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Associazione professionale e forfettario: è compatibile?

Esperto risponde·Aggiornato il 21 Agosto 2026

Il nostro lettore Matteo di Padova ci chiede un chiarimento su associazione tra professionisti e regime forfettario.

Argomenti del post

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  • Il quesito di Matteo
  • La nostra risposta a Matteo
  • Perché l’associazione professionale è incompatibile
  • La stessa regola riguarda anche SNC e SAS
  • Una SRL non è automaticamente incompatibile
  • Quindi la forma societaria va studiata prima
  • Condividere spazi o costi non significa necessariamente creare un’associazione
  • Cosa conviene fare nel vostro caso
  • In sintesi
  • Approfondimenti utili
  • Fonti ufficiali

Il quesito di Matteo

Io e altri professionisti sanitari vorremmo lavorare insieme attraverso un’associazione professionale. Possiamo costituirla continuando ciascuno a utilizzare il regime forfettario oppure la partecipazione ci obbliga a uscire dal regime?

Matteo – Padova

La nostra risposta a Matteo

Ciao Matteo, grazie per averci scritto.

La partecipazione contemporanea a un’associazione professionale fiscalmente riconducibile all’articolo 5 del TUIR costituisce una causa ostativa al regime forfettario. La situazione delle società di capitali, invece, va analizzata con regole differenti.

Perché l’associazione professionale è incompatibile

Il comma 57, lettera d), della legge 190/2014 esclude dal forfettario le persone fisiche che, contemporaneamente all’esercizio della propria attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari richiamate dall’articolo 5 del TUIR.

Una vera associazione professionale rientra quindi nella causa ostativa prevista dalla legge.

La stessa regola riguarda anche SNC e SAS

La causa ostativa non riguarda soltanto gli studi associati.

Anche la partecipazione contemporanea a una società di persone, come SNC o SAS, è espressamente richiamata dalla disciplina del forfettario.

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Una SRL non è automaticamente incompatibile

Il vecchio testo dell’articolo non deve però portare alla conclusione opposta che sia sufficiente costituire una SRL per risolvere sempre il problema.

Per una società a responsabilità limitata la causa ostativa richiede di verificare due elementi: il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento, da parte della SRL, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata dal contribuente forfettario.

Quindi la forma societaria va studiata prima

Se voi professionisti sanitari volete creare una struttura comune, la scelta della forma giuridica non dovrebbe essere effettuata soltanto con l’obiettivo di mantenere il forfettario.

Bisogna valutare responsabilità, organizzazione dell’attività, rapporti economici tra i professionisti, fatturazione, previdenza e conseguenze fiscali.

Condividere spazi o costi non significa necessariamente creare un’associazione

Professionisti autonomi possono trovarsi a condividere locali o determinati costi senza che ciò equivalga automaticamente alla costituzione di un’associazione professionale.

Questi accordi devono però essere strutturati correttamente, mantenendo chiari i rapporti giuridici, la titolarità delle prestazioni e la fatturazione verso i rispettivi clienti.

Cosa conviene fare nel vostro caso

Prima di costituire qualsiasi soggetto comune conviene confrontare almeno le diverse alternative organizzative e verificare quale di esse produce o meno la causa ostativa.

Una decisione presa dopo la costituzione può infatti comportare conseguenze sul regime fiscale di tutti i professionisti coinvolti.

In sintesi

Matteo, la partecipazione a una vera associazione professionale è incompatibile con il regime forfettario mentre una SRL non determina automaticamente l’esclusione: per la SRL bisogna verificare controllo e riconducibilità dell’attività.

Approfondimenti utili

  • Socio Sas regime forfettario
  • Regime forfettario 2026: guida completa a requisiti, tasse e limiti

Fonti ufficiali

Normattiva – Legge 190/2014, comma 57: consulta la fonte ufficiale.

Normattiva – TUIR, articolo 5: consulta la fonte ufficiale.

Cordiali saluti
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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. Mary dice

      22 Marzo 2018 alle 10:21

      Buongiorno, scusate ma un professionista in regime forfettario non può neanche entrare a far parte di uno Studio associato?

