Il calcolo delle tasse per promotori finanziari in regime forfettario non consiste nell’applicare il 15% direttamente al fatturato. Prima si determina il reddito forfettario, poi si considerano i contributi previdenziali e infine si calcola l’imposta sostitutiva.
1. Ricavi o compensi
Il punto di partenza sono i ricavi o compensi fiscalmente rilevanti dell’anno. Nel forfettario le normali spese sostenute per lavorare non vengono dedotte una per una.
2. Coefficiente di redditività: 78%
Per il tipico inquadramento considerato in questa guida il coefficiente di riferimento è 78%. Con 30.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario lordo di esempio è 23.400,00 euro. Se l’attività concreta utilizza un codice diverso, va verificato anche il coefficiente.
3. Contributi previdenziali
La posizione previdenziale e gli adempimenti professionali vanno verificati in relazione all’iscrizione all’albo e al rapporto con la banca, SIM o rete per cui si opera. Non va assimilata automaticamente alla consulenza finanziaria indipendente.
I contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione riducono il reddito sul quale viene applicata l’imposta sostitutiva. Per questo non è corretto stimare il netto conoscendo soltanto il fatturato.
4. Imposta sostitutiva
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è il 15%. Il 5% può essere applicato nel periodo agevolato solo quando sono rispettate tutte le condizioni previste per l’avvio di una nuova attività: non scatta automaticamente perché la Partita IVA è nuova.
Formula rapida
- ricavi o compensi × 78% = reddito forfettario lordo;
- reddito forfettario lordo − contributi previdenziali obbligatori deducibili = base imponibile;
- base imponibile × 15% oppure 5% se spettante = imposta sostitutiva;
- imposta, contributi, saldo e acconti determinano il fabbisogno finanziario delle scadenze.
Prima di fare i conti
Per promotori finanziari il riferimento ATECO da verificare è 66.19.21 – Consulenza finanziaria fornita da consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Se attività e previdenza non sono corrette, anche il calcolo fiscale sarà sbagliato.
Completa l’analisi con regime forfettario per promotori finanziari, aprire Partita IVA per promotori finanziari, codice ATECO per promotori finanziari, calcolo tasse per promotori finanziari, commercialista per promotori finanziari.
In sintesi
Il coefficiente del 78% non è la percentuale di tasse. È solo il passaggio che trasforma i ricavi nel reddito forfettario lordo; contributi e imposta vengono determinati successivamente.
Come costruire una stima fiscale realistica
Una simulazione utile per Promotori finanziari deve separare almeno tre grandezze: fatturato o compensi incassati, contributi previdenziali e imposta sostitutiva. Il fatturato non coincide con il reddito imponibile e l’imposta non coincide con il costo fiscale complessivo. Il coefficiente di redditività serve proprio a trasformare i ricavi nel reddito forfettario lordo sul quale prosegue il calcolo.
La parte previdenziale va calcolata con le regole della gestione applicabile alla singola posizione. Solo dopo aver determinato i contributi obbligatori deducibili è possibile arrivare alla base dell’imposta sostitutiva. Per una previsione di cassa bisogna inoltre considerare il momento in cui verranno versati saldo e acconti: il primo anno di attività e gli anni successivi possono quindi avere fabbisogni finanziari diversi anche con ricavi simili.
Dal lordo al netto disponibile
Per evitare sorprese è utile accantonare durante l’anno una quota degli incassi destinata a imposte e contributi. La percentuale da accantonare non può essere uguale per tutti: dipende da coefficiente, previdenza, aliquota dell’imposta, eventuale 5% spettante e situazione personale. Una simulazione va quindi aggiornata quando cambiano ricavi, attività o posizione previdenziale.
Nota sul coefficiente usato nel calcolo 2026
Il codice dell’attività va individuato con ATECO 2025, ma nel 2026 il coefficiente di redditività non deriva ancora da una nuova tabella ATECO 2025. In attesa dei nuovi coefficienti, il D.Lgs. 81/2025 mantiene quelli dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuati tramite la corrispondente attività ATECO 2007. Gli esempi di questa pagina utilizzano quindi il coefficiente applicabile secondo tale raccordo.
Apri la Partita IVA o passa a Regimeminimi.com
Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.
- Apertura della Partita IVA
- Cambio commercialista
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.