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Coadiuvante e regime forfettario

Home > Regime forfettario > Coadiuvante e regime forfettario

Argomenti del post

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  • Coadiuvante e regime forfettario si può?
  • Chi è un coadiuvante?
  • Coadiuvanti riconosciuti
  • Due categorie di collaboratori familiari
  • Nel caso di una ditta individuale?
  • Come essere in regola
  • Contattaci

Coadiuvante e regime forfettario si può?

Hai una partita Iva in regime forfettario o sei in procinto di aprirne una a breve? Sei un imprenditore in regime forfettario ed hai un familiare coadiuvante a carico? Ti stai domandando se questo è possibile?

Vediamo insieme se il coadiuvante e regime forfettario possono coesistere senza nessun problema. Per evitare errori o malintesi, vediamo di comprendere bene cos’è la figura del coadiuvante.

Prima di affrontare il tema, ti ricordiamo che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che puoi applicare alla tua partita Iva quando il fatturato annuale non supera gli 85.000 €.
Con il forfettario è possibile risparmiare sulle tasse da versare e permette di usufruire di molti vantaggi e semplificazioni. Per maggiori informazioni consulta la nostra guida al regime forfettario che trovi sul nostro sito.
Adesso occupiamoci del nostro tema odierno, mettiti comodo ed in pochi minuti scopri tutto sul regime forfettario ed il coadiuvante, buona lettura.

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Chi è un coadiuvante?

Un coadiuvante, collabora con un familiare che svolge un’attività in conto proprio, senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto.
Non dimenticare che siamo sempre nell’ambito di un’impresa individuale e che quindi la quota massima di reddito che è possibile destinare ai coadiuvanti è del 49%.
Facciamo un esempio per capire meglio?

Bene, poniamo il caso di un imprenditore individuale che ha come coadiuvanti i suoi due figli.
In questo caso può destinare loro fino al 49% del proprio reddito (ossia il 24,5% per ciascuno ad esempio).

Coadiuvanti riconosciuti

Se un imprenditore si trova ad avere un coadiuvante familiare, deve considerare che sono riconosciuti tali:

  • coniuge;
  • figli legittimi o adottivi;
  • fratelli e sorelle;
  • nipoti;
  • parenti fino al 3° grado di parentela.

Ricordati infine che i coadiuvanti familiari devono essere iscritti all’INPS per fini pensionistici.

Due categorie di collaboratori familiari

Possiamo distinguere inoltre, due categorie di collaboratori familiari:

  1. familiari pensionati;
  2. familiari con altra occupazione.

Sia nel primo che nel secondo caso non sono dovuti i contributi INPS.
Nel primo caso i familiari pensionati, forniscono una prestazione cosiddetta di spirito solidaristico e quindi da non considerare ai fini INPS.
Nel secondo caso invece, la collaborazione fornita non è regolare perché il collaboratore familiare svolge a tempo pieno un’altra attività e quindi dà aiuto nella ditta soltanto in modo residuale.
Rispetto agli obblighi INAIL il quadro è diverso, in quanto diventa obbligatorio semplicemente dopo 10 giorni di collaborazione annui.

Nel caso di una ditta individuale?

Innanzitutto per ditta individuale si intende una forma semplice di impresa, forse la più semplice ed anche la più comoda per il titolare.
Infatti prevede minori adempimenti e minori spese burocratiche rispetto ad altre forme giuridiche.

Inoltre il titolare risponde delle attività svolte anche con il proprio patrimonio personale.
Viene definita individuale proprio perché l’imprenditore è l’unico responsabile della ditta per tutto ciò che questo comporta.
É anche la più semplice da costituire, perché si hanno meno questioni burocratiche da svolgere.

Basterà infatti aprire la propria partita IVA ed iscriversi entro 30 giorni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia nella quale si trova la sede legale della propria ditta.

Infine la ditta individuale è la forma giuridica che permette una minore spesa iniziale ed è adatta per lo svolgimento di attività di piccole dimensioni.

Come essere in regola

Nel caso in cui si abbia un collaboratore familiare nella propria ditta individuale, sono necessarie delle considerazioni.
Non tutti i collaboratori devono versare contributi INPS, in quanto se le loro prestazioni sono occasionali e non regolari allora i contributi non sono dovuti.

Se le prestazioni del coadiuvante non sono occasionali allora anche lui deve pagare i contributi alla medesima gestione del titolare.
Come sai i soggetti che applicano il regime forfetario e che esercitano attività d’impresa possono avvalersi ai fini contributivi di un particolare regime agevolato e risparmiare il 35% dei contributi ordinariamente dovuti.

Anche gli eventuali coadiuvanti o coadiutori si possono avvalere del regime previdenziale agevolato a cui ha aderito il titolare d’impresa.

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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. ioana dice

      13 Ottobre 2017 alle 10:07

      buongiorno, se un coadiuvante vuole aprire la propria partita iva può beneficiare del nuovo regime minimi 2016?

      Rispondi
      • Staff dice

        13 Ottobre 2017 alle 16:39

        Buonasera Ioana, a nostro avviso se non si percepisce reddito di partecipazione, è possibile applicare il regime forfettario per una propria attività.
        Cordiali saluti

        Rispondi
        • Ioana dice

          13 Ottobre 2017 alle 19:35

          In realtà il collaborato famigliare in questione percepisce un compenso mensile che gli viene girato sul conto senza l’emissione di bustapaga. Aprendo la propria partita iva pertanto non può rientrare nel regime dei minimi? Ringrazio

          Rispondi
          • Staff dice

            16 Ottobre 2017 alle 12:58

            Buongiorno Ioana, in questo caso a nostro avviso non potrebbe essere applicato il regime forfettario.
            Ad ogni modo si consiglia una verifica accurata con il proprio commercialista.
            Cordiali saluti

            Rispondi
    2. Franco dice

      12 Gennaio 2025 alle 10:39

      Buongiorno un commerciante con impresa familiare (marito e moglie) in forfettario. I contributi versati al coadiuvante nell’esercizio precedente si posso dedurre come quelli del titolare?

      Rispondi
      • Staff dice

        14 Gennaio 2025 alle 09:25

        Buongiorno, confermiamo che i contributi versati al collaboratore familiare sono deducibili dal reddito dell’impresa familiare in regime forfettario

        Rispondi
        • Franco dice

          14 Gennaio 2025 alle 13:37

          Innanzitutto grazie per avermi risposto. Le chiedo se esiste una norma scritta? Perchè non riesco a trovare nulla di specifico.

          Rispondi
          • Staff dice

            24 Gennaio 2025 alle 10:06

            Buongiorno, dobbiamo rettificare la risposta. I contributi versati al collaboratore familiare sono deducibili esclusivamente se il collaboratore è a carico e il titolare dimostra di aver esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del collaboratore, producendo una certificazione dove si dichiara che i contributi sono stati trattenuti dal reddito del collaboratore. Risposta Ade 248-2019

            Rispondi

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