      • Staff dice

        22 Marzo 2018 alle 11:20

        Buongiorno Mary, la partecipazione in uno studio associato preclude l’applicazione del regime agevolato.
        Cordiali saluti

    2. Mary dice

      22 Marzo 2018 alle 13:19

      ….e invece la partecipazione ad una SRL è consentita……giusto?

      • Staff dice

        22 Marzo 2018 alle 15:27

        Buongiorno Mary, la partecipazione ad una Srl è consentita.
        Cordiali saluti

    3. Rossella dice

      31 Ottobre 2018 alle 18:48

      e se si uscisse da uno studio associato? a quel punto si potrebbe aprire una partita Iva forfettaria al 5%?

      • Staff dice

        2 Novembre 2018 alle 19:24

        Buongiorno Rossella, a nostro avviso potrebbe essere applicato il forfettario, ma non si godrebbe della riduzione al 5% dell’aliquota di imposta sostitutiva.
        Per questa riduzione sarà necessario attendere 3 anni dall’uscita dello studio associato prima di riaprire partita Iva.

        Cordiali saluti

    4. Luca dice

      4 Gennaio 2019 alle 20:55

      Buongiorno, fermo restando che il singolo professionista aderente ad una associazione professionale non può usufruire del regime forfettario come disposto dall’art. 1 co. 57 L. 190/2014, può invece usufruirne l’associazione stessa per la propria partita iva?
      Grazie

      • Staff dice

        8 Gennaio 2019 alle 11:32

        Buongiorno Luca,
        il regime forfettario è applicabile solamente alle persone fisiche, pertanto l’associazione non ne potrà godere.
        Cordiali saluti

    5. Mario dice

      18 Gennaio 2019 alle 18:46

      Buongiorno, se decido di passare a regime forfettario ma durante l’anno decido di aprire una associazione, posso farlo? Cosa comporta per le fatture emesse e da emettere?
      Cordiali saluti

      • Staff dice

        18 Gennaio 2019 alle 18:47

        Buonasera Mario,
        se per associazione si intende un’associazione tra professionisti, in questo caso non c’è compatibilità con il regime forfettario.
        Cordiali saluti

        • Domenico dice

          4 Aprile 2019 alle 01:56

          buongiorno sono Domenico. sono un giovane professionista iscritto all’ albo professionale, ho 25 anni e quest’anno ho aperto la partita Iva nel regime dei ninimi sicuramente avrò un fatturato basso. Mi è stato chiesto di partecipare ad un raggruppamento temporaneo di professionisti per partecipare ad una gara per un lavoro per un ente pubblico, dove io farei la mia parte di lavoro e verrei compensata su fattura dal capogruppo . è posso dare la mia disponibilità. grazie

          • Staff dice

            8 Aprile 2019 alle 08:42

            Buongiorno Domenico, a nostro avviso l’Rtp non preclude l’appartenenza al regime forfettario, quindi puoi partecipare senza perdere le agevolazioni fiscali.
            Cordiali saluti

    6. Stefania dice

      14 Aprile 2019 alle 13:34

      Buongiorno,
      E circa le cooperative tra professionisti iscritti ad albo? Si può mantenere regime forfettario?
      Grazie

      • Staff dice

        15 Aprile 2019 alle 09:05

        Buongiorno Stefania, non essendo le cooperative citate nella normativa che regola questo regime fiscale, a nostro avviso per le partite Iva personali dei soci di una cooperativa si può mantenere il regime forfettario.
        Cordiali saluti

    7. Enzo dice

      27 Giugno 2019 alle 10:20

      Buongiorno, nel 2018 un regime forfetario ha aperto anche uno studio associato, si poteva fare? In fase di dichiarazione Unico2019, come si dichiarano i redditi da autonomo e quelli da studio associato? Grazie

      • Staff dice

        2 Luglio 2019 alle 15:25

        Buongiorno Enzo, non può essere applicato il regime forfettario in costanza di partecipazioni in società di persone, tantomeno di studi associati, a meno che la partecipazione non venga ceduta entro la fine del periodo d’imposta.
        Cordiali saluti

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