Chi può chiedere la NASpI anticipata? La misura è riservata a chi ha diritto alla NASpI e sceglie di usare l’indennità residua come incentivo per avviare o sviluppare un’attività autonoma. Non è quindi un bonus aperto a chiunque apra una Partita IVA: il presupposto è essere beneficiari della NASpI e rientrare in una delle attività ammesse dall’articolo 8 del d.lgs. 22/2015.
Dal 1° gennaio 2026 l’anticipazione è pagata in due rate, 70% e 30%. La modifica riguarda il modo di erogazione, non elimina i requisiti sostanziali per accedere all’incentivo. Vediamo quindi chi può richiederlo, con particolare attenzione a Partita IVA, impresa individuale, cooperativa e attività già esistente.
Il requisito di partenza: avere diritto alla NASpI
Per chiedere l’anticipazione bisogna essere beneficiari della NASpI. In pratica la liquidazione anticipata utilizza il trattamento di disoccupazione che sarebbe ancora spettato mensilmente. Se non esiste un diritto alla NASpI, non esiste neppure una somma da anticipare.
L’INPS precisa nelle proprie FAQ che, dopo l’accoglimento della NASpI, il beneficiario può presentare la domanda di anticipazione quando avvia una delle attività previste. Per conoscere invece l’intero funzionamento della misura puoi partire dalla nostra guida alla NASpI anticipata 2026.
Attività autonoma: chi rientra
Rientra chi avvia un’attività di lavoro autonomo. È il caso, per esempio, di un professionista che dopo la perdita involontaria dell’impiego decide di iniziare a lavorare in proprio offrendo servizi ai clienti. L’attività deve essere effettiva e coerente con la finalità di autoimpiego: l’apertura formale della Partita IVA, da sola, non descrive necessariamente ciò che il richiedente sta realmente facendo.
La scelta del regime fiscale è un passaggio distinto. Un nuovo autonomo può applicare il regime forfettario se possiede i requisiti previsti dalla normativa oppure un altro regime fiscale quando il forfettario non è applicabile o non è conveniente.
Impresa individuale: quando è ammessa
La NASpI anticipata può finanziare anche l’avvio di un’impresa individuale. Rientrano quindi, quando sussistono tutti i presupposti, attività commerciali e artigiane avviate dal beneficiario come imprenditore individuale. In questi casi la documentazione può comprendere Partita IVA, Comunicazione Unica, iscrizione al Registro delle imprese e iscrizioni previdenziali o amministrative richieste dall’attività.
È importante che la data dichiarata nella domanda sia coerente con i documenti di avvio, perché da quella data decorre normalmente il termine di 30 giorni per chiedere l’anticipazione.
Partita IVA già aperta prima della disoccupazione
Un caso frequente riguarda il lavoratore dipendente che aveva già una piccola attività autonoma durante il rapporto di lavoro. L’esistenza di una Partita IVA precedente non esclude automaticamente l’anticipazione. La legge ammette infatti chi decide di sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività già iniziata mentre era occupato.
In questo scenario cambia il termine: se l’attività era già iniziata durante il rapporto di lavoro cessato, la richiesta di NASpI anticipata va presentata entro 30 giorni dalla domanda di NASpI. Non bisogna quindi attendere un nuovo evento di apertura della Partita IVA che, per definizione, è già attiva.
Nuova Partita IVA dopo la perdita del lavoro
Chi apre una nuova Partita IVA dopo la cessazione del lavoro può chiedere l’anticipazione se l’attività rientra tra quelle ammesse e se rispetta il termine previsto. Il percorso operativo va pianificato bene: domanda NASpI, avvio dell’attività, richiesta dell’anticipazione entro 30 giorni e conservazione della documentazione.
Non esiste un obbligo generale di aspettare materialmente il primo pagamento mensile della NASpI prima di iniziare l’attività, ma il diritto alla prestazione e la corretta sequenza delle domande devono essere documentabili. Per il caso specifico abbiamo predisposto una guida dedicata alla NASpI anticipata per apertura della Partita IVA.
Soci di cooperativa: quando è possibile
L’anticipazione è ammessa anche per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Non basta quindi acquistare una partecipazione finanziaria qualsiasi: deve esserci il collegamento previsto dalla normativa tra quota nella cooperativa e attività lavorativa del socio.
Questo caso ha anche una disciplina fiscale particolare: quando l’anticipazione viene destinata integralmente alla sottoscrizione della quota nei termini previsti, può operare la specifica non imponibilità IRPEF. È un tema diverso dalla normale tassazione della NASpI anticipata ricevuta per avviare un’attività autonoma.
