L’ordinanza di Protezione Civile n. 1219/2026 disciplina le procedure per i contributi destinati a privati e attività economiche colpiti da specifici eventi calamitosi del 2023 e 2024. Il provvedimento riguarda i contesti emergenziali elencati nell’allegato A e le ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile entro il 31 dicembre 2025.
Non si tratta quindi di un nuovo bonus aperto indistintamente a tutti. L’ordinanza serve a far proseguire le istruttorie relative a danni già ricondotti a determinati stati di emergenza nazionale, con procedure separate per soggetti privati e attività economiche e produttive.
Chi può rientrare nei contributi per le calamità 2023-2024
La procedura interessa i soggetti coinvolti negli eventi emergenziali indicati nell’allegato A dell’ordinanza. Un requisito centrale è temporale: le ricognizioni dei fabbisogni devono essere state completate e trasmesse alla Protezione Civile entro il 31 dicembre 2025.
Il provvedimento si riferisce agli eventi del 2023 e 2024 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali non siano già stati previsti con una norma primaria finanziamenti destinati alle medesime finalità. L’ordinanza estende quindi le procedure già utilizzate per precedenti annualità.
Privati e imprese seguono procedure distinte
Per i soggetti privati la procedura è regolata dall’allegato B; per le attività economiche e produttive si applica invece l’allegato C. La distinzione è importante perché cambiano documentazione, criteri istruttori e modelli utilizzati.
Tra gli allegati pubblicati con l’ordinanza sono disponibili anche modelli di domanda, dichiarazioni sostitutive, deleghe, perizia asseverata e rendicontazione delle spese per i privati, oltre alla procedura specifica e alla modulistica dedicata alle imprese.
Come funziona l’istruttoria per le attività economiche
I Commissari delegati o i soggetti responsabili dei singoli eventi, anche attraverso soggetti attuatori, devono coordinare la raccolta, l’integrazione e l’aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi. L’ordinanza precisa che deve restare fermo l’ammontare complessivo dei fabbisogni già rilevati.
Uno degli obiettivi dichiarati è ridurre al minimo i nuovi adempimenti per i richiedenti, valorizzando le informazioni già presentate durante la precedente ricognizione dei danni. Per un’impresa già censita, quindi, il punto di partenza è la pratica collegata all’evento calamitoso e non una richiesta completamente scollegata dall’istruttoria esistente.
Quando vengono assegnate le risorse
L’Ocdpc 1219/2026 non assegna immediatamente a ogni beneficiario un importo. Dopo l’aggiornamento delle istruttorie, per ciascuna Regione il riparto e l’assegnazione delle risorse finanziarie saranno disposti con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Per questo la pubblicazione dell’ordinanza rappresenta l’avvio della fase operativa prevista dalla disciplina, ma non equivale alla liquidazione automatica del contributo. Chi è coinvolto deve seguire le comunicazioni del Commissario delegato, della Regione o del soggetto responsabile dell’evento.
Quali eventi rientrano nella procedura
Non tutti gli eventi atmosferici del 2023 e 2024 rientrano automaticamente nella misura. Il perimetro è quello definito dall’allegato A dell’ordinanza, che individua i contesti emergenziali ai quali applicare la procedura. La verifica dell’evento specifico è quindi il primo controllo da fare prima di preparare integrazioni o documentazione.
Cosa deve controllare un’impresa interessata
- che l’evento calamitoso sia compreso nell’allegato A;
- che la propria posizione sia collegata alla ricognizione dei fabbisogni ammessa;
- quale soggetto gestisce l’istruttoria nel territorio;
- quali documenti dell’allegato C devono essere integrati o aggiornati;
- le successive comunicazioni sul riparto delle risorse.
Fonte ufficiale
Il testo completo dell’Ocdpc n. 1219 del 18 settembre 2026 e tutti gli allegati sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. L’ordinanza è stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale con il codice 26A05081.
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