Il decreto MASAF del 30 luglio 2026 disciplina i criteri per concedere aiuti alle imprese agricole e agroalimentari danneggiate dalle alluvioni e dalle frane verificatesi a partire dal 17 settembre 2024 in Emilia-Romagna. L’atto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2026 con il codice 26A04734, chiarisce quali spese possono essere riconosciute, chi può beneficiarne e come evitare la duplicazione dei ristori.
La misura interessa i soggetti che possono dimostrare un nesso diretto fra danni subiti ed eventi calamitosi, documentato con perizia asseverata o giurata. Il decreto individua il quadro di ammissibilità degli aiuti, ma non annuncia un nuovo sportello aperto a chiunque né indica una scadenza unica per tutte le domande: per le procedure effettive occorre consultare gli atti attuativi della struttura commissariale e delle amministrazioni competenti.
Quali imprese dell’Emilia-Romagna possono ottenere gli aiuti
L’articolo 4 del decreto distingue le imprese della produzione agricola primaria e quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le prime e le seconde possono rientrare nelle categorie di intervento specificate, a condizione che siano state danneggiate negli eventi riconosciuti.
Gli interventi diretti al ripristino del potenziale produttivo attraverso alcuni investimenti, in particolare le lettere b), e) e f) dell’articolo 2, sono invece riservati alle imprese agricole attive nella produzione primaria. Per tali investimenti si applicano anche condizioni specifiche sugli aiuti di Stato e possono operare esclusioni per imprese in difficoltà.
Il perimetro territoriale è quello degli eventi dal 17 settembre 2024 richiamati dalla normativa emergenziale e di ricostruzione; non si può presumere che qualsiasi danno verificatosi in Emilia-Romagna nel 2024 sia automaticamente ammissibile. Il decreto richiama le emergenze di settembre e ottobre e le relative delimitazioni amministrative.
Quali danni sono finanziabili: fabbricati, impianti, attrezzature e scorte
Fra gli interventi contemplati figurano il ripristino degli immobili produttivi danneggiati, la loro eventuale demolizione e ricostruzione quando necessaria e la delocalizzazione, anche temporanea, nei casi descritti dalla norma.
Il decreto disciplina inoltre la riparazione o perdita di beni strumentali come macchinari, impianti e attrezzature, il ristoro per scorte danneggiate o perse e per prodotti in maturazione o stoccaggio, nonché la perdita di reddito legata alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi produttivi.
Per le sole imprese agricole attive nella produzione primaria sono previste, nei presupposti normativi, anche misure per l’acquisto di beni strumentali sostitutivi e di animali necessari a ripristinare il potenziale produttivo perduto.
Fra gli ulteriori costi documentabili rientrano operazioni di rimozione di fango e detriti, ripristino di terreni agricoli e viabilità privata funzionale all’attività, serre, tunnel e reti di protezione, sempre nel rispetto delle condizioni richiamate dall’articolo 2. Il decreto disciplina anche alcune lavorazioni svolte direttamente dall’imprenditore o dai suoi collaboratori, purché risultino da documentazione e perizia.
Perizia asseverata o giurata: perché è necessaria
L’accesso agli aiuti richiede la dimostrazione del nesso fra il danno e l’alluvione o frana riconosciuta. L’articolo 1 del decreto fa riferimento a una perizia asseverata o giurata redatta da un professionista abilitato, nei limiti delle sue competenze, con quantificazione e qualificazione del danno.
La perizia deve consentire di individuare gli immobili e i beni interessati, il pregiudizio riconducibile all’evento e gli interventi di ripristino. Per i beni strumentali e le scorte, la documentazione contabile e gli altri registri previsti costituiscono elementi utili per provare la preesistenza e il valore dei beni.
È quindi prudente conservare fatture, inventari, prove fotografiche, preventivi e documentazione relativa ai lavori, senza presumere che ogni spesa sia automaticamente finanziabile. Nei casi di perdita del potenziale produttivo possono essere necessari criteri specifici per la stima dei costi e della situazione precedente alla calamità.
Quanto può essere rimborsato: regola del 100% e limiti effettivi
Il decreto indica, per determinati interventi, la possibilità di coprire danni e costi ammissibili fino al 100% secondo gli orientamenti europei sugli aiuti al settore agricolo. Non significa che a ogni impresa spetti automaticamente il 100% di quanto richiesto.
La quantificazione dipende dai costi effettivamente ammissibili, dalla verifica del danno, da eventuali limiti e condizioni applicabili e dalle risorse disponibili. L’articolo 3 stabilisce che gli indennizzi assicurativi e gli altri pagamenti per gli stessi danni debbano essere considerati, evitando una copertura complessiva superiore al costo riconosciuto.
Per le spese di ripristino del potenziale produttivo esistono condizioni e criteri propri. L’IVA è ammissibile soltanto quando non sia recuperabile ai sensi delle regole fiscali: un costo comprensivo di imposta non va quindi riportato indistintamente come ammissibile per tutte le imprese.
Cumulo con altri ristori e assicurazioni: attenzione alle duplicazioni
Gli aiuti possono, alle condizioni dell’articolo 5, essere cumulati con altri sostegni quando riguardano costi ammissibili differenti. Se i costi coincidono con quelli finanziati da altri aiuti o coperti da una polizza, è necessario rispettare l’intensità massima applicabile ed evitare qualsiasi sovracompensazione.
Il decreto distingue inoltre alcune misure di investimento per il ripristino del potenziale produttivo da quelle destinate a risarcire direttamente determinati danni materiali: le categorie indicate non possono essere sommate indiscriminatamente sul medesimo pregiudizio.
Per i ristori occorre quindi comunicare i pagamenti già ricevuti, comprese eventuali indennità assicurative. L’articolo 5 prevede che gli aiuti riconducibili al provvedimento siano censiti in una sezione del fascicolo aziendale, anche ai fini dei controlli.
Come verificare le domande e quali documenti preparare
Il decreto del 30 luglio 2026 definisce i criteri della misura; per conoscere i termini, i soggetti responsabili, i moduli e il percorso telematico delle singole richieste occorre verificare gli avvisi e le ordinanze della struttura commissariale competente. Non sarebbe corretto inventare una data unica di presentazione partendo dalla sola Gazzetta.
Le aziende potenzialmente interessate dovrebbero anzitutto accertare l’inclusione del territorio e dell’evento, la tipologia di attività svolta, i beni coinvolti e la disponibilità della perizia. Va poi ricostruito l’eventuale quadro di assicurazioni, aiuti già riconosciuti e lavori eseguiti, per evitare duplicazioni e consentire una corretta istruttoria.
La notizia è distinta dalle procedure di Protezione civile per danni da calamità 2023-2024 e dagli aggiornamenti sulle polizze agricole PGRA 2026: ciascuna disposizione ha beneficiari e adempimenti specifici.
Fonte ufficiale del decreto per gli aiuti agricoli
Le regole sono contenute nel decreto MASAF del 30 luglio 2026, codice 26A04734, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026. Gli articoli da consultare sono: 1 per il perimetro, 2 per gli interventi, 3 per i costi, 4 per i beneficiari e 5 per la cumulabilità.
La verifica del diritto al contributo richiede l’esame degli atti attuativi e della documentazione della singola azienda. La pubblicazione del decreto non comporta, di per sé, un pagamento automatico né la riapertura indistinta delle domande relative ad altre emergenze.
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