Fiscalità del Terzo settore 2026: la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come valutare le attività degli enti iscritti al RUNTS, distinguere quelle commerciali dalle non commerciali e verificare l’accesso ai regimi fiscali riservati agli ETS. La materia è tornata al centro del confronto pubblico con il roadshow dell’Agenzia delle Entrate e dell’Università Pontificia Salesiana, arrivato a Roma il 21 ottobre 2026. La novità per associazioni e consulenti non è una nuova legge approvata durante l’incontro: sono le regole applicabili dal 2026 e i chiarimenti amministrativi da tradurre nella gestione quotidiana.
Per le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (OdV) e gli altri enti del Terzo settore, le domande pratiche sono precise: quali entrate vanno confrontate con i costi? Quando un’attività può considerarsi non commerciale? Come si verifica la qualificazione fiscale dell’ente nel suo complesso? E quali accorgimenti sono necessari prima di utilizzare un regime forfetario? Vediamo le risposte, con riferimenti al testo della circolare 1/E del 19 febbraio 2026 e al Codice del Terzo settore.
Perché il fisco degli ETS è tornato al centro del confronto
Il 21 ottobre 2026, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, si è tenuta una tappa del ciclo di incontri sul nuovo assetto fiscale del Terzo settore. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia delle Entrate e dall’Università Pontificia Salesiana, ha posto l’accento sull’applicazione delle disposizioni fiscali in vigore dal 1° gennaio 2026 e sui temi della circolare n. 1/E. Il programma ha dedicato attenzione anche agli enti attivi nell’ambito dello sport sociale. Il sito ufficiale del roadshow spiega che l’obiettivo è ridurre le incertezze interpretative e avvicinare l’amministrazione finanziaria a enti e professionisti.
La distinzione temporale conta. La circolare è stata pubblicata a febbraio; la tappa romana è un momento di approfondimento successivo e non sposta, da sola, la data di entrata in vigore delle norme. Allo stesso modo, l’iscrizione al RUNTS non basta per trattare automaticamente ogni ricavo come fiscalmente irrilevante. Occorre guardare a ciò che viene svolto, ai corrispettivi ricevuti, ai costi effettivi e alla forma di esercizio delle attività.
Il documento di prassi riguarda principalmente le imposte sui redditi e la qualificazione fiscale degli ETS. Non bisogna dedurre che ogni sua regola valga nello stesso modo anche per l’IVA: l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto richiede un controllo separato. Per esempio, le condizioni per l’IVA agevolata sulla sede di un’APS dipendono da presupposti diversi dal test di non commercialità ai fini IRES.
Attività non commerciale: il test fra entrate e costi
L’articolo 79 del decreto legislativo 117/2017 è il riferimento fondamentale. In linea generale, per gli ETS diversi dalle imprese sociali, un’attività di interesse generale può risultare non commerciale se è svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Non è sufficiente che l’attività abbia finalità sociali o sia espressamente prevista dallo statuto: la qualificazione fiscale richiede anche di esaminare le condizioni economiche della sua realizzazione.
I costi effettivi comprendono quelli diretti e quelli indiretti e generali imputabili all’attività, compresi, quando pertinenti, oneri finanziari e tributari. Questo implica una contabilità in grado di spiegare come sono state attribuite le spese ai diversi progetti. Non è corretto prendere solo le fatture dei materiali, dimenticando i costi di struttura effettivamente riferibili al servizio. All’opposto, non vanno aggiunti importi puramente figurativi senza i requisiti richiesti dalla disciplina.
La legge prevede una tolleranza: il carattere non commerciale può conservarsi anche quando i ricavi eccedono i costi effettivi di non oltre il 6%, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Non è un margine di utile automaticamente ammesso per qualunque ente e per sempre; è una regola da verificare sui dati dell’attività e lungo più esercizi. La circolare dedica attenzione anche ai criteri di calcolo e alle situazioni in cui operano disposizioni speciali.
| Esempio illustrativo | Importo | Significato |
|---|---|---|
| Costi effettivi di un’attività | 100.000 € | Base per il confronto |
| Ricavi per 100.000 € | 100.000 € | Non superano i costi |
| Ricavi per 105.000 € | 105.000 € | Scostamento del 5%: da verificare la tolleranza temporale |
| Ricavi per 108.000 € | 108.000 € | Scostamento dell’8%: oltre la soglia del 6% |
L’esempio non sostituisce il calcolo fiscale. Bisogna individuare correttamente ricavi e apporti pubblici rilevanti, ripartire i costi quando più attività condividono locali o personale e considerare le specifiche eccezioni normative. Per un ente che realizza diversi progetti, il monitoraggio a fine anno dovrebbe iniziare con una scheda per ciascuna attività di interesse generale, non con il solo saldo complessivo del conto corrente.
