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Codice ATECO 66.19.21: Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Aggiornato il 4 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 66.19.21: Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Il codice ATECO 66.19.21 riguarda l’attività di consulenza finanziaria svolta da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. È la figura storicamente conosciuta come “promotore finanziario”, oggi disciplinata come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Il codice va distinto dal 66.19.22, dedicato alle altre attività di consulenza finanziaria, compresa la consulenza indipendente.

Il punto chiave non è soltanto il tipo di consulenza, ma come e per chi viene svolta: il consulente fuori sede opera nell’interesse di un solo soggetto abilitato e può promuovere e collocare servizi e prodotti finanziari, ricevere e trasmettere ordini e prestare consulenza sugli investimenti nei limiti previsti dal TUF. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è 78%; sul piano previdenziale, per l’attività autonoma va verificata la Gestione Commercianti INPS.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202566.19.21
DenominazioneAttività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Figura professionaleConsulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, ex promotore finanziario
Codice da distinguere66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria
ForfettarioCoefficiente di redditività 78%
PrevidenzaGestione Commercianti INPS per l’attività autonoma, da verificare sulla posizione concreta

Cosa comprende il codice ATECO 66.19.21

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 dividono la consulenza finanziaria in due sottocategorie: il 66.19.21 per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e il 66.19.22 per le altre attività di consulenza finanziaria.

La classe 66.19.2 comprende consulenza in materia di investimenti, robo-advisory, consulenza e intermediazione per mutui e crediti, consulenza finanziaria su fusioni e acquisizioni, analisi dei mercati finanziari e attività degli analisti finanziari. Per il 66.19.21 conta però la qualifica specifica del soggetto abilitato all’offerta fuori sede e il rapporto con l’intermediario per cui opera.

Promotore finanziario e consulente fuori sede: cosa cambia

Il termine “promotore finanziario” è ancora molto usato nelle ricerche e nel linguaggio comune, ma la denominazione normativa corrente è consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. La modifica terminologica non è solo formale: serve a distinguere questa figura dal consulente finanziario autonomo e dalle società di consulenza finanziaria.

Per chi apre oggi una posizione fiscale è quindi preferibile usare la denominazione aggiornata nei documenti e nei contratti, pur sapendo che molti clienti e fonti continuano a utilizzare il termine storico “promotore finanziario”.

Cosa può fare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

L’articolo 31 del Testo Unico della Finanza prevede che il consulente fuori sede possa promuovere e collocare servizi di investimento e servizi accessori, ricevere e trasmettere istruzioni o ordini dei clienti, promuovere e collocare prodotti finanziari e prestare consulenza in materia di investimenti rispetto ai prodotti e servizi finanziari offerti.

Può inoltre promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale opera. L’ATECO descrive l’attività economica, ma l’esercizio effettivo dipende sempre dalla disciplina finanziaria e dall’iscrizione professionale richiesta.

Monomandato: opera nell’interesse di un solo soggetto

Una caratteristica decisiva della figura fuori sede è il vincolo previsto dal TUF: l’attività viene svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. È questo uno dei confini più netti rispetto alla consulenza finanziaria autonoma e indipendente.

Il consulente può operare come dipendente, agente o mandatario del soggetto abilitato. Se svolge l’attività come dipendente, la logica della Partita IVA personale può non applicarsi; il codice ATECO diventa invece centrale quando l’attività viene esercitata autonomamente con il relativo rapporto contrattuale.

Questo rende particolarmente importante leggere insieme contratto e attività effettiva: la stessa abilitazione professionale può inserirsi in rapporti giuridici differenti, mentre la posizione fiscale e previdenziale deve seguire la modalità con cui il consulente presta concretamente la propria attività.

OCF e iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari

Il TUF istituisce l’Albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni distinte per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. La tenuta dell’Albo è affidata all’OCF, Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

L’iscrizione richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e non viene sostituita dall’apertura della Partita IVA. Il codice ATECO classifica l’attività fiscale, ma non attribuisce l’abilitazione professionale necessaria a svolgere offerta fuori sede.

Nel rapporto operativo con banca, SIM o altro soggetto abilitato devono restare coerenti mandato, qualifica professionale, prodotti e servizi promossi e modalità con cui il consulente si presenta al cliente. Il TUF impone infatti che il cliente sappia in quale veste il consulente opera e quale soggetto rappresenta. Per la gestione fiscale continuativa è utile affiancare a questi controlli anche la guida sul commercialista per promotori finanziari.

Differenza tra 66.19.21 e 66.19.22

Il 66.19.21 è riservato alla consulenza finanziaria svolta da soggetti abilitati all’offerta fuori sede. Il 66.19.22 riguarda invece le altre attività di consulenza finanziaria e ISTAT cita espressamente i consulenti finanziari indipendenti.