Dipendenti pubblici, dimissionari e altri casi: conta il diritto alla NASpI
La domanda “posso chiedere l’anticipo?” va sempre preceduta da un’altra domanda: “ho diritto alla NASpI?”. L’anticipazione non amplia la platea della prestazione di disoccupazione. Chi è escluso dalla NASpI non diventa beneficiario soltanto perché intende aprire un’attività autonoma.
Per questo casi come dimissioni volontarie ordinarie, specifiche categorie di lavoratori pubblici o altre situazioni particolari devono essere valutati prima sul piano del diritto alla NASpI. Solo dopo si passa ai requisiti dell’anticipazione.
Posso chiederla se apro una società?
La norma indica espressamente il lavoro autonomo, l’impresa individuale e la quota di cooperativa con rapporto mutualistico di lavoro. Per partecipazioni societarie diverse non è corretto estendere automaticamente la regola prevista per le cooperative. Se il progetto imprenditoriale passa attraverso una società, occorre verificare la forma concreta dell’attività svolta dal beneficiario e la sua riconducibilità alle fattispecie ammesse prima di presentare la domanda.
Cosa può impedire il pagamento del secondo 30%
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, l’INPS versa il 70% in fase di liquidazione e il 30% successivamente. Prima della seconda rata verifica che non sia intervenuta una rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato incompatibile e che il beneficiario non sia titolare di pensione diretta, fatta salva la disciplina dell’assegno ordinario di invalidità.
Il requisito non va quindi controllato soltanto il giorno della domanda: alcune condizioni devono rimanere compatibili anche nel periodo successivo. Il messaggio INPS 1215/2026 disciplina proprio le verifiche relative alle due rate.
Rioccupazione subordinata: attenzione alla restituzione
Se dopo aver ricevuto l’anticipazione si instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza teorica della NASpI, la regola generale può comportare la restituzione dell’anticipazione percepita. Dal 2026, oltre a non ricevere il secondo 30% nei casi indicati dall’INPS, può essere richiesta anche la restituzione della prima rata già pagata.
Esiste una disciplina specifica per i casi nei quali l’attività autonoma non può proseguire per una causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024 e della circolare INPS n. 36/2025. Non è però un’esenzione automatica per chiunque chiuda l’attività. La pagina sulla restituzione parziale della NASpI anticipata affronta separatamente questo problema.
Checklist: posso chiedere la NASpI anticipata?
- hai diritto alla NASpI?
- la NASpI è stata richiesta e il tuo caso rientra nella prestazione?
- stai avviando lavoro autonomo o impresa individuale?
- oppure stai sottoscrivendo una quota di cooperativa con rapporto mutualistico di lavoro?
- oppure stai sviluppando a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il precedente rapporto?
- hai individuato correttamente la data da cui decorrono i 30 giorni?
- hai documenti coerenti con l’attività dichiarata?
- hai considerato il pagamento in due rate previsto dal 2026?
- hai valutato le conseguenze di una possibile rioccupazione subordinata?
Fonti ufficiali
L’INPS dedica una scheda alla NASpI anticipata con beneficiari e modalità generali. Le novità sulle due rate sono contenute nel messaggio 1215/2026.
Domande frequenti
Posso chiedere la NASpI anticipata se ho già una Partita IVA?
Sì, se l’attività era già iniziata durante il rapporto di lavoro cessato e viene sviluppata a tempo pieno e autonomamente, nel rispetto dei requisiti e del termine di 30 giorni dalla domanda NASpI.
Devo per forza aprire una Partita IVA?
No. L’incentivo può riguardare anche impresa individuale e quota di cooperativa nei casi previsti. Per il lavoro autonomo professionale abituale, però, la Partita IVA è normalmente parte dell’avvio dell’attività.
Posso chiederla per una semplice quota in una SRL?
Non va equiparata automaticamente alla quota di cooperativa espressamente prevista dall’articolo 8. Occorre verificare la concreta forma dell’attività.
Se l’attività era già aperta, da quando decorrono i 30 giorni?
Se era già iniziata durante il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI, il termine decorre dalla domanda di NASpI.
Il forfettario è un requisito per la NASpI anticipata?
No. Il regime fiscale della nuova attività è una scelta o conseguenza separata e non costituisce il requisito generale per ottenere l’anticipazione.
Nel 2026 ricevo subito il 100%?
No. Per le domande dal 1° gennaio 2026 il pagamento è suddiviso in 70% iniziale e 30% successivo.
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