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Aprire Partita IVA mediatore familiare 2026: ATECO e requisiti

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Aprire Partita IVA mediatore familiare 2026: ATECO e requisiti

Aprire la Partita IVA come mediatore familiare nel 2026 richiede di coordinare requisiti professionali e adempimenti fiscali. Il codice ATECO di riferimento è 88.99.02 – Consulenza familiare, ma l’apertura fiscale non sostituisce i requisiti previsti dal DM 151/2023 per esercitare la professione.

La procedura corretta parte quindi dall’inquadramento professionale, prosegue con il modello AA9/12, la scelta del regime fiscale e la Gestione Separata INPS e termina con l’impostazione di fatture, documenti e scadenze. Nel 2026 è importante evitare guide basate sui vecchi codici ATECO o sui percorsi formativi precedenti al nuovo regolamento.

Argomenti del post

Toggle
  • Come aprire Partita IVA da mediatore familiare: checklist 2026
  • Quando serve la Partita IVA
  • Mediatore familiare: cosa prevede il DM 151/2023
  • Requisiti professionali per esercitare
  • Formazione: 240 ore più 80 ore di pratica guidata
  • Elenco del tribunale: non è la stessa cosa dell’esercizio professionale
  • Codice ATECO mediatore familiare: 88.99.02
  • Modello AA9/12 e apertura fiscale
  • Regime forfettario nel 2026
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Gestione Separata INPS nel 2026
  • Gestione Separata: non c’è un contributo minimo fisso
  • Fatture e documentazione professionale
  • Errori da evitare all’apertura
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Come aprire Partita IVA da mediatore familiare: checklist 2026

  1. verificare i requisiti professionali previsti dal DM 151/2023;
  2. completare la formazione iniziale richiesta oppure verificare l’applicazione delle disposizioni transitorie;
  3. definire con precisione l’attività che verrà svolta;
  4. utilizzare il codice ATECO 88.99.02 quando l’attività corrisponde alla consulenza familiare;
  5. presentare la dichiarazione di inizio attività con modello AA9/12;
  6. verificare l’accesso al regime forfettario;
  7. iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuto;
  8. impostare fatturazione elettronica, eventuale bollo e documentazione professionale;
  9. organizzare l’aggiornamento professionale annuale previsto dal regolamento.

Quando serve la Partita IVA

Per il lavoro autonomo professionale il criterio decisivo è l’abitualità dell’attività. Se la mediazione familiare viene proposta e svolta con continuità, con organizzazione stabile e nei confronti di più clienti, la posizione fiscale va impostata come attività professionale abituale.

Il limite di 5.000 euro non è una soglia generale che permette di esercitare stabilmente senza Partita IVA. Quel valore viene spesso richiamato in relazione a specifiche regole previdenziali delle prestazioni occasionali, ma non sostituisce la verifica dell’abitualità ai fini fiscali.

Mediatore familiare: cosa prevede il DM 151/2023

Dal 15 novembre 2023 è in vigore il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, che disciplina specificamente l’attività professionale del mediatore familiare. Il regolamento interviene su requisiti di onorabilità, formazione iniziale, aggiornamento continuo, deontologia, compensi e rapporto con l’elenco istituito presso i tribunali.

Il mediatore familiare opera come professionista terzo e imparziale nelle situazioni di cessazione o difficoltà della relazione di coppia, favorendo la riorganizzazione delle relazioni familiari e la ricerca di accordi negoziati. Il testo vigente è disponibile su Normattiva – DM 151/2023.

Requisiti professionali per esercitare

Aprire la Partita IVA non abilita da sola all’esercizio della professione. Il regolamento richiede i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, la formazione disciplinata dall’articolo 5 e, salvo le specifiche disposizioni transitorie, una delle condizioni alternative stabilite dall’articolo 4.

  • attestazione rilasciata da un’associazione professionale iscritta nella sezione prevista dell’elenco MIMIT;
  • certificazione individuale di conformità alla norma UNI 11644 rilasciata da un organismo accreditato;
  • laurea almeno triennale nell’area umanistico-sociale indicata dal decreto, oppure titolo equivalente o equipollente.

Le condizioni vanno verificate sulla situazione concreta perché il decreto contiene anche regole transitorie per chi già esercitava prima della sua entrata in vigore. Per titolo di studio, requisiti alternativi, corso, esame e aggiornamento annuale consulta come diventare mediatore familiare.

Formazione: 240 ore più 80 ore di pratica guidata

Il percorso iniziale previsto dal DM 151/2023 deve avere una durata minima di 240 ore teorico-pratiche. A queste si aggiungono almeno 80 ore di pratica guidata con un formatore esperto, comprensive delle attività di osservazione previste dal regolamento.

La formazione si conclude con una verifica composta da prova scritta, prova pratica e colloquio orale. Una volta avviata l’attività, il mediatore familiare deve inoltre rispettare l’obbligo di aggiornamento professionale continuo, pari ad almeno 10 ore ogni anno.

