Nel 2026 il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti può essere tassato con un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite complessivo annuo di 800 euro. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 186 del 16 ottobre 2026 chiarisce come verificare la soglia reddituale di 50.000 euro, quali redditi sommare e cosa accade in presenza di più rapporti di lavoro o di una pensione.
La misura riguarda i compensi riconducibili al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati nel 2026 al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. L’aliquota del 15% sostituisce IRPEF e addizionali regionali e comunali sulla quota agevolabile; l’eventuale eccedenza rispetto a 800 euro resta soggetta alla tassazione ordinaria.
Che cosa prevede la detassazione del trattamento accessorio
L’articolo 1, comma 237, della legge n. 199/2025 ha introdotto per il 2026 un regime agevolato sui compensi accessori del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. In presenza dei requisiti, il datore di lavoro pubblico applica un’imposta sostitutiva del 15% al posto dell’IRPEF e delle relative addizionali.
Il beneficio non riguarda l’intera retribuzione. Si applica soltanto alle somme che l’amministrazione qualifica correttamente come trattamento economico accessorio e nel limite annuo stabilito dalla legge. La risposta n. 186/2026 conferma inoltre che possono rientrare anche componenti di natura fissa e continuativa, purché appartenenti al trattamento accessorio del personale interessato.
Chi può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%
La disciplina riguarda il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Non basta quindi essere dipendente: occorre che il compenso sia erogato da una pubblica amministrazione, appartenga al trattamento accessorio e sia percepito nel periodo d’imposta 2026.
| Condizione | Verifica |
|---|---|
| Soggetto | Personale non dirigenziale di una pubblica amministrazione |
| Somma | Compenso riconducibile al trattamento economico accessorio |
| Anno | Somma erogata nel 2026 |
| Reddito | Redditi di lavoro dipendente 2026 non superiori a 50.000 euro |
| Limite agevolato | Massimo 800 euro complessivi nell’anno |
| Aliquota | Imposta sostitutiva del 15% |
La soglia di 50.000 euro si controlla sul 2026
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda l’anno da utilizzare per il controllo reddituale. La soglia di 50.000 euro non va verificata sul reddito dell’anno precedente: conta l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026, cioè nello stesso periodo in cui viene applicata l’imposta sostitutiva.
Questo criterio impone un controllo durante l’anno e, se necessario, in sede di conguaglio. Se i dati disponibili all’inizio sembrano compatibili con il beneficio ma il reddito complessivo di lavoro dipendente supera poi 50.000 euro, il sostituto d’imposta deve riallineare il trattamento fiscale secondo le informazioni definitive.
Più rapporti di lavoro: i redditi devono essere sommati
La soglia non si verifica separatamente per ogni datore di lavoro. Se il dipendente ha avuto più rapporti nel 2026, i redditi di lavoro dipendente devono essere sommati. Può accadere, per esempio, in caso di trasferimento tra amministrazioni, assunzione nel corso dell’anno, precedente lavoro privato o presenza contemporanea di più rapporti ammessi dall’ordinamento.
L’amministrazione che eroga il compenso accessorio può non conoscere automaticamente tutti gli altri redditi del lavoratore. In questi casi è prudente che il dipendente comunichi i dati rilevanti e conservi certificazioni, cedolini o attestazioni utili. Il beneficio non va valutato usando soltanto la retribuzione pagata dall’ente che applica materialmente il 15%.
Pensioni e assegni equiparati entrano nel limite
La risposta n. 186/2026 precisa che, ai fini della soglia, rilevano anche le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, perché l’articolo 49, comma 2, del TUIR li considera redditi di lavoro dipendente. Un dipendente pubblico che nel 2026 percepisce anche una pensione deve quindi sommare i due importi.
Esempio: stipendio imponibile di 47.000 euro e pensione di 5.000 euro producono un totale di 52.000 euro. In questo caso il limite reddituale risulta superato e il trattamento accessorio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva, anche se il solo stipendio resta sotto 50.000 euro.
Redditi assimilati: perché vanno distinti
Il chiarimento distingue i redditi di lavoro dipendente dell’articolo 49 TUIR dai redditi assimilati disciplinati dall’articolo 50. Ai fini dello specifico parametro reddituale della misura, il riferimento è ai redditi di lavoro dipendente, comprese pensioni e assegni equiparati, e non alla più ampia categoria dei redditi assimilati.
La distinzione va però applicata con attenzione. Prima di escludere una somma dal calcolo occorre verificare la sua corretta qualificazione fiscale: non conta il nome utilizzato nel contratto o nel cedolino, ma la categoria reddituale prevista dal TUIR.
Il limite di 800 euro è complessivo e annuale
L’aliquota del 15% non si applica a tutti i compensi accessori percepiti dal lavoratore. Il tetto agevolabile è pari a 800 euro complessivi per il 2026. Il limite segue il dipendente e non il singolo pagamento o la singola amministrazione.
Se un ente eroga 500 euro e un secondo ente ne eroga altri 500, l’agevolazione non può essere applicata due volte su 800 euro. La quota massima complessiva resta 800 euro; i restanti 200 euro sono tassati secondo le regole ordinarie.
| Compensi accessori 2026 | Trattamento fiscale |
|---|---|
| 600 euro | 600 euro al 15%, se tutti i requisiti sono rispettati |
| 800 euro | Intero importo al 15% |
| 1.200 euro | 800 euro al 15% e 400 euro a tassazione ordinaria |
| 1.600 euro da due enti | Massimo 800 euro complessivi al 15% |
Quanto si risparmia: esempi indicativi
Su 800 euro agevolati, l’imposta sostitutiva è pari a 120 euro. Il vantaggio effettivo rispetto all’IRPEF ordinaria dipende dall’aliquota marginale del lavoratore e dalle addizionali applicabili. Se, a titolo puramente indicativo, la stessa somma fosse tassata al 35%, l’imposta sarebbe 280 euro prima delle addizionali: la differenza teorica sarebbe quindi di 160 euro.