La circolare affronta anche un metodo semplificato di verifica unitaria per gli enti di dimensioni contenute, entro le condizioni illustrate dall’Agenzia. Non equivale però alla possibilità generalizzata di compensare senza limiti attività redditizie e attività in perdita: l’applicabilità della semplificazione va verificata prima del conteggio.
Due verifiche diverse: attività ed ente nel complesso
Un equivoco frequente consiste nel considerare identiche la non commercialità della singola attività e la qualifica fiscale non commerciale dell’ETS. Il primo esame guarda alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale, secondo l’articolo 79. Il secondo guarda al rapporto fra entrate commerciali e non commerciali dell’organizzazione nel suo insieme, applicando i criteri previsti dal Codice e precisati nella circolare.
Un ente può quindi avere entrate commerciali senza essere automaticamente, per questo solo fatto, un ente commerciale. Occorre valutare composizione e prevalenza delle entrate rilevanti secondo la disciplina. Allo stesso tempo, possedere la qualifica civilistica di ETS non garantisce, in ogni periodo, il mantenimento della qualifica fiscale non commerciale. La verifica richiede dati annuali affidabili e una corretta classificazione delle singole voci.
Per esempio, quote associative, liberalità e contributi pubblici non sono voci intercambiabili: la loro natura e il trattamento nel test dipendono dalle condizioni indicate dalle norme. Anche una sponsorizzazione non può essere assimilata automaticamente a una donazione solo perché destinata a finanziare un progetto sociale. La circolare distingue i proventi da attività svolte in forma d’impresa e chiarisce il trattamento di specifiche entrate nel confronto complessivo.
Questo controllo diventa particolarmente importante quando un’associazione apre un nuovo servizio a pagamento o incrementa stabilmente le attività diverse. Prima di scegliere il trattamento tributario è utile documentare i contratti, il destinatario della prestazione, l’eventuale corrispettivo pattuito e la destinazione dei costi. Un preventivo commerciale o una convenzione con un ente pubblico, presi da soli, non risolvono la qualificazione.
La conservazione della documentazione è cruciale anche in caso di verifiche. Per una panoramica distinta sugli aspetti amministrativi, si può consultare la nostra guida ai controlli ETS e ai documenti RUNTS nel 2026. Le verifiche sul RUNTS e quelle sulla natura fiscale delle attività hanno obiettivi differenti, ma una gestione ordinata delle registrazioni aiuta entrambe.
OdV e APS: cosa verificare sui regimi forfetari
Dal periodo di applicazione della nuova disciplina fiscale, il Codice del Terzo settore prevede strumenti dedicati anche per la determinazione del reddito commerciale. È indispensabile non confondere il regime forfetario dell’articolo 80, previsto per determinati ETS non commerciali, con quello speciale dell’articolo 86 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che soddisfano i requisiti.
Per l’articolo 86, fra le condizioni da verificare figurano la corretta iscrizione nelle sezioni pertinenti del RUNTS e il limite di ricavi commerciali stabilito dalla disciplina, pari a 85.000 euro secondo il quadro descritto dalla circolare. La soglia non rappresenta un’esenzione generalizzata per tutte le entrate dell’associazione: occorre prima identificare i ricavi rilevanti e controllare se l’ente può effettivamente avvalersi del regime.
Un’APS che organizza corsi e raccoglie quote sociali non deve trattare indistintamente ogni incasso. Bisogna separare le quote associative dai corrispettivi per prestazioni, distinguere le attività di interesse generale dalle eventuali attività diverse e controllare quando operano le disposizioni specifiche per gli associati. Per orientarsi sugli aspetti anagrafici e sull’attività dichiarata, è utile la guida al codice ATECO 94.99.20 per associazioni culturali, che non sostituisce però la verifica fiscale prevista dal Codice del Terzo settore.
Il regime previsto per gli ETS non commerciali dall’articolo 80 segue regole differenti e coefficienti collegati alla natura e all’ammontare dei ricavi delle attività commerciali. Non è prudente scegliere un coefficiente prendendolo da un prospetto generico: occorre stabilire prima se l’ente ha titolo a usare quel regime e in quale categoria rientrano le prestazioni effettivamente rese.