Elenco del tribunale: non è la stessa cosa dell’esercizio professionale

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. L’iscrizione a questo elenco richiede però condizioni ulteriori rispetto ai requisiti generali per esercitare la professione, tra cui una specifica anzianità associativa e competenze nelle materie indicate dalla disciplina processuale.

È quindi importante non presentare l’iscrizione nell’elenco del tribunale come obbligatoria per qualunque incarico professionale privato. Requisiti per esercitare e requisiti per accedere all’elenco giudiziario sono due piani distinti.

Codice ATECO mediatore familiare: 88.99.02

ATECO 2025 individua la voce 88.99.02 – Consulenza familiare. È il riferimento da utilizzare quando il servizio concretamente svolto rientra nella consulenza e mediazione familiare. La nuova classificazione viene utilizzata operativamente per gli adempimenti amministrativi e fiscali dal 1° aprile 2025.

ISTAT esclude da questa voce i corsi dedicati alla famiglia e alle relazioni genitore-figlio, rinviati a 85.59.99. Per attività comprese, esclusioni, vecchi codici e previdenza consulta la guida sul codice ATECO mediatore familiare.

Modello AA9/12 e apertura fiscale

Il mediatore familiare che esercita come persona fisica e libero professionista apre normalmente la Partita IVA con il modello AA9/12. Nella dichiarazione devono essere indicati, tra gli altri dati, la data di inizio dell’attività e il codice ATECO.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono la presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’attribuzione della Partita IVA non comporta una tassa statale di apertura; l’eventuale costo riguarda il professionista o il servizio utilizzato per predisporre e trasmettere la pratica.

Le istruzioni ufficiali sono disponibili nel documento AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario nel 2026

Il mediatore familiare persona fisica può applicare il regime forfettario quando rispetta tutti i requisiti previsti e non ricade nelle cause di esclusione. Nel 2026 il limite ordinario dei ricavi o compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro.

Se durante l’anno i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente secondo la disciplina vigente. Va inoltre verificata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente: nel 2026 la soglia è pari a 35.000 euro, salve le eccezioni previste dalla legge. Per il quadro completo su soglie, coefficiente, previdenza e cause ostative consulta il regime forfettario del mediatore familiare.

Coefficiente di redditività: 78%

Nel 2026 il coefficiente di redditività utilizzato per questa attività nel regime forfettario è 78%. Significa che il 78% dei compensi rilevanti forma il reddito forfettario lordo, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Il 5% non è automatico per il solo fatto di aprire una nuova Partita IVA.

Gestione Separata INPS nel 2026

In assenza di una cassa previdenziale professionale dedicata, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota complessiva dei professionisti non assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria è del 26,07%.

Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma pensionistica obbligatoria, quando la Gestione Separata è dovuta, l’aliquota è del 24%. I valori sono indicati nella Circolare INPS 8/2026.

Gestione Separata: non c’è un contributo minimo fisso

La Gestione Separata dei liberi professionisti non prevede un contributo fisso annuale come la Gestione Artigiani o Commercianti. I contributi vengono calcolati sul reddito soggetto a contribuzione.

Il minimale pubblicato ogni anno dall’INPS serve anche per determinare l’accredito dell’intero anno contributivo e non deve essere confuso con un importo minimo fisso comunque dovuto.

Fatture e documentazione professionale

Dopo l’apertura bisogna impostare correttamente fatturazione elettronica, eventuale imposta di bollo, descrizione della prestazione e conservazione dei documenti. La descrizione deve essere coerente con il servizio effettivamente svolto e con il perimetro professionale disciplinato dal DM 151/2023.

Il compenso professionale viene concordato al momento dell’incarico e non può essere condizionato al risultato della mediazione. Il regolamento prevede inoltre obblighi informativi verso il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri prevedibili.

Errori da evitare all’apertura

  • considerare i 5.000 euro una soglia generale per lavorare abitualmente senza Partita IVA;
  • usare un vecchio codice ATECO invece di 88.99.02 senza verificare la posizione corrente;
  • pensare che l’apertura della Partita IVA sostituisca i requisiti del DM 151/2023;
  • fare riferimento a vecchi percorsi formativi non aggiornati al regolamento del 2023;
  • confondere l’esercizio della professione con l’iscrizione nell’elenco del tribunale;
  • applicare sempre il 26,07% INPS senza verificare un’altra previdenza obbligatoria;
  • confondere il minimale della Gestione Separata con un contributo fisso;
  • considerare il 5% automatico per ogni nuova Partita IVA.

In sintesi

Per aprire Partita IVA da mediatore familiare nel 2026 bisogna prima verificare i requisiti professionali del DM 151/2023 e poi impostare correttamente la posizione fiscale. Il codice ATECO di riferimento è 88.99.02, l’apertura avviene normalmente con AA9/12, il coefficiente del forfettario è 78% e la previdenza ordinaria, in assenza di una cassa dedicata, è la Gestione Separata INPS al 26,07% o al 24% in base alla posizione.

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