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Validità firma elettronica

Esperto risponde·Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostro lettore Fabio di Ascoli ci chiede maggiori informazioni in merito a validità firma elettronica.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

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  • Validità firma elettronica
  • La nostra risposta a Fabio

Validità firma elettronica

Buongiorno, sono Fabio dalla provincia di Ascoli. Ho letto molte informazioni interessanti sul vostro blog e ne approfitto per chiedere chiarimenti su un problema molto pratico e penso interessante anche per molti dei vostri lettori. Il mio lavoro è quello di grafico. I miei clienti mi commissionano spesso dei lavori tramite e-mail ordinaria. La domanda è la seguente: un ordine effettuato mediante e-mail ordinaria è valido?

Mi spiego meglio: in sede contenziosa potrei portare, quale prova della commissione, la stampa di una e-mail ordinaria?
Ho molte perplessità in quanto la e-mail è sprovvista di firma autografa.
Attendo un vostra cortese risposta

Fabio – Ascoli

La nostra risposta a Fabio

Buonasera Claudio e grazie per la tua domanda relativa su validità firma elettronica alla quale rispondiamo molto volentieri.
Il quesito è molto interessante perchè la e-mail ordinaria rappresenta la modalità più veloce su cui far transitare gli accordi commerciali.

Iniziamo innanzitutto con il precisare che la e-mail ordinaria può essere annoverata tra i documenti informatici laddove questi ultimi sono definiti dall’art. 1, comma 1, lett. p) del CAD i documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Una volta chiarito che siamo nell’ambito di un documento informatico, la risposta alla tua cortese domanda viene fornita dall’art. 21 del CAD rubricato “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica”.

Il comma 1 dell’art. 21 dispone che “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

Si osservi che il comma 1 cita la “firma elettronica” e non una particolare tipologia di firma elettronica forte.
L’apposizione di una firma o di un timbro aziendale a fine di una e-mail ordinaria può essere considerato una firma elettronica semplice in quanto frutto dell’apposizione propedeutica di un login e di una password.

Il quadro giuridico delineato trova un adeguato corollario nel comma 2 del medesimo articolo secondo il quale “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

Facciamo il punto su quanto letto: un documento informatico con firma elettronica semplice o debole, ossia la e-mail ordinaria con sottoscrizione e timbro, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Per dare più consistenza giuridica ad un ordine con e-mail ordinaria consigliamo al gentile lettore di richiedere al cliente di allegato un ordine con firma digitale e di spedirla per pec.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com

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