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Home > Guide Fiscali > Restituzione NASpI anticipata: quando è totale o parziale

Restituzione NASpI anticipata: quando è totale o parziale

Aggiornato il 10 Settembre 2026

La restituzione della NASpI anticipata può essere totale oppure, in una situazione specifica, limitata alla quota corrispondente al periodo di nuovo lavoro subordinato. La regola generale resta severa: chi riceve l’anticipazione e torna a lavorare come dipendente prima della fine del periodo teorico coperto dalla NASpI può essere tenuto a restituire quanto percepito.

La sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024 ha però corretto l’automatismo della restituzione integrale quando l’attività autonoma o d’impresa non può proseguire per una causa sopravvenuta e non imputabile al lavoratore. L’INPS ha recepito la decisione con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025. Dal 2026 bisogna inoltre coordinare questa disciplina con il nuovo pagamento della NASpI anticipata in due rate, 70% + 30%.

Quando scatta la restituzione della NASpI anticipata

L’articolo 8 del d.lgs. 22/2015 prevede che il beneficiario che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale la NASpI anticipata sarebbe spettata in forma mensile debba restituire l’anticipazione ottenuta. L’eccezione ordinaria riguarda il rapporto subordinato instaurato con la cooperativa della quale il beneficiario ha sottoscritto una quota di capitale sociale proprio nell’ambito della misura.

Il motivo della regola è evitare che l’incentivo all’autoimprenditorialità venga utilizzato senza una reale scelta di lavoro autonomo. La semplice durata breve del nuovo lavoro dipendente non elimina automaticamente l’obbligo restitutorio.

Cosa cambia nel 2026 con il pagamento 70% + 30%

Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, la NASpI anticipata viene erogata in due rate: il 70% in fase di liquidazione della domanda e il restante 30% al termine del periodo teorico della NASpI, comunque non oltre sei mesi dalla domanda, dopo le verifiche previste.

Il messaggio INPS n. 1215/2026 chiarisce che, se interviene una rioccupazione subordinata rilevante prima del termine previsto, la seconda rata non viene erogata e resta applicabile la disciplina della restituzione della prima rata già corrisposta.

Il nuovo sistema non elimina quindi il rischio restituzione: introduce un ulteriore controllo prima di liberare il secondo 30%. Per il funzionamento generale puoi leggere la guida alla NASpI anticipata 2026.

La sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 4, nella parte in cui imponeva sempre la restituzione integrale anche quando il beneficiario non aveva potuto continuare l’attività d’impresa per una causa sopravvenuta a lui non imputabile e, per questo, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

La decisione non ha cancellato la regola generale. Ha creato una tutela proporzionata per una fattispecie precisa: attività realmente intrapresa, impossibilità di proseguirla per un evento sopravvenuto non imputabile al beneficiario e successiva rioccupazione subordinata prima della fine del periodo teorico NASpI.

Quando la restituzione può essere parziale

Secondo la circolare INPS n. 36/2025, quando viene riconosciuta una causa di forza maggiore o comunque una causa sopravvenuta e imprevedibile non imputabile all’interessato che ha reso impossibile continuare l’attività, l’obbligo restitutorio viene limitato in proporzione alla durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato.

L’INPS precisa che la quota da restituire viene determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione. Non si tratta quindi di una riduzione discrezionale o di una percentuale fissa uguale per tutti.

La causa deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non imputabile

Questo è il punto centrale. La difficoltà dell’attività non basta. L’INPS deve verificare che l’impossibilità di proseguire derivi da eventi con caratteristiche tali da non dipendere dalla volontà del beneficiario né dalle sue normali scelte organizzative o gestionali.

La circolare richiama eventi di forza maggiore e situazioni oggettivamente insuperabili. La valutazione è concreta: non basta definire una circostanza “imprevista”, occorre dimostrare con documenti perché quell’evento ha reso impossibile proseguire l’attività per la quale era stata concessa l’anticipazione.

Difficoltà economiche e andamento negativo non bastano da soli

Una perdita di clienti, margini inferiori alle attese, costi più alti o una generica crisi economica dell’attività non vanno automaticamente qualificati come forza maggiore. La tutela della restituzione parziale nasce per eventi sopravvenuti non imputabili che rendono impossibile continuare, non per ogni progetto imprenditoriale che produce risultati inferiori alle aspettative.

Per questo la decisione di chiudere volontariamente la Partita IVA perché il business “non conviene più” non deve essere confusa con il caso costituzionale. Se poi interviene un lavoro subordinato nel periodo teorico, il rischio di restituzione integrale resta concreto.

Come inizia il procedimento INPS

Quando l’INPS rileva tramite le comunicazioni obbligatorie la rioccupazione subordinata durante il periodo teorico NASpI, prima di notificare l’indebito integrale deve verificare l’eventuale presenza delle condizioni riconosciute dalla sentenza n. 90/2024.