Inoltre, il regime fiscale dell’ETS non coincide automaticamente con il regime forfettario delle persone fisiche con Partita IVA disciplinato dalla legge 190/2014. Le omonimie generano spesso errori nelle ricerche online. Un’associazione e un professionista individuale sono soggetti distinti, con condizioni di accesso, basi imponibili e adempimenti differenti.
Controlli operativi da fare nel 2026
Per trasformare i chiarimenti della circolare 1/E in una verifica concreta, un ETS può iniziare da un inventario delle attività svolte nel 2026. Ogni servizio, progetto, raccolta fondi o attività a pagamento dovrebbe essere associato alla documentazione che spiega che cosa viene svolto, chi corrisponde le somme, come sono calcolati i costi e in quale voce contabile sono registrati i proventi. Il primo risultato atteso è una mappa coerente, non un’autodichiarazione di non commercialità.
Il passaggio successivo è verificare separatamente le attività di interesse generale con i criteri dell’articolo 79, annotando dove opera la soglia di tolleranza e se sia già stata utilizzata negli esercizi rilevanti. Poi si affronta il controllo sulla qualifica fiscale dell’ente nel suo insieme. La circolare precisa anche aspetti relativi al cambiamento della qualifica, che possono incidere sugli effetti fiscali nel tempo: per questo il controllo non andrebbe rinviato alla sola predisposizione della dichiarazione.
Per APS e OdV è necessario un ulteriore passaggio: accertare il regime fiscale effettivamente applicabile, la corretta iscrizione al RUNTS e i limiti relativi ai ricavi commerciali. Chi gestisce progetti con contributi pubblici dovrebbe conservare gli atti di concessione o convenzione, perché la natura delle somme può influenzare la corretta classificazione contabile e fiscale. Se vi sono più attività, è utile formalizzare e mantenere coerenti nel tempo i criteri di attribuzione dei costi condivisi.
Un controllo finale riguarda la coerenza tra rendiconto o bilancio, documenti contabili, eventuali dichiarazioni fiscali, informazioni registrate al RUNTS e attività realmente svolte. La qualità dei dati fa la differenza: una classificazione ricostruita dopo molti mesi, senza elementi di supporto, può produrre risultati inattendibili anche con calcoli aritmetici corretti. L’eventuale ricorso a un consulente esperto deve partire dai numeri e dai documenti dell’ente, non da una formula applicata a tutte le associazioni.
Resta distinto il tema dei finanziamenti. Per chi pianifica investimenti o liquidità, abbiamo approfondito la sezione speciale del Fondo di garanzia per il Terzo settore: si tratta di una misura diversa dalle regole con cui viene determinata la qualificazione fiscale delle attività. La disponibilità di un sostegno pubblico non consente di concludere automaticamente che tutti i proventi o gli impieghi dell’ente siano non commerciali.
Le fonti da tenere a portata di mano sono il testo ufficiale della circolare 1/E/2026, il Codice del Terzo settore su Normattiva e il resoconto istituzionale del programma del 21 ottobre. La corretta risposta tributaria dipende sempre dal tipo di ente, dalle singole attività e dalle loro modalità effettive.
Domande frequenti
Il roadshow del 21 ottobre 2026 ha introdotto nuove imposte per gli ETS?
No. L’incontro ha approfondito le norme fiscali già applicabili e i chiarimenti contenuti nella circolare 1/E del 19 febbraio 2026. Non è, di per sé, un provvedimento normativo che modifica aliquote o introduce un nuovo tributo.
Un ETS può incassare corrispettivi e restare non commerciale?
Sì, a determinate condizioni. Occorre distinguere il test sulla singola attività di interesse generale da quello sulla qualificazione dell’ente nel suo insieme. L’esistenza di un incasso non determina automaticamente, da sola, la perdita della qualifica fiscale non commerciale.
La soglia del 6% può essere usata ogni anno senza limiti?
No. L’articolo 79 prevede la tolleranza entro il 6% dei costi effettivi per non più di tre periodi d’imposta consecutivi, nel rispetto delle altre condizioni. Vanno quindi verificati sia lo scostamento sia la sequenza degli esercizi.
Tutte le associazioni possono utilizzare il forfetario da 85.000 euro?
No. Il regime speciale dell’articolo 86 riguarda OdV e APS che rispettano requisiti soggettivi e limite di ricavi commerciali. Non è il regime forfettario personale dei lavoratori autonomi e non si applica indistintamente a qualsiasi associazione.
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Caterina
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