Il confronto non sostituisce il calcolo del cedolino o del conguaglio. Detrazioni, reddito complessivo e addizionali possono modificare il risultato. Per comprendere il funzionamento delle aliquote ordinarie è utile anche la guida RM sull’IRPEF 2026 e il risparmio rispetto al 2025.
La parte oltre 800 euro segue la tassazione ordinaria
L’eccedenza non perde la propria natura retributiva e non viene esclusa dal reddito. Semplicemente, non beneficia dell’aliquota sostitutiva. L’amministrazione deve separare nel cedolino la quota agevolata da quella ordinaria e applicare a quest’ultima IRPEF e addizionali secondo le regole comuni.
Nel caso di erogazioni frazionate, è necessario tenere un conteggio progressivo. Una volta raggiunti 800 euro, i pagamenti successivi non possono essere ulteriormente assoggettati al 15%, salvo rettifiche derivanti da precedenti errori o storni.
Applicazione automatica e rinuncia scritta
L’Agenzia chiarisce che, quando i requisiti sono presenti, l’imposta sostitutiva costituisce il regime applicabile. Il lavoratore può tuttavia rinunciare mediante una comunicazione scritta. La rinuncia deve essere chiara, riferita al trattamento fiscale e trasmessa all’amministrazione in tempo utile per gestire il pagamento o il conguaglio.
Rinunciare non significa ottenere automaticamente un vantaggio. La scelta può essere utile soltanto in situazioni particolari e va valutata considerando reddito complessivo, aliquota ordinaria, detrazioni e possibile tassazione separata. Prima di firmare è quindi opportuno richiedere una simulazione.
Quando può applicarsi la tassazione separata
In caso di rinuncia, i compensi accessori possono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, ma soltanto quando ricorrono le condizioni previste per gli arretrati di lavoro dipendente. Non basta che il pagamento avvenga in ritardo: occorre verificare la causa giuridica e temporale dell’erogazione.
La tassazione separata è quindi distinta sia dall’imposta sostitutiva al 15% sia dalla tassazione ordinaria. Un esempio noto di imposizione separata è il trattamento di fine rapporto, approfondito nella guida RM sulla tassazione del TFR e il calcolo dell’imposta, ma le regole concrete dei compensi arretrati devono essere controllate caso per caso.
Cosa deve controllare l’amministrazione
- qualifica non dirigenziale del dipendente;
- natura accessoria delle somme erogate;
- periodo d’imposta 2026;
- ammontare dei redditi di lavoro dipendente rilevanti;
- eventuali pensioni o assegni equiparati;
- presenza di altri rapporti di lavoro comunicati dal dipendente;
- quota già assoggettata al 15% da altri sostituti;
- rispetto del limite complessivo di 800 euro;
- eventuale rinuncia scritta;
- corretta gestione del conguaglio e della Certificazione Unica.
Il punto più delicato è evitare che soglia e plafond vengano verificati soltanto sui dati interni dell’ente. Quando esistono altri redditi o altre amministrazioni eroganti, serve un flusso informativo affidabile con il dipendente.
Cosa deve controllare il dipendente
- sommare tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026;
- aggiungere pensioni e assegni equiparati;
- distinguere i redditi assimilati da quelli dell’articolo 49 TUIR;
- verificare quanto trattamento accessorio è già stato agevolato;
- comunicare all’ente dati non presenti nei suoi archivi;
- controllare cedolino e conguaglio di fine anno;
- conservare eventuale rinuncia scritta e relativa ricevuta;
- confrontare Certificazione Unica e somme effettivamente percepite.
Domande frequenti
Il 15% si applica a tutto lo stipendio pubblico?
No. Riguarda soltanto il trattamento economico accessorio agevolabile, entro il limite complessivo annuo di 800 euro.
La soglia di 50.000 euro si guarda sul reddito 2025?
No. La risposta n. 186/2026 conferma che il controllo riguarda i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026.
Una pensione deve essere sommata allo stipendio?
Sì. Pensioni e assegni equiparati rientrano tra i redditi di lavoro dipendente rilevanti ai fini della soglia.
Il dipendente può rifiutare l’imposta sostitutiva?
Sì, attraverso una rinuncia scritta. L’eventuale tassazione separata è però possibile solo se ricorrono le condizioni previste dal TUIR.
Fonti ufficiali
Il chiarimento principale è contenuto nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 186 del 16 ottobre 2026. La disciplina deriva dall’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per il precedente chiarimento sulla soglia riferita al 2026 è disponibile anche l’approfondimento ufficiale di FiscoOggi sulla risposta n. 173/2026.
In sintesi: il 15% si applica nel 2026 al trattamento accessorio del personale pubblico non dirigente, entro 800 euro e con redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro. Nel controllo vanno sommati più rapporti, pensioni e assegni equiparati; il lavoratore può rinunciare per iscritto, ma l’alternativa fiscale deve essere verificata caso per caso.
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Caterina
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