La circolare 36/2025 prevede l’invio all’interessato di una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio. Il lavoratore viene invitato a indicare, entro un termine congruo di 30 giorni, le ragioni collegate agli eventi che hanno impedito la prosecuzione dell’attività e ad allegare documentazione utile.

Quali documenti preparare per dimostrare la causa

Non esiste un unico documento valido per ogni evento. La prova deve essere collegata alla causa dichiarata. Possono essere rilevanti provvedimenti amministrativi o giudiziari, attestazioni relative a calamità o emergenze, documenti che dimostrano l’impossibilità oggettiva di utilizzare locali o beni indispensabili, comunicazioni di autorità e ogni altro elemento che colleghi direttamente l’evento alla cessazione dell’attività.

Conviene conservare anche la documentazione dell’attività precedente: apertura della Partita IVA, visura, contratti, fatture, spese e prove dell’effettivo esercizio. Servono a mostrare che l’attività era stata realmente avviata prima dell’evento sopravvenuto.

Esempio di restituzione parziale

Immaginiamo un beneficiario che avvia realmente un’attività con la NASpI anticipata. Un evento di forza maggiore, documentato e riconosciuto dall’INPS, rende impossibile proseguirla. La persona viene quindi assunta come dipendente per 90 giorni durante il periodo teorico ancora coperto dalla NASpI.

Se ricorrono le condizioni individuate dalla Corte e dall’INPS, la restituzione non viene calcolata automaticamente sull’intera anticipazione: l’indebito viene rapportato ai giorni di lavoro subordinato ricadenti nel periodo teorico. Il calcolo effettivo resta di competenza dell’Istituto.

Esempio in cui resta la restituzione integrale

Un beneficiario riceve l’anticipazione per avviare la propria attività, poi decide liberamente di accettare un lavoro dipendente prima della fine del periodo teorico senza che esista una causa sopravvenuta non imputabile che renda impossibile proseguire il progetto. In questo caso la tutela della sentenza n. 90/2024 non può essere invocata automaticamente e opera la regola generale della restituzione.

Rioccupazione breve: basta per ottenere la restituzione parziale?

No. La breve durata del contratto non è, da sola, la condizione per ottenere la restituzione parziale. La sentenza richiede il collegamento con l’impossibilità di proseguire l’attività per causa sopravvenuta non imputabile. Senza questo presupposto, il semplice fatto che il contratto subordinato duri pochi giorni non trasforma automaticamente la restituzione integrale in parziale.

Cosa fare quando arriva una richiesta di restituzione

  1. controlla le date del periodo teorico NASpI e del nuovo rapporto subordinato;
  2. verifica quanto è stato effettivamente erogato, distinguendo dal 2026 prima rata 70% e secondo 30%;
  3. leggi la motivazione indicata dall’INPS;
  4. ricostruisci perché l’attività autonoma è cessata;
  5. raccogli le prove dell’eventuale causa sopravvenuta non imputabile;
  6. rispondi nei termini indicati nella comunicazione;
  7. non qualificare come forza maggiore una semplice scelta economica;
  8. conserva provvedimento finale e conteggio dell’indebito.

Restituzione e Partita IVA

Aprire o chiudere la Partita IVA non determina da solo la misura della restituzione. Bisogna ricostruire il rapporto tra attività finanziata, sua effettiva prosecuzione, causa della cessazione e nuovo lavoro subordinato. Per chi sta ancora valutando l’autoimpiego, la guida sulla NASpI anticipata per aprire Partita IVA spiega i rischi prima della scelta.

Domande frequenti sulla restituzione

Se torno dipendente devo sempre restituire tutta la NASpI anticipata?

La regola generale prevede la restituzione, ma la sentenza n. 90/2024 consente una restituzione proporzionata quando l’attività non può continuare per una causa sopravvenuta non imputabile e ricorrono le condizioni accertate dall’INPS.

Una crisi economica dell’attività basta?

Non automaticamente. Deve emergere una causa con le caratteristiche richieste e adeguatamente documentata.

Quanto devo restituire se l’INPS riconosce la causa non imputabile?

L’INPS determina la quota in funzione dei giorni del nuovo rapporto subordinato che ricadono nel periodo teorico di spettanza della NASpI.

Nel 2026 cosa succede al secondo 30% se torno dipendente?

Nei casi indicati dal messaggio INPS 1215/2026 la seconda rata non viene erogata; resta inoltre da valutare la restituzione della quota già percepita secondo la disciplina applicabile.

Ho quanto tempo per rispondere alla comunicazione INPS?

La circolare n. 36/2025 prevede che l’Istituto assegni un termine congruo di 30 giorni per indicare le ragioni e fornire la documentazione richiesta nel procedimento.

Chiudere la Partita IVA significa automaticamente dover restituire tutto?

No, la chiusura va letta insieme alle sue cause e all’eventuale rioccupazione subordinata. La restituzione dipende dalla fattispecie concreta prevista dalla normativa.

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