7641/2025.
Omissioni contributive ordinarie: prescrizione quinquennale
In base all’art. 3 della Legge n. 335/1995, il termine ordinario entro cui l’INPS può richiedere il versamento di contributi omessi è di cinque anni, a decorrere dalla data in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Si tratta di un termine di prescrizione, che può essere interrotto da atti formali, come la notifica di una diffida o un accertamento, i quali fanno decorrere un nuovo quinquennio.
In presenza di condotte dolose, accertate in sede giudiziale, la prescrizione si estende a dieci anni, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza.
Omissioni contributive depenalizzate: termine di decadenza di 90 giorni
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, alcune violazioni, tra cui l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, sono state depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi. Di conseguenza, non si applica il termine di prescrizione, bensì un termine di decadenza di 90 giorni per la notifica da parte dell’INPS.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 7641/2025, il termine di 90 giorni decorre alternativamente:
- dalla ricezione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, se trasmessi
- oppure, dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto), qualora l’INPS fosse già in possesso dei dati necessari per procedere all’accertamento, senza ulteriori attività istruttorie.
Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della potestà sanzionatoria da parte dell’INPS.
Depenalizzazione e retroattività: cosa prevede il D.Lgs. 8/2016
Il Decreto Legislativo 8/2016 ha introdotto rilevanti modifiche in materia di sanzioni, prevedendo:
- la depenalizzazione di diversi reati, tra cui l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, ora qualificato come illecito amministrativo
- la retroattività delle nuove disposizioni (art. 8, comma 1), applicabili anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016
- l’obbligo per l’autorità giudiziaria, ex art. 9, di trasmettere gli atti all’INPS entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto
- il termine di 90 giorni, decorrente dalla ricezione degli atti, entro cui l’INPS deve notificare gli estremi della violazione agli interessati
- la previsione espressa di un termine di decadenza, e non di prescrizione, per l’esercizio del potere sanzionatorio.
Nel caso in cui l’autorità giudiziaria non abbia trasmesso gli atti, resta comunque valido il termine di 90 giorni dalla data del 6 febbraio 2016, a condizione che l’INPS fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per l’accertamento.
Principi giurisprudenziali a tutela del contribuente
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7641/2025, ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 15352/2015 in tema di termini di decadenza per l’esercizio di diritti relativi a situazioni giuridiche pendenti. In particolare, è stato ribadito che:
- un termine di decadenza non può avere effetti retroattivi se non previsto al momento della nascita del diritto
- se una norma sopravvenuta introduce un termine di decadenza più breve, questo può applicarsi anche a diritti sorti in precedenza, ma il computo decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge
- occorre un bilanciamento tra l’interesse pubblico e la tutela dell’affidamento del contribuente, soprattutto nei casi in cui l’inerzia dell’amministrazione non sia imputabile al soggetto sanzionato.
Questi principi sono stati determinanti per chiarire la portata decadenziale del termine di 90 giorni previsto dal D.Lgs. 8/2016 e applicato alle omissioni contributive depenalizzate.
Riepilogo: prescrizione o decadenza?
Tipologia di violazione | Termine notifica INPS | Decorrenza | Natura del termine |
---|---|---|---|
Omissione contributiva ordinaria | 5 anni | Dalla data di scadenza originaria del versamento | Prescrizione |
Omissione contributiva dolosa | 10 anni | Dalla data di scadenza originaria del versamento | Prescrizione |
Omissione depenalizzata (D.Lgs. 8/2016) | 90 giorni | Dalla ricezione degli atti giudiziari o dal 06/02/2016 se INPS già in possesso dei dati utili | Decadenza |
Conclusioni
La corretta individuazione dei termini entro cui l’INPS può notificare un avviso per omissioni contributive rappresenta un aspetto centrale nella gestione del rapporto previdenziale. La distinzione tra prescrizione e decadenza, così come chiarita dalla normativa e dalla più recente giurisprudenza, incide direttamente sulla validità degli atti notificati e sulla possibilità, per il contribuente, di far valere eventuali eccezioni.
In particolare, il termine ordinario di cinque anni previsto per le omissioni contributive “classiche” si differenzia nettamente dal termine di decadenza di novanta giorni stabilito per le violazioni depenalizzate dal D.Lgs. 8/2016, la cui applicazione è subordinata alla tempestività dell’azione amministrativa e alla disponibilità, da parte dell’INPS, degli elementi necessari per l’accertamento.
Ricevere un avviso di addebito o una sanzione amministrativa a distanza di anni dalla presunta violazione impone quindi una verifica puntuale della decorrenza dei termini e della correttezza dell’iter seguito dall’Istituto. In questi casi, il supporto di un professionista può fare la differenza nell’individuare eventuali vizi procedurali e definire una strategia difensiva efficace.