RM ha una pagina separata sul codice ATECO 66.19.22. La distinzione è importante anche sul piano regolamentare: consulente fuori sede e consulente autonomo appartengono a sezioni diverse dell’Albo e operano con modelli di relazione con il cliente differenti.

Il consulente fuori sede può detenere denaro o strumenti del cliente?

No. Il TUF stabilisce che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può detenere denaro o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui opera.

La funzione è quindi quella di promozione, collocamento, ricezione e trasmissione degli ordini e consulenza nei limiti del mandato e della disciplina applicabile, non quella di custodire direttamente patrimonio o strumenti finanziari del cliente.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%

Per l’attività 66.19.21 il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è 78%. Con 50.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi e dell’imposta sostitutiva.

Il coefficiente non è la percentuale di tasse: serve soltanto a determinare il reddito forfettario. Per esempi più completi puoi consultare il regime forfettario per consulenti fuori sede, il calcolo tasse per promotori finanziari e la guida sul coefficiente di redditività del 78%.

INPS: Gestione Commercianti per l’attività autonoma

Per l’attività autonoma del promotore finanziario, oggi consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’INPS ha storicamente previsto l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali. La circolare INPS n. 17/1997 ha espressamente ricondotto i promotori finanziari alla Gestione Commercianti.

La posizione concreta va comunque verificata, soprattutto se cambia il rapporto con l’intermediario o se l’attività viene svolta come lavoro subordinato. Per chi opera autonomamente, contributi minimi e aliquote della Gestione Commercianti incidono sul calcolo del netto e devono essere considerati insieme al coefficiente fiscale.

Nel 2026 la Gestione Commercianti continua a prevedere contribuzione sul minimale e aliquote sulla quota eccedente. Per evitare stime incomplete è utile verificare sia i contributi artigiani e commercianti 2026 sia la guida sui contributi fissi dei commercianti. Il carico previdenziale non va quindi calcolato come una semplice percentuale del fatturato.

Aprire Partita IVA come consulente finanziario fuori sede

Per l’attività autonoma non basta comunicare il codice ATECO. Prima vanno verificati iscrizione all’Albo, rapporto con il soggetto abilitato, contratto di agenzia o mandato, eventuali adempimenti camerali e posizione INPS.

La procedura è sviluppata nella guida su come aprire Partita IVA per promotori finanziari. È utile impostare da subito in modo coerente fatture, provvigioni, eventuali altri compensi e descrizione dell’attività. Prima della prima fattura conviene inoltre chiarire se il rapporto produce esclusivamente provvigioni o anche altre componenti economiche, perché questo dato incide sulla lettura del contratto, sulla previsione del reddito e sull’accantonamento per imposte e contributi.

Attività ulteriori e secondo codice ATECO

Un consulente fuori sede può ricevere proposte per svolgere attività diverse dalla propria funzione finanziaria: formazione, consulenza aziendale, intermediazione in altri settori o servizi commerciali. Se queste attività sono realmente autonome e abituali, può servire un secondo codice ATECO.

Prima di aggiungerlo bisogna verificare anche eventuali incompatibilità professionali previste dalla disciplina OCF e dal rapporto con l’intermediario. La guida su più attività con la stessa Partita IVA spiega il lato fiscale, ma l’ammissibilità professionale resta una verifica separata.

Errori frequenti con il codice 66.19.21

  • usare 66.19.21 per un consulente finanziario autonomo o indipendente;
  • pensare che il termine storico “promotore finanziario” individui una figura diversa dal consulente abilitato all’offerta fuori sede;
  • aprire la Partita IVA senza verificare prima iscrizione OCF e rapporto con il soggetto abilitato;
  • ignorare il vincolo di operare nell’interesse di un solo soggetto;
  • confondere il codice ATECO con l’autorizzazione a prestare servizi di investimento;
  • trattare la previdenza come Gestione Separata senza verificare la Gestione Commercianti;
  • applicare il 78% direttamente come aliquota fiscale;
  • aggiungere attività secondarie senza controllare eventuali incompatibilità professionali.

Domande frequenti sul codice ATECO 66.19.21

Qual è il codice ATECO del promotore finanziario?

Per la figura oggi denominata consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il riferimento ATECO 2025 è 66.19.21.

66.19.21 e 66.19.22 sono la stessa cosa?

No. Il 66.19.21 riguarda il consulente abilitato all’offerta fuori sede; il 66.19.22 le altre attività di consulenza finanziaria, inclusa quella indipendente.

Il consulente fuori sede può lavorare per più intermediari?

Il TUF prevede che l’attività sia svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.

Qual è il coefficiente di redditività?

Nel regime forfettario il coefficiente di riferimento per il 66.19.21 è il 78%.

Quale gestione INPS si applica?

Per l’attività autonoma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede va verificata la Gestione Commercianti INPS.

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